Tribunale, Sentenza T-510/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 4 October 2023. — Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO – Lack of genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Facts relied on or evidence submitted for the first time before the Board of Appeal – Article 27(4) of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-510/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la revoca di un marchio UE figurativo per mancato uso effettivo. Le prove prodotte dal titolare non dimostravano un uso reale del marchio per i prodotti registrati, cioè "coffee; cakes", nel periodo rilevante. Inoltre, i nuovi documenti presentati in appello non potevano essere presi in considerazione perché non soddisfacevano i requisiti dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
Revoca di un marchio UE per mancato uso effettivo: insufficienza delle prove prodotte e inammissibilità di nuovi elementi dinanzi alla commissione di ricorso
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente confermato la revoca del marchio UE per mancato uso effettivo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, e se potessero essere presi in considerazione, in appello amministrativo, nuovi documenti prodotti per la prima volta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Principio di diritto
In un procedimento di revoca di un marchio UE, spetta al titolare dimostrare l’uso effettivo del segno nel periodo rilevante, con prove idonee a indicare luogo, tempo, portata e natura dell’uso; documenti che provano soltanto la registrazione del marchio, la presenza online del segno o l’attività economica di un esercizio senza collegamento concreto ai prodotti registrati e senza dati sul volume o sull’entità dell’utilizzazione non sono sufficienti. La commissione di ricorso può inoltre rifiutare documenti nuovi prodotti per la prima volta se non soddisfano le condizioni cumulative dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625; pertanto, la revoca per mancato uso è confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66, 67 e 68 regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 19, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 10, paragrafo 3, regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 27, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Revoca di un marchio UE per mancato uso effettivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la revoca di un marchio UE figurativo registrato per prodotti della classe 30, ossia "Coffee; Cakes". Il Tribunale esamina soprattutto la sufficienza delle prove di uso effettivo e l’ammissibilità, in sede di appello amministrativo, di nuovi elementi probatori.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio era stato originariamente depositato nel 2012 e registrato nel 2013. In seguito a una richiesta di revoca presentata da Zenergo, l’EUIPO aveva dichiarato la decadenza dei diritti del titolare con effetto dal 16 ottobre 2020, ritenendo che i documenti prodotti non dimostrassero un uso effettivo del segno nel periodo pertinente. La commissione di ricorso ha confermato tale valutazione con decisione del 13 giugno 2022.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio UE è revocato se non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificati motivi. Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che indica i criteri probatori relativi a luogo, tempo, portata e natura dell’uso, e l’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento delegato, sui fatti e documenti prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
Valutazione delle prove di uso effettivo
Il Tribunale esamina i documenti valorizzati dalla commissione di ricorso e ne conferma la non idoneità:
- i primi due documenti riguardavano la domanda di registrazione e una comunicazione dell’EUIPO, quindi non l’uso del marchio;
- altri documenti erano privi di data o riferiti a un periodo anteriore a quello rilevante, che andava dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2020;
- i documenti prodotti non contenevano indicazioni concrete su fatturato, quantità vendute, volume di sfruttamento commerciale o altri dati idonei a mostrare un uso economicamente rilevante.
Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un impiego del segno conforme alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e di creare o preservare uno sbocco di mercato; non basta un uso meramente simbolico o formale.
Collegamento tra segno e prodotti registrati
Un passaggio centrale è il rilievo secondo cui alcuni elementi probatori mostravano l’uso del segno come insegna di un esercizio di ristorazione o su tazze, ma non dimostravano che il marchio fosse stato utilizzato per i prodotti specificamente registrati, ossia caffè e dolci. Per il Tribunale, manca quindi il nesso necessario tra il segno e i prodotti rivendicati.
Nuovi documenti prodotti in sede di ricorso amministrativo
Il Tribunale affronta anche gli allegati prodotti soltanto dinanzi alla commissione di ricorso. Richiama l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che consente l’ammissione di nuovi fatti o prove solo se sono, prima facie, pertinenti e se non sono stati prodotti tempestivamente per validi motivi, oppure se integrano elementi già tempestivamente forniti o contestano rilievi svolti d’ufficio dalla prima istanza.
Nel caso di specie, i nuovi documenti riguardavano soprattutto l’attività di un esercizio commerciale e non dimostravano l’uso del marchio per i prodotti registrati; inoltre, non era stata fornita alcuna giustificazione per la loro tardiva produzione. La commissione di ricorso poteva quindi legittimamente escluderli, e il Tribunale conferma tale valutazione.
Esito del ricorso e spese
Poiché tutti i motivi e gli argomenti della ricorrente sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. La società ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese perché non vi è stata udienza e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.
Principio affermato
Ai fini della revoca per mancato uso, il titolare deve fornire prove concrete e pertinenti dell’uso effettivo del marchio per i prodotti o servizi registrati, nel periodo rilevante e con riferimento a luogo, tempo, portata e natura dell’uso; prove generiche o indirette non bastano. Inoltre, la produzione tardiva di nuovi documenti dinanzi alla commissione di ricorso è subordinata alle condizioni rigorose dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
Come è indicizzato
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