Cassazione Penale, Ordinanza n. 04713/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e difetto di interesse, poiché la sentenza di appello aveva già dichiarato improcedibile il reato di furto per difetto di querela e non aveva irrogato alcuna pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di furto contestato. Il ricorso era articolato in due motivi: si denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata non aveva applicato alcuna pena, proprio perché aveva dichiarato l'improcedibilità del reato; perciò i motivi non si confrontavano con la decisione gravata e mancava un interesse adeguato a sostenere l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Il reato contestato è indicato come furto, ma il testo non riporta ulteriori riferimenti normativi sulla fattispecie.
art. 568 c.p.p.
Il ricorso deve confrontarsi con la decisione impugnata e deve essere sorretto da un interesse concreto; un motivo che non attacca la ratio della sentenza è aspecifico e inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando aspecifico rispetto al decisum.
- L'interesse a impugnare deve essere attuale e concreto: se la sentenza non ha applicato alcuna pena, non è configurabile un interesse adeguato a censurare il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti.
- La declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela esclude la necessità di scrutinare doglianze che presuppongono una statuizione sulla pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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