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Sentenza

Sentenza del 29/01/2020 n. 312 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - ricorso - per vizi inerenti alla pretesa impositiva - contro - ente impositore - previa chiamata in causa - da concessionario della riscossione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento per vizi inerenti alla pretesa impositiva (es. illegittimità dell'accertamento, errore nel calcolo dell'imposta, mancato diritto dell'ente a pretendere quanto richiesto). Il tema centrale è la legittimazione passiva: chi deve essere chiamato in giudizio per questo tipo di vizi?

La decisione

il giudice ha ritenuto che, quando il ricorso concerne vizi della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, dunque il ricorso deve essere diretto contro l'ente impositore. Se il ricorrente impugna la cartella solo nei confronti del concessionario della riscossione, il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore (si configura un litisconsorzio facoltativo, previa richiesta di autorizzazione); in difetto, il concessionario dovrà comunque rispondere dell'esito della lite.

Norme richiamate

  • principio della legittimazione passiva in materia tributaria

    la pretesa impositiva è attribuita all'ente impositore, che pertanto è la parte legittimata a stare in giudizio per i vizi inerenti all'accertamento; il concessionario svolge funzione esecutiva/di riscossione ma non sostituisce l'ente in ordine alla titolarità dell'atto impositivo

  • istituto del litisconsorzio facoltativo

    la presenza del concessionario come resistente non esclude la necessità di chiamare l'ente impositore quando il vizio riguarda la pretesa impositiva: la chiamata in causa dell'ente è configurabile come litisconsorzio facoltativo, con le conseguenze procedurali previste

  • regole di responsabilità del concessionario della riscossione

    se il concessionario non chiama l'ente impositore e il giudicato o l'esito del giudizio lo coinvolgono, il concessionario può essere chiamato a rispondere dell'esito della lite

Massime di principio

  • In materia di vizi relativi alla pretesa impositiva, il primo e corretto destinatario del ricorso è l'ente impositore: verificare sempre, prima di proporre ricorso, quale sia l'ente titolare dell'accertamento.
  • Se il ricorso è notificato o diretto al concessionario della riscossione, il concessionario ha l'obbligo (o forte interesse) di chiamare in causa l'ente impositore; in mancanza di chiamata, il concessionario potrà essere tenuto a rispondere dell'esito del giudizio.
  • La chiamata in causa dell'ente impositore si inquadra nel litisconsorzio facoltativo: occorre rispettare le formalità procedurali previste (eventuali autorizzazioni o atti formali richiesti dalla normativa/contratto di concessione).
  • Per il ricorrente: per evitare il rigetto o ritardi procedurali, dirigere il ricorso contro il corretto soggetto passivo (ente impositore) o, se questo non è possibile per motivi concreti, predisporre motivi e richieste che inducano il concessionario a chiamare in causa l'ente.
  • Per il concessionario: se chiamato in giudizio per vizi dell'accertamento, valutare tempestivamente la chiamata dell'ente impositore per gestire il rischio di soccombenza diretta; diversamente, prepararsi a rispondere direttamente dell'esito.
  • In pratica processuale, controllare sempre la titolarità dell'atto impositivo e la correttezza della notifica della cartella prima di avviare o resistere al giudizio.

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