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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 56, 624, 625, comma 1, n.2 c.p.) sostenendo che il reato era ormai estinto per remissione di querela. Inoltre si eccepisce che, a seguito del d.lgs. n.150/2022, il fatto è divenuto perseguibile a querela di parte e la norma più favorevole è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p. In atti è stata prodotta la remissione di querela redatta il 11 luglio 2023 e accettata, intervenuta durante il pendente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) e della remissione di querela tempestivamente prodotta e accettata, il reato è estinto. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n.24246/2004) secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità. Non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art.152 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha posto le spese a carico del querelato ai sensi dell'art.340, comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha reso il fatto perseguibile a querela di parte; qualificata come norma sostanziale più favorevole, è stata applicata retroattivamente al caso.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio della retroattività della norma penale più favorevole; autorizza l'applicazione retroattiva della modifica che ha trasformato il reato in querela di parte.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come parte della fattispecie contestata (tentativo); la decisione però verte sull'estinzione del reato per remissione di querela, non sulla valutazione del fatto materiale.

  • art. 624 c.p.

    Elemento della imputazione originaria (furto/reato connesso) richiamato nella sentenza impugnata; non è stata invece valutata nel merito in cassazione per l'estinzione intervenuta.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Aggravante richiamata nell'imputazione; come per gli altri articoli, la pronuncia di cassazione è stata determinata dall'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 152 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del reato; la Corte ha rilevato e dichiarato l'estinzione ai sensi di tale articolo.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Richiamato come possibile via alternativa di pronuncia; la Corte ha osservato l'assenza di elementi per adottare quella pronuncia, procedendo invece alla dichiarazione di estinzione ex art.152 c.p.p.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Norma invocata per l'addebito delle spese processuali: la Corte ha posto le spese del procedimento a carico del querelato.

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini), Rv. 227681

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Se una norma successiva rende un fatto perseguibile a querela di parte e tale norma è più favorevole, essa può essere applicata retroattivamente in base all'art.2, comma 4 c.p.; ciò può trasformare un processo pendente in causa soggetta a remissione di querela.
  • La remissione di querela validamente resa e accettata, anche se intervenuta durante il procedimento di cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • Quando il reato è estinto per remissione di querela non sussistono, in mancanza di specifici elementi, le condizioni per pronunce alternative ex art.129 c.p.p.; si applica l'art.152 c.p.p. per dichiarare l'estinzione.
  • Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art.340, comma 4 c.p.p., quando il reato si estingue per remissione di querela.
  • Per ottenere l'effetto estintivo in cassazione è necessario che la remissione sia tempestiva, documentata e che vi sia l'accettazione; in assenza di tali elementi l'esito può essere diverso.

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