Cassazione Penale, Sentenza n. 11248/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore unico della Durango Formula s.r.l.), deducendo vizi di motivazione. In particolare, contestava la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.), sostenendo che mancasse la prova del dolo specifico richiesto e che la fattispecie dovesse essere riqualificata come bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.). Denunciava che la Corte d'appello avrebbe dedotto il dolo in modo tautologico dalla mera omessa tenuta dei libri contabili, richiamando principi giurisprudenziali secondo cui, in assenza di adeguata prova dello scopo perseguito, la carenza documentale va ricondotta alla bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo rispetto a questioni già esaminate e correttamente valutate in sede di merito. Di fatto è stata confermata, per quanto possibile in sede di legittimità, la ricostruzione della Corte d'appello che aveva accertato (i) la mancata esibizione e il mancato deposito dei libri e delle scritture contabili, (ii) l'impossibilità di ricostruire la destinazione di rilevanti voci attive del bilancio 2001, (iii) la fittizietà della sede legale e l'impossibilità di accertare il passivo. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori) desumibile dagli indicatori fattuali. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, lett. b)
La Corte ha ritenuto che la sottrazione delle scritture contabili integri la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; l'occultamento può consistere nella fisica sottrazione o nella omessa tenuta, ma per la fattispecie di omessa tenuta è comunque richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
legge fallimentare, art. 217
L'art. 217 disciplina la bancarotta semplice documentale: la mera mancanza della documentazione contabile, in assenza della prova del dolo specifico, si inquadra in quest'ultima fattispecie. La distinzione fra art. 216 e art. 217 dipende quindi dall'accertamento del dolo specifico.
codice di procedura penale, art. 616
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; se l'inammissibilità dipende da profili di colpa emergenti dal ricorso, può essere disposto il versamento in favore della Cassa delle Ammende (nella specie: euro 3.000,00).
Massime di principio
- Per qualificare una condotta come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.) quando mancano o sono occultate le scritture, è necessario provare il dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori); tale dolo può essere desunto per via indiziaria da comportamenti concreti (es. mancata consegna al curatore, sede legale fittizia, impossibilità di ricostruire il passivo).
- Se non emerge il dolo specifico, la carenza documentale va ricondotta alla bancarotta semplice (art. 217 l.f.); la differenza rileva per il titolo del reato e per la rilevanza della sanzione.
- Il rifiuto di collaborare con il curatore e la persistente assenza di libri e scritture relative a un periodo pre-fallimentare rilevante costituiscono indicatori forti per ritenere l'intento doloso di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
- In sede di Cassazione i motivi già esaminati e valutati in modo congruo dai giudici di merito possono essere dichiarati inammissibili se reiterativi; in tali ipotesi il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni per colpa processuale (art. 616 c.p.p.).
- La prova del dolo specifico segue i normali principi probatori: può essere adeguatamente ricostruita anche per inferenza quando le circostanze fattuali nel loro insieme rendono plausibile la volontà di nuocere ai creditori.
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