Cassazione Penale, Sentenza n. 13977/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 02/11/2023 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 03/10/2023 applicativa della custodia cautelare in carcere. L'imputazione riguardava, in sintesi, il concorso esterno in associazione mafiosa (cd. 'concorso esterno') per presunti rapporti di reciproci vantaggi con la cosca Libri (versamenti di quote dei ricavi, assunzioni, contributi per spese legali, protezione, posizionamento monopolistico nel settore del calcestruzzo) e un'estorsione aggravata (imposizione a Francesco Presto di rifornirsi da una società controllata dallo Zema a prezzo maggiorato). Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli atti di indagine (contestando la valenza indiziaria delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, richiamando un decreto di archiviazione del 2009 e sostenendo l'inattendibilità della persona offesa); 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari (sosteneva che la custodia era ingiustificata perché gli ultimi fatti risalivano al 2020, gli arresti domiciliari e il sequestro aziendale già limitavano i rischi e l'età avanzata del ricorrente riduceva la capacità di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rivalutazione del merito cautelare e degli elementi di prova, materia non consentita in sede di legittimità oltre i limiti del controllo di logicità e completezza della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi richiamando le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, numerose intercettazioni (con riferimenti puntuali, compresa una conversazione del 6 giugno 2021 relativa a versamenti di denaro), e riscontri documentali relativi ai preventivi di fornitura che avrebbero comprovato l'estorsione subìta da Presto. Inoltre la Corte ha ritenuto adeguate le esigenze cautelari sul pericolo di reiterazione e sulla necessità di interrompere i legami con la criminalità organizzata; non è stata superata la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (concorso esterno/reati aggravati da vincolo mafioso)
La norma è stata richiamata per qualificare i reati in relazione all'aggravazione per collegamento con organizzazione di tipo mafioso; il giudice di merito ha ritenuto che le condotte dell'imprenditore costituissero utilità e vantaggi per la cosca e un vantaggio imprenditoriale per lo Zema, integrando pertanto la rilevanza mafiosa dei fatti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione relativa dell'adeguatezza della misura cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dalle deduzioni difensive e che il tribunale del riesame avesse valutato correttamente le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e necessità di recidere i legami mafiosi).
Sezioni Unite, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza di riferimento sul limite della Cassazione nel riesame delle misure cautelari: in sede di legittimità il controllo è volto a verificare la congruenza e la logicità della motivazione circa la gravità indiziaria, senza consentire una piena rinnovazione del giudizio di merito; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso fondato su rivalutazioni probatorie.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari non può consistere in una mera rivalutazione degli elementi di fatto: la Corte verifica solo la completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito, non rinnovando il giudizio probatorio.
- La precedente archiviazione non impedisce l'instaurazione o la prosecuzione di un diverso procedimento o di una diversa qualificazione giuridica se emergono nuovi riscontri o elementi indiziari successivi.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se valutate con adeguata motivazione e con riscontri documentali, possono costituire base sufficiente per la sussistenza dei gravi indizi richiesti per misure cautelari, purché il giudice spieghi la valutazione della loro attendibilità.
- Per contestare la misura cautelare è utile fornire elementi concreti e specifici che possano effettivamente superare la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3 (es. comprovata impossibilità di reiterare il reato, misure alternative efficaci già operative, elementi che dimostrino la cessazione dei legami con l'organizzazione).
- La credibilità della persona offesa può essere rafforzata o indebolita tramite riscontri documentali (preventivi, fatture, corrispondenza): in assenza di incongruenze tali riscontri producono effetto probatorio rilevante in sede cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →