Corte di giustizia, Ordinanza C-221/23
Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 October 2023. — NO v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Articles 101 and 102 TFEU – Conduct of a national professional body allegedly incompatible with the internal market – Complaint by a professional belonging to that body – Rejection by the European Commission – Article 265 TFEU – Action for failure to act – Dismissal by the General Court of the European Union – Appeal manifestly unfounded. — Case C-221/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’azione per carenza proposta da un avvocato irlandese contro la Commissione. Ha ribadito che, in assenza di una vera denuncia in materia di aiuti di Stato, non può parlarsi di omissione né di violazione dei diritti procedurali del denunciante. Quanto alle doglianze relative agli articoli 101 e 102 TFUE, la Commissione aveva già assunto una posizione con la risposta dell’8 luglio 2020, poi confermata il 22 novembre 2021, sicché non vi era più luogo a statuire.
Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte priva di oggetto l’azione per carenza proposta contro la Commissione per mancata definizione della posizione su denunce relative ad aiuti di Stato e intese restrittive della concorrenza.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel ritenere: i) irricevibile l’azione per carenza nella parte relativa al presunto mancato esame di aiuti di Stato, perché il ricorrente non aveva presentato una vera denuncia ai sensi della disciplina UE; ii) non più necessario statuire sulla parte relativa agli articoli 101 e 102 TFUE e al regolamento n. 1/2003, poiché la Commissione aveva già definito una posizione; iii) che le risposte della Commissione del 8 luglio 2020 e del 22 novembre 2021 integrassero una "presa di posizione" ai fini dell’articolo 265 TFUE.
Principio di diritto
L’azione per carenza ex articolo 265 TFUE è ammissibile solo se l’istituzione sia stata previamente e validamente diffidata ad agire; in mancanza di una denuncia effettiva in materia di aiuti di Stato non possono neppure sorgere i correlativi diritti procedurali del denunciante. Inoltre, quando la Commissione risponde nel merito a una denuncia o ne rifiuta il seguito, essa definisce una posizione che esaurisce la carenza: la contestazione della legittimità di tale risposta deve essere proposta, se del caso, con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, non con azione per carenza. Perciò l’appello è stato respinto come manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Comunicazione della Commissione sul trattamento delle denunce ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE
Mancata definizione della posizione della Commissione su denunce relative a concorrenza e aiuti di Stato
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa in sede di appello contro un’ordinanza del Tribunale. Il procedimento riguarda un’azione per carenza proposta da un solicitor irlandese nei confronti della Commissione, in relazione a presunte violazioni del diritto della concorrenza e del diritto degli aiuti di Stato in Irlanda.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato alla Commissione una prima denuncia il 7 maggio 2020, mediante il modulo previsto dal regolamento n. 773/2004, lamentando condotte anticoncorrenziali della Law Society of Ireland. Il 26 maggio 2020 aveva poi presentato una seconda denuncia tramite il modulo elettronico per inosservanza del diritto dell’Unione, contestando varie violazioni imputate all’Irlanda, all’High Court of Ireland e alla Law Society.
La Commissione aveva risposto il 8 luglio 2020 alla prima denuncia, affermando che non emergeva in modo chiaro una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE o del regolamento n. 1/2003, e che le altre doglianze erano state trasmesse ai servizi competenti. Successivamente, il ricorrente aveva inviato una lettera di messa in mora il 28 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 265 TFUE, lamentando l’inerzia della Commissione. Dopo la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione aveva infine risposto il 22 novembre 2021 e poi chiuso il fascicolo.
Decisione del Tribunale
Con ordinanza del 1 febbraio 2023, il Tribunale aveva:
- dichiarato che non vi era più luogo a statuire quanto alla doglianza relativa al mancato esame di presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE e del regolamento n. 1/2003, poiché la Commissione aveva definito una posizione;
- dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa all’asserito mancato esame di aiuti di Stato, rilevando che il ricorrente non aveva presentato una denuncia ai sensi della disciplina specifica sugli aiuti di Stato;
- respinto inoltre la parte del ricorso che mirava in sostanza a contestare il mancato avvio di una procedura d’infrazione ex articolo 258 TFUE contro l’Irlanda, ritenendo tale domanda incompatibile con l’azione per carenza proposta da un privato.
Motivi di appello
Nel suo appello, il ricorrente ha articolato tre motivi principali:
- errore del Tribunale nel non riconoscere una violazione dei suoi diritti procedurali, in particolare quelli derivanti dal regolamento n. 773/2004;
- errore nel qualificare la risposta della Commissione del 8 luglio 2020 come "definizione di una posizione" ai fini dell’articolo 265 TFUE;
- errore nel considerare la risposta del 22 novembre 2021 come conferma di una posizione già adottata.
Ragionamento della Corte
La Corte ha respinto anzitutto l’argomento relativo agli aiuti di Stato. Ha osservato che il Tribunale aveva accertato che il ricorrente non aveva mai presentato una denuncia specifica in materia di aiuti di Stato; di conseguenza, in mancanza di una previa e valida chiamata in causa della Commissione, l’azione per carenza era irricevibile ai sensi del secondo comma dell’articolo 265 TFUE. In assenza della denuncia, non potevano nemmeno sorgere i diritti procedurali invocati dal ricorrente.
Quanto alle contestazioni relative agli articoli 101 e 102 TFUE, la Corte ha ricordato che l’articolo 265 TFUE concerne la mancata adozione di una posizione o di un atto dovuto, non il mancato accoglimento della soluzione auspicata dal privato. La risposta della Commissione dell’8 luglio 2020, che escludeva la sussistenza di un’infrazione e classificava la denuncia come informazione di mercato senza ulteriore seguito, costituiva già una posizione. La successiva lettera del 22 novembre 2021 non faceva che confermare quella posizione.
La Corte ha inoltre ribadito che, quando l’istituzione rifiuta di agire, tale rifiuto pone fine alla carenza e costituisce un atto impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto eventualmente contestare la legittimità della risposta della Commissione con un ricorso di annullamento, non con un’azione per carenza.
Decisione e dispositivo
La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi di appello manifestamente infondati e ha quindi respinto integralmente l’appello. Ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente, precisando che la Commissione non aveva ancora sostenuto costi nel procedimento d’appello al momento della decisione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- l’azione per carenza presuppone una previa richiesta valida rivolta all’istituzione competente;
- i diritti procedurali del denunciante in materia di concorrenza o di aiuti di Stato sorgono solo in presenza di una denuncia effettivamente presentata secondo la disciplina applicabile;
- una risposta della Commissione che respinge o non segue una denuncia costituisce una "presa di posizione" idonea a far cessare l’eventuale carenza;
- la contestazione della legittimità di tale risposta deve essere proposta, se del caso, ex articolo 263 TFUE, non ex articolo 265 TFUE.
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