Sentenza del 29/01/2020 n. 330 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Notificazione cartella di pagamento - in mani proprie - del contribuente - utilizzo di agenzia privata - è ammessa. Ammontare degli interessi - aggi esattoriali - previsione legale - sussiste. Sottoscrizione - cartella esattoriale - da parte dell'esattore - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento contestandone la notifica (sostenendo l'inesistenza per mancanza materiale dell'atto o per assenza degli elementi essenziali), il calcolo di interessi e aggi esattoriali e la mancata sottoscrizione da parte dell'esattore
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la notifica è inesistente solo quando manca materialmente l'atto oppure quando l'atto non contiene gli elementi essenziali che lo rendono riconoscibile; è invece valida la notifica effettuata personalmente nelle mani del contribuente anche se eseguita tramite agenzia privata incaricata dall'Agenzia delle Entrate; le modalità di calcolo degli interessi e degli aggi esattoriali sono previste dalla legge e risultano riportate nella sezione "Informazioni utili" della cartella; in assenza di previsione espressa di nullità, la cartella non richiede la sottoscrizione dell'esattore
Norme richiamate
Norme sulla notifica degli atti (Codice di procedura civile)
La notifica è inesistente se manca materialmente l'atto ovvero se l'atto non contiene gli elementi essenziali che lo rendono riconoscibile come notificazione
Normativa sulla riscossione e sulle cartelle di pagamento (es. D.P.R. n. 602/1973 e disposizioni correlate)
Le modalità di calcolo degli interessi e degli aggi sono previste dalla normativa di settore e devono essere indicate nella cartella; il loro ammontare si determina secondo le disposizioni di legge
Principi sulla forma degli atti amministrativi ed esattoriali
In assenza di una norma che dichiari la nullità per omissione, la mancata sottoscrizione dell'esattore non invalida la cartella
Massime di principio
- La notifica è inefficace solo se manca l'atto materiale o se l'atto non reca gli elementi essenziali: chi contesta la notifica deve provare tale carenza materiale
- La consegna "in mani proprie" è valida anche se eseguita tramite agenzia privata incaricata dall'amministrazione, purché risulti l'effettiva presa in consegna da parte del contribuente
- Gli interessi e gli aggi esattoriali devono seguire le regole di legge e risultare nella sezione "Informazioni utili"; per contestarli occorre dimostrare un errore nel calcolo o una violazione normativa
- La sottoscrizione dell'esattore non è requisito obbligatorio di validità della cartella salvo che una norma espressa preveda la nullità in caso di mancata sottoscrizione
- Per impugnare efficacemente una cartella è fondamentale raccogliere prove sulla notifica (es. atto materiale, ricevute, testimonianze) e verificare il contenuto formale della cartella stessa
- Se si contesta l'utilizzo di agenzie private è necessario dimostrare l'assenza di titolo dell'agente o la mancata consegna materiale; l'affidamento a soggetti privati non invalida per sé la notifica se questa è stata realmente eseguita
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