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Sentenza

Sentenza del 29/01/2020 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Riassunzione del processo - Disconoscimento delle riproduzioni in fotocopia - Mezzi di prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria derivante da 14 cartelle di pagamento per mancata/irregolare notifica delle cartelle; contestazione dell'efficacia probatoria delle relate di notifica riprodotte in fotocopia prodotte da Equitalia; deduzioni anche su violazione dello statuto (art. 7 n.2 lett. c), difetto di motivazione, decadenza e prescrizione; questione preliminare relativa alla legittimità della costituzione dell'agente tramite avvocato del libero foro.

La decisione

La CTR, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha accolto parzialmente l'appello di R. srl e ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria con riferimento ai crediti derivanti dalle cartelle numerate 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 (cioè annullamento dell'iscrizione per tali cartelle). La Corte di cassazione aveva precedentemente annullato la parte della sentenza di appello che aveva ritenuto non provato il vizio di notifica in virtù dell'apprezzamento del disconoscimento; la Corte ha però ritenuto fondata la censura secondo la quale il disconoscimento delle riproduzioni in fotocopia non era stato formulato in primo grado in modo chiaro e tempestivo, per cui le fotocopie dovevano essere ammesse come mezzi di prova. Sul punto del giudicato la Cassazione ha ritenuto formato il giudicato solo con riferimento alla cartella n.2; la CTR, nel riesame, ha però valutato nuovamente i profili di notifica e, alla fine, ha accolto l'appello di R. srl per le cartelle indicate. La commissione ha disposto la compensazione parziale (un terzo) delle spese e ha condannato Equitalia al pagamento dei restanti oneri di lite (importi indicati nella sentenza).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art.57

    Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza per aver deciso su motivi tardivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura quando la deduzione era stata comunque espressamente eccepita, ma ha valutato separatamente la tempestività del disconoscimento delle fotocopie.

  • Codice di procedura civile, art.112

    Richiamato in relazione al principio che il giudice non deve decidere oltre i limiti della domanda e della lite: Cassazione ha censurato la decisione che aveva dichiarato la nullità di una cartella non oggetto di specifica domanda.

  • DPR 602/1973, art.26

    Stabilisce le modalità di notifica (tra cui la raccomandata con avviso di ricevimento): la Corte ha ricordato che tale forma è ammessa per la notifica delle cartelle, e su talune cartelle la Corte ha ritenuto che la notifica con raccomandata A/R possa essere sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art.145

    Rilevato con riferimento alle notifiche effettuate in luogo diverso dalla sede legale: la parte ha dedotto che la notifica avvenuta in luogo diverso senza tentativo presso la sede legale può essere nulla; il principio è utilizzato per censurare notifiche ritenute irregolari.

  • Cass. SS.UU. 19.11.2019 n.30008 (giurisprudenza)

    Utilizzata per risolvere la questione della legittima costituzione dell'agente tramite avvocato del libero foro: la sentenza afferma che la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro presuppone implicitamente i relativi presupposti di legge, senza necessità di allegazione separata.

Massime di principio

  • Il disconoscimento dell'efficacia probatoria di documenti prodotti in fotocopia deve essere formulato alla prima occasione utile di risposta in modo chiaro e circostanziato; se ciò non avviene, le fotocopie si considerano ammesse e utilizzabili come mezzi di prova.
  • L'onere della prova della regolare notifica delle cartelle grava sull'agente della riscossione; è preferibile la produzione delle relate originali o di prove equivalenti (avvisi di ricevimento collegati in modo chiaro alla cartella) per evitare che la notifica venga ritenuta non provata.
  • Questioni non sollevate tempestivamente in primo grado possono essere precluse; il giudice d'appello può però esaminare aspetti non preclusi o che risultino coerentemente dedotti nel contraddittorio.
  • La Corte di cassazione può limitare il proprio annullamento a questioni o singole cartelle specifiche, lasciando al giudice di rinvio la valutazione delle rimanenti questioni non definitivamente decise; pertanto, su rinvio è necessario riesaminare integralmente i motivi non definitivi.
  • La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento è generalmente valida ai sensi dell'art.26 DPR 602/1973, ma la sua efficacia probatoria richiede il corretto collegamento documentale tra cartella, numero della raccomandata e avviso di ricevimento; lacune in tale collegamento possono rendere la notifica non provata.
  • Quando una cartella riguarda crediti non tributari la giurisdizione può spettare al giudice ordinario; va valutata la natura del credito prima di confermare la giurisdizione del giudice tributario.

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