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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-153/23

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023. — Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza – Mancato avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata. — Causa C-153/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma il rigetto di un ricorso per carenza proposto da operatori economici italiani contro la Commissione, accusata di non aver avviato un procedimento per inadempimento contro l’Austria. Ribadisce che la scelta di attivare l’articolo 258 TFUE rientra nel potere discrezionale della Commissione e che i privati non possono ottenere in giudizio la constatazione di tale mancata azione. L’impugnazione è quindi respinta in quanto manifestamente infondata, con condanna delle ricorrenti alle proprie spese.

Impugnazione contro il rigetto, per manifesta irricevibilità, di un ricorso per carenza diretto a contestare il mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento ex articolo 258 TFUE nei confronti dell’Austria.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, il ricorso di persone fisiche e giuridiche volto a far constatare la carenza della Commissione per non aver avviato un procedimento per inadempimento ex articolo 258 TFUE contro uno Stato membro; e se occorra rivedere la giurisprudenza sulla non impugnabilità del rifiuto della Commissione di avviare tale procedura.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che i privati non sono legittimati a proporre un ricorso per carenza contro il mancato avvio, da parte della Commissione, di un procedimento per inadempimento ex articolo 258 TFUE nei confronti di uno Stato membro, poiché le misure eventualmente adottabili dalla Commissione in tale ambito sono rivolte solo allo Stato membro interessato e non producono effetti giuridici vincolanti nei confronti dei ricorrenti; di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile e l’impugnazione è respinta come manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Mancato avvio di un procedimento per inadempimento e ricorso per carenza

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2023, con la quale era stato respinto, per manifesta irricevibilità, il ricorso di numerose imprese e associazioni italiane diretto a far constatare la carenza della Commissione per non aver avviato un procedimento ex articolo 258 TFUE contro la Repubblica d’Austria. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del proprio regolamento di procedura.

Parti e svolgimento del procedimento

Le ricorrenti sono ANITA, FAI, FEDIT, Confindustria, Assocarta e numerose società operanti nel settore dei trasporti e della logistica. La convenuta è la Commissione europea. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto, richiamando la giurisprudenza costante, che un ricorso per carenza proposto da privati per contestare la mancata apertura di un procedimento di infrazione nei confronti di uno Stato membro sia irricevibile.

Motivo di impugnazione

Le ricorrenti deducono un unico motivo, fondato sulla pretesa erronea applicazione dell’articolo 265, terzo comma, TFUE. Sostengono, in sostanza, che non avevano chiesto l’avvio di un procedimento per inadempimento, ma l’adozione di iniziative della Commissione per indurre l’Austria a rimuovere atti asseritamente contrari al diritto dell’Unione. Chiedono inoltre una revisione della giurisprudenza sui ricorsi per carenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, quando un soggetto chiede alla Commissione di pronunciarsi su una presunta violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, l’unico strumento a disposizione della Commissione, nel sistema dei Trattati, è l’avvio del procedimento di cui all’articolo 258 TFUE. Di conseguenza, la domanda delle ricorrenti doveva essere intesa come diretta a ottenere che la Commissione avviasse tale procedura contro l’Austria.

La Corte ribadisce poi che la nozione di carenza dell’articolo 265 TFUE concerne l’astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, ma che il ricorso per carenza è ammissibile solo se l’atto omesso è idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente, oppure costituisce il presupposto necessario di un procedimento che possa sfociare in un atto di tal genere nei suoi confronti. Nel caso di specie, tuttavia, le misure eventualmente adottabili dalla Commissione sarebbero state rivolte esclusivamente alla Repubblica d’Austria e non alle ricorrenti; il procedimento avrebbe potuto sfociare solo in atti vincolanti per lo Stato membro interessato.

Dispositivo e spese

La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile. L’impugnazione è quindi respinta in quanto manifestamente infondata. Quanto alle spese, le ricorrenti sopportano le proprie, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’impugnazione alle altre parti.

Come è indicizzato

Materiericorso per carenzaprocedimento per inadempimentolegittimazione ad agirecontrollo giurisdizionale della commissionespese processuali

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