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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-84/23

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023. — SC Dinamel Trade SRL contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția de contencios administrativ și fiscal. — Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini - Regolamento delegato (UE) 2017/1182 - Deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse - Macelli - Articolo 2, paragrafo 1 - Deroghe concesse agli stabilimenti di piccole dimensioni - Normativa nazionale che non prevede la possibilità di concedere deroghe del genere - Carattere obbligatorio o facoltativo di siffatte deroghe. — Causa C-84/23

Giurisprudenza europea62023CO0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il regolamento delegato (UE) 2017/1182 non impone agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo di classificazione delle carcasse per i piccoli macelli. La disposizione conferisce invece una facoltà, da esercitarsi entro i limiti fissati dal regolamento, e la normativa rumena che rende la classificazione obbligatoria per tutti gli stabilimenti non è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione. Il considerando 3 non può prevalere sul testo chiaro della disposizione.

Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1182: facoltatività, e non obbligatorietà, delle deroghe all'obbligo di classificazione delle carcasse per i macelli di piccole dimensioni.

La questione giuridica

Se l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo di classificazione delle carcasse per i macelli che abbattono meno di 150 bovini o meno di 500 suini all'anno medio settimanale, oppure se lasci agli Stati membri la facoltà di introdurre o meno tali deroghe; e, conseguentemente, se una normativa nazionale che impone la classificazione a tutti i macelli, senza deroghe per i piccoli stabilimenti, sia compatibile con tale disposizione.

Principio di diritto

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 attribuisce agli Stati membri una mera facoltà, e non un obbligo, di prevedere deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse per i macelli che abbattano meno di 150 bovini o meno di 500 suini come media settimanale annua; pertanto, esso non osta a una normativa nazionale che renda obbligatoria la classificazione per tutti i macelli, indipendentemente dal numero di capi abbattuti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 19, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 227 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2017/1182
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1182
  • Articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2017/1182
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
  • Regolamento (CE) n. 1760/2000
  • Regolamento (CE) n. 1249/2008
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1182

La pronuncia è un'ordinanza resa dalla Corte di giustizia, Ottava Sezione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania). La controversia riguarda il sistema rumeno di classificazione delle carcasse di bovini e suini e, in particolare, la questione se il diritto dell'Unione imponga agli Stati membri di introdurre deroghe per i macelli di piccole dimensioni.

Fatti e procedimento principale

La società SC Dinamel Trade SRL gestisce un macello di piccole dimensioni ed era tenuta, in base alla normativa rumena, a stipulare contratti per la classificazione delle carcasse ai fini dell'adempimento dell'obbligo generale di classificazione. La società ha chiesto l'adozione di un atto amministrativo che la esentasse da tale obbligo, sostenendo che il regolamento delegato 2017/1182 prevederebbe la possibilità di deroghe per i piccoli stabilimenti. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di interpretare l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:

  • l'articolo 19, paragrafo 6, lettera c), che consente alla Commissione di adottare atti delegati per stabilire deroghe specifiche concedibili dagli Stati membri ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;
  • l'articolo 227, che disciplina l'esercizio della delega;
  • l'allegato IV, parte A e parte B, che contiene le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini e suini.

Viene poi esaminato il regolamento delegato (UE) 2017/1182, soprattutto l'articolo 2, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri "possono decidere" che le condizioni di classificazione non siano obbligatorie per i macelli sotto determinate soglie quantitative. È richiamato anche il considerando 3, che evidenzia l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo per gli stabilimenti di piccole dimensioni.

Ragionamento della Corte

La Corte, applicando l'articolo 99 del regolamento di procedura, statuisce con ordinanza motivata perché la risposta risulta già chiaramente desumibile dal testo della normativa e dalla giurisprudenza consolidata.

Sul piano letterale, la formula "gli Stati membri possono decidere che... non sono obbligatorie" viene interpretata come attribuzione di una facoltà e non di un obbligo. Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, conferma che lo Stato membro che scelga di introdurre deroghe conserva un margine di discrezionalità quanto alla definizione del limite inferiore.

Sul piano sistematico, la Corte osserva che anche i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 utilizzano una logica analoga di facoltà discrezionale degli Stati membri; inoltre, il paragrafo 4 impone la comunicazione alla Commissione della decisione di applicare una deroga, il che presuppone che spetti allo Stato membro decidere se avvalersene o meno.

Sul piano della base giuridica, l'articolo 19, paragrafo 6, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di stabilire deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli di piccole dimensioni, ma non di imporre agli Stati membri l'obbligo di concederle.

La Corte richiama inoltre, come elemento di conferma, il precedente regolamento n. 1249/2008, le cui disposizioni analoghe erano formulate nello stesso senso facoltativo.

Quanto al considerando 3 del regolamento delegato 2017/1182, la Corte precisa che il preambolo non ha valore giuridico vincolante e non può sovvertire il testo chiaro dell'articolo 2. Le espressioni secondo cui sarebbe "opportuno" prevedere deroghe per i piccoli macelli non trasformano la facoltà in obbligo.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che imponga le condizioni di classificazione delle carcasse di bovini e suini a tutti i macelli stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal numero di capi abbattuti a settimana.

Principio affermato

La pronuncia afferma che le deroghe previste per i macelli di piccole dimensioni sono opzionali per gli Stati membri: il diritto dell'Unione consente, ma non impone, di esentare tali stabilimenti dall'obbligo di classificazione delle carcasse. Ne consegue che uno Stato membro può legittimamente mantenere un regime nazionale di classificazione obbligatoria generalizzata.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticlassificazione delle carcassemacellidiritto alimentare

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