Sentenza del 29/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Genova
Riscossione e misure cautelari - avviso bonario - necessità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna il ruolo n.2019/550059 e la cartella di pagamento n.04820190007324958000 per IVA 2015 (e sanzioni) sostenendo: a) decadenza del potere dell'Agenzia di effettuare il controllo automatizzato ex art.36‑bis DPR 600/73 perché effettuato oltre il termine ritenuto dalla ricorrente; b) nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e violazione dell'art.6 L.212/2000; c) violazione dell'art.16 D.Lgs.472/1997 per carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori relativamente alle sanzioni; d) inesistenza della sanzione per mancanza di colpa (incolpevolezza). In subordine chiede il riconoscimento della sola somma tributaria di euro 3.491,00 e le spese.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto definitivo e non contestato il debito IVA pari a euro 3.491,00. Ha respinto l'eccezione di decadenza del controllo formale, affermando che il termine rilevante ai fini della decadenza è quello per la notifica della cartella (agente della riscossione entro il 31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) e che, nel caso di specie, la cartella notificata il 02/05/2019 era tempestiva. Ha inoltre escluso la nullità per omessa comunicazione (c.d. avviso bonario), richiamando la giurisprudenza della Cassazione (ord. n.2870/2019): l'avviso bonario è dovuto solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto alla dichiarazione; se la liquidazione conferma l'imposta dichiarata (ma non versata) la preventiva comunicazione non è obbligatoria. Quanto alle sanzioni, il Collegio ha ritenuto applicabile il D.Lgs.471/1997 (art.13) e ha richiamato la possibilità per il contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo pagando entro 30 giorni dalla notifica della cartella; il giudice non può successivamente disporre la riduzione se non rispettata la condizione prevista. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art.36‑bis
avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo...
La Commissione, richiamando Cass. ord. 2870/2019, interpreta l'art.36‑bis nel senso che l'avviso bonario (comunicazione dell'esito della liquidazione) è dovuto solo quando il controllo automatico rileva un risultato diverso da quello dichiarato; non è invece obbligatorio quando la liquidazione semplicemente evidenzia imposte dichiarate ma non versate.
D.P.R. 633/1972 art.54‑bis
Analogamente all'art.36‑bis per le imposte dirette, per l'IVA l'avviso bonario è previsto solo se la liquidazione automatica produce un risultato diverso da quello dichiarato.
D.P.R. 602/1973 art.25
l'agente della riscossione deve provvedere alla notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte ...
La Commissione ha richiamato questa norma per affermare che il termine rilevante per la decadenza dell'azione di riscossione è quello per la notifica della cartella (31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione); se la cartella è notificata entro tale termine non opera la decadenza invocata dal contribuente.
L. 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del Contribuente), art.6
restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari
La ricorrente invocava l'art.6 per sostenere la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto; la Commissione ha ritenuto che l'obbligo di invito o comunicazione previsto dallo Statuto sussiste solo in ipotesi di 'incertezze rilevanti' e non determina di per sé nullità dell'atto nei casi in cui il controllo automatizzato conferma l'imposta dovuta.
D.Lgs. 472/1997
La ricorrente aveva richiamato l'art.16 in tema di contestazione delle sanzioni; la Commissione ha osservato che la fattispecie delle omissioni/tardivi versamenti rientra invece nell'ambito del D.Lgs.471/1997, per cui la richiamata disciplina non è quella applicabile al caso concreto.
D.Lgs. 471/1997 art.13
"chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
La Commissione ha ritenuto applicabile l'art.13 per le sanzioni relative agli omessi versamenti IVA risultanti da liquidazione ex art.36‑bis/54‑bis; pertanto le sanzioni iscritte a ruolo sono legittime, con la possibilità per il contribuente di ottenere la riduzione a un terzo se paga entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Cassazione - Ordinanza n.2870/2019
La Corte ha stabilito che l'avviso bonario è dovuto solo se la liquidazione automatica modifica il risultato dichiarato; inoltre ha ammesso la possibilità della riduzione della sanzione a un terzo previo pagamento entro 30 giorni dalla cartella. La Commissione ha seguito tale indirizzo.
Cassazione - sent. n.23474/2016 e n.27769/2013
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che il termine rilevante per la decadenza è quello di notifica della cartella e non un termine per effettuare il controllo automatico entro il 30/9.
Massime di principio
- L'avviso bonario (comunicazione dell'esito della liquidazione ex art.36‑bis e art.54‑bis) è obbligatorio soltanto quando il controllo automatico produce un risultato diverso da quello dichiarato; se la liquidazione conferma l'imposta dovuta (es. IVA dichiarata e non versata) la preventiva comunicazione non è necessaria e la cartella non è nulla per la sua omissione.
- La decadenza dell'azione di riscossione non si collega automaticamente alla scadenza di un termine per effettuare il controllo automatico (es. 30/9): il termine rilevante per la decadenza è quello per la notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione (31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, salvo casi particolari).
- Le contestazioni sulla mancata notifica dell'atto presupposto richiedono di dimostrare che si trattava di un atto impositivo o di situazioni di "incertezza rilevante" tali da imporre il contraddittorio preventivo; altrimenti la mancata comunicazione non determina automaticamente la nullità dell'atto di riscossione.
- Le sanzioni per omessi/tardivi versamenti IVA sono regolate dal D.Lgs.471/1997 (art.13); il contribuente può ottenere la riduzione a un terzo solo pagando entro 30 giorni dalla notifica della cartella; il giudice non può concedere tale riduzione successivamente se la condizione non è stata adempiuta.
- In presenza di un debito tributario riconosciuto dal contribuente (o non contestato nei fatti), la pretesa si può considerare definita quanto alla componente tributaria, lasciando spazio a contestazioni puntuali solo sugli aspetti procedurali o sulle sanzioni, da provare robustamente.
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