Tribunale, Sentenza T-598/21
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 ottobre 2023. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contro Commissione europea. — Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti di acciaio – Importazione di determinati prodotti di acciaio – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Proroga di una misura di salvaguardia – Necessità – Minaccia di grave pregiudizio – Misure di adeguamento – Interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-598/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Euranimi contro la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di acciaio. In via preliminare, riconosce sia l’interesse ad agire sia la legittimazione ad agire dell’associazione, perché il regolamento impugnato modifica immediatamente la situazione giuridica degli importatori mediante un sistema di contingentamento. Nel merito, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso errori manifesti nell’apprezzare la necessità della proroga, gli adeguamenti dell’industria dell’Unione e l’interesse dell’Unione. La ricorrente è quindi condannata alle spese.
Ricorso di annullamento contro la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio: ricevibilità, proroga necessaria, adeguamenti dell’industria UE e interesse dell’Unione
La questione giuridica
Se Euranimi fosse legittimata e avesse interesse ad agire contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029; se la Commissione avesse violato l’articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 nel prorogare la misura di salvaguardia; e se la Commissione avesse commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere che la proroga fosse necessaria per prevenire o rimediare a un grave pregiudizio, che esistessero adeguamenti dell’industria dell’Unione e che la proroga fosse nell’interesse dell’Unione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che un’associazione rappresentativa di importatori di acciaio ha interesse e legittimazione ad agire contro la proroga di una misura di salvaguardia quando il regolamento impugnato istituisce, con effetti immediati e automatici, un regime di contingentamento che modifica la situazione giuridica dei suoi membri, senza lasciare margini discrezionali alle autorità nazionali e senza che sia necessario attendere l’eventuale esaurimento dei contingenti o l’applicazione del dazio fuori contingente. Nel merito, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in materia di difesa commerciale e il ricorso è respinto perché la ricorrente non dimostra errori manifesti: la proroga era giustificata per prevenire un grave pregiudizio, gli elementi sugli adeguamenti dell’industria dell’Unione erano sufficienti e la proroga risultava conforme all’interesse dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un’associazione di importatori contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, con cui la Commissione ha prorogato per tre anni la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Il Tribunale affronta anzitutto la ricevibilità del ricorso, poi verifica la legittimità della proroga alla luce dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478.
Contesto fattuale e normativo
La controversia si inserisce nel sistema di misure di salvaguardia introdotto per i prodotti siderurgici a seguito delle misure statunitensi della sezione 232 del Trade Expansion Act. Dopo una misura provvisoria del 2018 e una misura definitiva del 2019, la Commissione ha progressivamente riesaminato e liberalizzato il regime, mantenendo tuttavia un sistema di contingenti tariffari e un dazio fuori contingente del 25%.
Nel 2021, su richiesta motivata di dodici Stati membri, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla possibile proroga della misura. Con il regolamento impugnato, ha ritenuto che la revoca avrebbe potuto provocare un’improvvisa ondata di importazioni dannosa per l’industria siderurgica dell’Unione, ancora fragile nel contesto della pandemia di COVID-19, e ha osservato che una parte significativa dei contingenti era rimasta inutilizzata.
Ricevibilità: interesse ad agire
La Commissione sosteneva che l’associazione non avesse interesse ad agire, perché il regolamento non impediva le importazioni e perché il dazio fuori contingente sarebbe stato applicabile solo in caso di superamento delle soglie. Il Tribunale respinge tale tesi.
Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire sussiste quando l’annullamento dell’atto può produrre conseguenze giuridiche e apportare un beneficio alla parte ricorrente. Nel caso di specie, il regolamento impugnato rende meno favorevole il regime giuridico applicabile alle importazioni di acciaio, poiché istituisce un sistema di contingentamento che modifica immediatamente la situazione giuridica degli importatori.
Il Tribunale sottolinea che l’interesse è già attuale alla data del ricorso: il sistema di contingentamento era in vigore dal 1º luglio 2021 e la ricorrente ha proposto il ricorso il 20 settembre 2021. È irrilevante che i contingenti non fossero esauriti o che la misura fosse oggetto di riesami periodici, perché ciò attiene a effetti fattuali o futuri, non alla modificazione giuridica già prodottasi.
Ricevibilità: legittimazione ad agire e atto regolamentare
Il Tribunale qualifica il regolamento impugnato come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, perché ha portata generale e non è stato adottato mediante procedura legislativa. Esamina quindi la doppia condizione della legittimazione: incidenza diretta e assenza di misure di esecuzione.
Quanto all’incidenza diretta, il regolamento determina direttamente le condizioni giuridiche di importazione, imponendo contingenti tariffari e, una volta superati, un dazio supplementare automatico. Le autorità nazionali non dispongono di margini discrezionali: devono applicare il meccanismo previsto dal regolamento.
Quanto all’assenza di misure di esecuzione, il Tribunale osserva che gli effetti giuridici contestati derivano già dall’istituzione del contingentamento e non dipendono necessariamente da ulteriori atti nazionali prima dell’esaurimento dei contingenti. Perciò i membri dell’associazione rientrano nel caso contemplato dall’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, e l’associazione è legittimata ad agire in loro rappresentanza.
Esame nel merito: margine di discrezionalità della Commissione
Nel merito, il Tribunale ricorda che, in materia di politica commerciale comune e difesa commerciale, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. Il controllo giurisdizionale è quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione o sviamento di potere.
Primo motivo: violazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478
La ricorrente sosteneva, in sostanza, che non fossero soddisfatte le condizioni per prorogare la salvaguardia: né la necessità di prevenire o rimediare a un grave pregiudizio, né la prova dell’avvio di adeguamenti da parte dell’industria dell’Unione.
Necessità della proroga per prevenire o rimediare a un grave pregiudizio
Il Tribunale respinge la censura secondo cui la Commissione avrebbe ignorato dati favorevoli agli importatori, come la stabilità della capacità produttiva o l’aumento delle quote di mercato dell’industria dell’Unione. Ricorda che tali dati devono essere contestualizzati: l’aumento delle quote di mercato non si era tradotto in un miglioramento della redditività e coesisteva con un calo del consumo, delle vendite, della produzione, dell’occupazione e della redditività.
Analogamente, il preteso calo delle importazioni non era decisivo, perché i livelli restavano comparabili a quelli di anni già ritenuti pregiudizievoli e, in ogni caso, le importazioni risultavano comunque aumentate in termini relativi rispetto al periodo precedente la misura di salvaguardia. Il Tribunale respinge anche la critica relativa alla pandemia di COVID-19, osservando che la Commissione aveva tenuto conto delle circostanze eccezionali e che la ricorrente non aveva indicato con precisione quali dati avrebbero imposto una diversa valutazione.
Prova dell’avvio di adeguamenti
Quanto alla seconda parte del motivo, il Tribunale rileva che il regolamento impugnato conteneva elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di adeguamenti dell’industria dell’Unione, inclusi riferimenti a informazioni riservate e a misure concrete indicate nei considerando 69 e 70. La ricorrente, tuttavia, non aveva svolto una contestazione specifica di tali elementi.
Il Tribunale respinge inoltre l’argomento secondo cui l’industria dell’Unione non avrebbe effettuato adeguamenti perché non si trovava in una situazione di pregiudizio o rischio di pregiudizio: questa premessa era già stata smentita nell’analisi sulla necessità della proroga. Il primo motivo viene quindi integralmente respinto.
Secondo motivo: errore manifesto sulla valutazione dell’interesse dell’Unione
La ricorrente contestava che la proroga fosse nell’interesse dell’Unione, sostenendo che i contingenti in franchigia non corrispondessero alla domanda, che la misura avesse contribuito all’aumento dei prezzi e che i problemi di approvvigionamento non fossero transitori.
Il Tribunale ritiene che l’argomento relativo alla domanda sia costruito in modo non coerente con il funzionamento stesso del sistema di salvaguardia, che mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e consente di utilizzare contingenti ancora disponibili presso altri paesi fornitori. Poiché una parte rilevante dei contingenti restava inutilizzata, non si dimostrava alcun errore manifesto.
Quanto ai prezzi, il Tribunale osserva che l’aumento poteva dipendere anche da fattori diversi dalla misura di salvaguardia, come l’aumento dei prezzi delle materie prime, e che gli aumenti si erano verificati anche in mercati mondiali privi della misura. Neppure la tesi sulla natura non transitoria dei problemi di approvvigionamento è accolta: la ricorrente non aveva provato una carenza di offerta tale da rendere manifestamente erronea la valutazione della Commissione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Euranimi alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principi utili per la pratica
La pronuncia conferma che, nelle controversie sulle misure di difesa commerciale, la legittimazione delle associazioni di importatori può essere riconosciuta quando il regolamento impugnato produce effetti giuridici immediati e diretti sul regime di importazione dei loro membri. Sul piano sostanziale, il controllo del giudice dell’Unione resta limitato all’errore manifesto, specie quando la Commissione valuta elementi economici complessi e prospettici nel quadro di una misura di salvaguardia.
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