Corte di giustizia, Ordinanza C-757/21
Rectification order of 3 October 2023. — Nichicon Corporation v European Commission. — Rectification of judgment. — Case C-757/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza del 3 ottobre 2023, ha rettificato d'ufficio tre errori contenuti nella versione linguistica della sentenza resa il 13 luglio 2023 nella causa C-757/21 P, Nichicon Corporation c. Commissione. La rettifica è stata effettuata ai sensi delle regole procedurali applicabili in impugnazione. Le correzioni riguardano passaggi sulla prova, sulla prevedibilità dei contatti tra partecipanti a riunioni e sulla valutazione dell'interruzione della partecipazione a un cartello.
Rettifica d'ufficio di tre errori materiali nella sentenza su Nichicon Corporation c. Commissione relativa a un ricorso di impugnazione in materia di intese.
La questione giuridica
La Corte era chiamata non a riesaminare il merito, ma a rettificare d'ufficio, ai sensi delle norme processuali della Corte, tre errori presenti nella versione linguistica della sentenza del 13 luglio 2023 riguardanti: la formulazione sul valore probatorio di una singola dichiarazione, la valutazione della prevedibilità dei contatti tra partecipanti a riunioni multilaterali e il rilievo della durata dell'intesa nel verificare un'interruzione della partecipazione.
Principio di diritto
La Corte può rettificare d'ufficio errori materiali contenuti nella versione linguistica di una propria sentenza di impugnazione; nel caso concreto ha corretto tre passaggi della sentenza del 13 luglio 2023, precisando che: una singola dichiarazione particolarmente attendibile può essere utilizzata dalla Commissione; la partecipazione a contatti bilaterali o trilaterali in riunioni multilaterali può rendere prevedibili ulteriori contatti tra altri partecipanti; e la durata complessiva dell'intesa è un fattore rilevante per stabilire se il tempo trascorso tra due riunioni abbia interrotto la partecipazione al cartello.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Rettifica d'ufficio della sentenza Nichicon Corporation c. Commissione
L'ordinanza del 3 ottobre 2023 interviene nel quadro del ricorso di impugnazione nella causa C-757/21 P, relativo a una controversia in materia di concorrenza tra Nichicon Corporation e la Commissione europea. La Corte non decide sul merito della controversia, ma provvede a correggere d'ufficio tre errori contenuti nella versione linguistica della sentenza resa il 13 luglio 2023.
Contesto processuale
La sentenza da rettificare era stata pronunciata dalla Corte il 13 luglio 2023 nella causa Nichicon Corporation c. Commissione (C-757/21 P). Successivamente, la Corte ha rilevato la presenza di errori nella versione in lingua della causa e ha ritenuto opportuno correggerli d'ufficio.
Base processuale della rettifica
La rettifica è stata disposta ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 190, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'ordinanza richiama quindi il potere della Corte di correggere errori materiali senza riaprire il giudizio sul merito.
Correzioni apportate
La Corte dispone tre rettifiche puntuali alla sentenza del 13 luglio 2023:
- al paragrafo 72, viene precisato che Nichicon Corporation non contesta la giurisprudenza richiamata nei paragrafi 99-102 della sentenza impugnata, alla quale rinvia il paragrafo 195, secondo cui la Commissione può basarsi su una singola dichiarazione, purché essa sia particolarmente attendibile;
- al paragrafo 128, viene chiarito che il Tribunale poteva ritenere che, per il solo fatto di aver avuto contatti bilaterali o trilaterali con altri partecipanti a riunioni multilaterali, Nichicon Corporation non potesse ignorare, o quantomeno non potesse non prevedere, che altri partecipanti a tali riunioni avevano avuto tra loro analoghi contatti bilaterali o trilaterali;
- al paragrafo 148, viene precisato che, per stabilire se l'intervallo di tempo tra due riunioni sia sufficientemente lungo da costituire un'interruzione della partecipazione al cartello, la durata complessiva del cartello costituisce un elemento rilevante.
Effetti dell'ordinanza
L'ordinanza non modifica l'impianto complessivo della sentenza del 13 luglio 2023, ma ne corregge il testo nella versione linguistica interessata. La Corte ordina inoltre che l'originale della presente ordinanza sia allegato all'originale della sentenza rettificata e che se ne faccia menzione a margine dell'originale di quest'ultima.
Principio ricavabile
La Corte conferma che, nell'ambito di un giudizio d'impugnazione, può procedere d'ufficio alla rettifica di errori materiali presenti in una propria sentenza; tali correzioni non incidono sulla decisione sostanziale, ma servono a garantire la precisione del testo giudiziario e la coerenza della motivazione.
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