Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 56, 624, 625, comma 1, n.2 c.p.) sostenendo che il reato era ormai estinto per remissione di querela. Inoltre si eccepisce che, a seguito del d.lgs. n.150/2022, il fatto è divenuto perseguibile a querela di parte e la norma più favorevole è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p. In atti è stata prodotta la remissione di querela redatta il 11 luglio 2023 e accettata, intervenuta durante il pendente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) e della remissione di querela tempestivamente prodotta e accettata, il reato è estinto. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n.24246/2004) secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità. Non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art.152 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha posto le spese a carico del querelato ai sensi dell'art.340, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.150/2022
Ha reso il fatto perseguibile a querela di parte; qualificata come norma sostanziale più favorevole, è stata applicata retroattivamente al caso.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio della retroattività della norma penale più favorevole; autorizza l'applicazione retroattiva della modifica che ha trasformato il reato in querela di parte.
art. 56 c.p.
Richiamato come parte della fattispecie contestata (tentativo); la decisione però verte sull'estinzione del reato per remissione di querela, non sulla valutazione del fatto materiale.
art. 624 c.p.
Elemento della imputazione originaria (furto/reato connesso) richiamato nella sentenza impugnata; non è stata invece valutata nel merito in cassazione per l'estinzione intervenuta.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Aggravante richiamata nell'imputazione; come per gli altri articoli, la pronuncia di cassazione è stata determinata dall'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 152 c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del reato; la Corte ha rilevato e dichiarato l'estinzione ai sensi di tale articolo.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiamato come possibile via alternativa di pronuncia; la Corte ha osservato l'assenza di elementi per adottare quella pronuncia, procedendo invece alla dichiarazione di estinzione ex art.152 c.p.p.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Norma invocata per l'addebito delle spese processuali: la Corte ha posto le spese del procedimento a carico del querelato.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini), Rv. 227681
Giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un fatto perseguibile a querela di parte e tale norma è più favorevole, essa può essere applicata retroattivamente in base all'art.2, comma 4 c.p.; ciò può trasformare un processo pendente in causa soggetta a remissione di querela.
- La remissione di querela validamente resa e accettata, anche se intervenuta durante il procedimento di cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela non sussistono, in mancanza di specifici elementi, le condizioni per pronunce alternative ex art.129 c.p.p.; si applica l'art.152 c.p.p. per dichiarare l'estinzione.
- Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art.340, comma 4 c.p.p., quando il reato si estingue per remissione di querela.
- Per ottenere l'effetto estintivo in cassazione è necessario che la remissione sia tempestiva, documentata e che vi sia l'accettazione; in assenza di tali elementi l'esito può essere diverso.
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