Cassazione Penale, Sentenza n. 30174/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Premi ha impugnato la sentenza di rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità della pena residua (capo c) dopo che era stato assolto per il capo a). Denuncia un vizio di motivazione nella commisurazione della pena: sostiene che il giudice del rinvio ha ripartito la pena senza esplicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e senza tener conto che il reato residuo era stato originariamente ritenuto "satellite" (meno grave) rispetto al capo a), per il quale nella prima sentenza si era ritenuta una maggiore intensità del dolo e si era discostato dal minimo edittale, con conseguente aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia correttamente applicato i principi di diritto (in particolare il consolidato orientamento della Sezione Unite) secondo cui il divieto di reformatio in peius non è violato quando la struttura del reato continuato muta e il giudice d'appello o di rinvio irroga per il fatto residuo una pena anche pari a quella precedentemente inflitta per il fatto estinto. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione sulla misura della pena sia ricavabile congiuntamente dalla sentenza di rinvio e da quella di primo grado, che aveva evidenziato la particolare intensità del dolo e le ripetute condotte ingannatorie. Ha considerato inammissibile l'argomento sulle circostanze attenuanti generiche non sollevato nel primo ricorso e ha disposto il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 4 giugno 2025.
Norme richiamate
art. 2636 cod. civ.
illecita influenza sull'assemblea
La condotta integrativa del reato è quella che artificialmente altera la formazione delle maggioranze assembleari, determinando indebitamente la maggioranza per il funzionamento dell'assemblea
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
Occorre motivazione espressa sui criteri applicati per commisurare la pena; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto valida la motivazione complessiva desumibile dalla lettura congiunta delle sentenze di primo grado e di rinvio
art. 61 n. 11 cod. pen.
circostanza aggravante applicata
La circostanza è stata utilizzata dal giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte non ha contestato l'apprezzamento di merito compiuto
art. 597 cod. proc. pen.
divieto di reformatio in peius
Il divieto non è violato quando la struttura del reato continuato cambia (ad esempio per estinzione di uno dei reati) e il giudice dell'impugnazione irroga per il fatto residuo una pena anche equivalente a quella precedentemente inflitta per il fatto estinto
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014 (C.)
giurisprudenza di riferimento sulla reformatio in peius
Regola che autorizza l'aumento della pena per uno dei fatti unificati quando muta la struttura del reato continuato, senza violare il divieto di reformatio in peius, se non risulta complessivamente aumentata la pena
Massime di principio
- Se la struttura del reato continuato cambia (es. assoluzione o estinzione di uno dei capi), il giudice d'appello/di rinvio può rideterminare la pena per il fatto residuo anche applicando la pena precedentemente inflitta per il fatto estinto senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non risulti un aumento complessivo della pena rispetto a quella già inflitta
- La motivazione sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. deve essere esplicita; tuttavia può essere considerata adeguata se la sentenza di rinvio richiama e si legge congiuntamente alle argomentazioni di primo grado che evidenziano i criteri adottati
- Questioni di merito o di dosimetria non previamente dedotte e impugnate nelle fasi processuali anteriori possono risultare inammissibili in sede di successivo ricorso per cassazione
- L'assoluzione per uno dei capi può modificare la qualificazione relativa dei reati in continuazione (reato "satellite" può divenire reato principale) e ciò legittima la diversa valutazione della pena residua
- Le valutazioni sulla maggiore intensità del dolo e sulle condotte ripetute e ingannatorie formano il fondamento, anche in sede di rinvio, per il mantenimento o il riproporzionamento della pena
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