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Circolare

Circolare numero 124 del 4-6-1999

E’ in corso di realizzazione la nuova procedura di eliminazione delle pensioni, che consente l’eliminazione di tutte le pensioni facenti capo allo stesso titolare, il rilascio contestuale della certificazione fiscale, la variazione dei dati dell’eliminazione e l’annullamento dell’eliminazione della pensione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il rilascio della funzione di annullamento dell’eliminazione delle pensioni nell’ambito della nuova procedura EL99. Vengono richiamate le innovazioni della procedura, le regole per l’annullamento dei dati di eliminazione, i limiti operativi, le responsabilità delle Sedi e le modalità tecniche di accesso e utilizzo della funzione di ripristino. Sono inoltre indicati i livelli di abilitazione degli utenti, i pannelli operativi, la gestione delle rate arretrate e delle trattenute, nonché il richiamo ad altri messaggi per abilitazioni e aggiornamento dell’archivio locale.

Nuova procedura EL99 per l’eliminazione e il ripristino delle pensioni

Nuova procedura EL99 per l’eliminazione e il ripristino delle pensioni

La circolare descrive il rilascio della nuova procedura EL99 per la gestione delle eliminazioni pensionistiche e, in particolare, della funzione di annullamento dell’eliminazione con conseguente ripristino della pensione. L’intervento si inserisce nel riordino delle modalità operative già previste per le cessazioni di prestazioni e introduce anche regole più ampie sulla gestione delle certificazioni fiscali e dei dati di variazione.

Finalità della nuova procedura

La procedura in corso di realizzazione è destinata a superare la gestione della sola singola pensione, consentendo l’eliminazione di tutti i rapporti pensionistici intestati allo stesso soggetto in presenza di eventi anagrafici, quali decesso o nuove nozze del coniuge superstite. Essa prevede inoltre:

  • la determinazione e il rilascio contestuale della certificazione fiscale al momento della segnalazione di eliminazione, anziché nell’anno successivo;
  • la predisposizione di un’unica certificazione fiscale quando una pensione viene eliminata per attribuzione di un nuovo trattamento, come nel passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di vecchiaia;
  • la possibilità di rettificare dati di un’eliminazione già effettuata;
  • l’annullamento di un’eliminazione eseguita per errore, senza necessità di liquidare una nuova pensione.

Con il rilascio della funzione di annullamento, cessano di avere validità le istruzioni contenute nei messaggi n. 26801 del 17 maggio 1996 e n. 24238 del 24 giugno 1998, che prevedevano la segnalazione alla Direzione centrale prestazioni dei dati relativi alle pensioni eliminate per errore e da ripristinare.

Ambito operativo dell’annullamento

La circolare chiarisce che l’annullamento dell’eliminazione è ammesso solo per le pensioni rinnovate per l’anno in corso. Quando invece l’eliminazione da annullare è stata effettuata in un anno precedente e la pensione non risulta rinnovata per l’anno corrente, la Sede non può usare la funzione di ripristino e deve procedere alla liquidazione di una nuova prestazione, riportando i dati della pensione eliminata e di quella ripristinata.

L’operazione è considerata particolarmente delicata; perciò, una volta accertata l’erronea eliminazione, il pagamento delle rate scadute deve essere disposto con la massima tempestività, così da limitare il disagio arrecato al pensionato.

Tracciamento delle operazioni e controlli

La nuova procedura registra i dati analitici delle variazioni effettuate dalle Sedi, includendo anche l’identificativo dell’operatore che ha eseguito l’annullamento dell’eliminazione. Le Sedi Regionali sono chiamate a svolgere controlli periodici sull’attività delle Sedi, a presidio della correttezza operativa e amministrativa delle eliminazioni e dei ripristini.

Accesso alla procedura e abilitazioni

Il manuale operativo allegato indica che la procedura EL99 si attiva dal modulo base seguendo il percorso:

  • 07. Prestazioni pensionistiche;
    1. Variazioni non monetarie pensioni;
    1. Variazione dati pensione.

L’abilitazione degli utenti è affidata all’Utente Master della Sede, secondo le modalità illustrate dal messaggio n. 9869 del 17 ottobre 1996. Le abilitazioni sono così articolate:

  • codice livello '0': accesso a tutte le funzioni, compresa la funzione 8 di annullamento dei dati di eliminazione;
  • codice livello '1': accesso a tutte le funzioni tranne la funzione 8, ma comprendendo la funzione 7 di variazione dei dati di eliminazione;
  • codice livello diverso da '0' e da '1': accesso a tutte le funzioni, con esclusione sia della funzione 8 sia della funzione 7.

Funzioni disponibili nel menu di eliminazione pensioni

Il menu principale della procedura EL99 consente di scegliere tra diverse causali e operazioni, tra cui:

  • segnalazione di decesso;
  • segnalazione di nuove nozze;
  • segnalazione di cessata invalidità;
  • eliminazione per trasformazione;
  • eliminazione per altri motivi;
  • revoca per motivi reddituali;
  • variazione dei dati di eliminazione;
  • ripristino di pensione eliminata.

La circolare concentra l’attenzione sulla funzione di ripristino della pensione eliminata per errore, cioè sulla funzione 8.

Procedura di ripristino della pensione

Selezionata la funzione 8, la procedura presenta un primo pannello nel quale devono essere inseriti i dati identificativi della prestazione da ripristinare, ossia categoria e certificato. Dopo l’acquisizione, la procedura esegue i controlli sul database delle pensioni.

Se i controlli consentono il ripristino, viene esposto un secondo pannello di conferma contenente:

  • categoria e certificato;
  • cognome e nome del pensionato;
  • codice fiscale;
  • codice e descrizione della motivazione di eliminazione;
  • decorrenza contabile dell’eliminazione;
  • data dell’evento;
  • data di cessazione del diritto;
  • data di segnalazione dell’eliminazione;
  • ultima rata emessa;
  • ultima mensilità emessa.

L’operatore deve verificare che le generalità coincidano con la richiesta e può quindi:

  • confermare con Invio;
  • annullare con F3 nel caso di persona diversa, tornando al pannello iniziale per correggere i dati.

Casi di impossibilità o indisponibilità temporanea

Se il ripristino non è possibile, la procedura indica il motivo ostativo. In questo caso la Sede deve:

  • liquidare una nuova pensione, se la prestazione non è ripristinabile;
  • riproporre la richiesta in un momento successivo, se la funzione è temporaneamente non disponibile.

La temporanea indisponibilità è prevista durante l’estrazione mensile dei pagamenti, di norma dal giorno 7 al giorno 15 di ogni mese, per evitare interferenze con il pagamento in corso di elaborazione.

Effetti del ripristino sulle rate da corrispondere

Una volta confermata l’operazione, la procedura elabora il ripristino e visualizza la rata dalla quale esso produce effetto, ossia il mese a decorrere dal quale il pagamento riprende secondo le modalità ordinarie della generalità delle pensioni vigenti.

Vengono inoltre individuate le rate da corrispondere a cura della Sede, relative alle mensilità non estratte durante il periodo in cui la pensione risultava eliminata. Per tali rate la procedura:

  • determina l’importo mensile, arrotondato alle lire 1.000;
  • estrae i pagamenti, localizzandoli all’ufficio pagatore di Sede 'RIP';
  • mantiene i futuri pagamenti, dalla rata di ripristino in poi, presso l’ufficio pagatore d’archivio della pensione;
  • memorizza i dati negli archivi dei pagamenti consultabili con la procedura AGENDA1, mediante un flusso identificabile dalla data e dall’ora del ripristino e dal suffisso 'BCI';
  • rende disponibili i dati alla procedura dei Pagamenti di Sede, per la successiva corresponsione tramite la procedura Pagamenti vari.

Se nel periodo di eliminazione non è intervenuta alcuna estrazione mensile, la procedura segnala che non vi sono rate da corrispondere a cura della Sede.

Conguagli e trattenute

La circolare precisa che sulle rate emesse in sede di ripristino non vengono effettuati conguagli a credito o a debito del pensionato. Eventuali conguagli, ad esempio per arretrati definiti con procedura ARTE o per indebiti da recuperare, sono operati a partire dalla rata da cui il ripristino produce effetti.

Le trattenute su ciascuna mensilità devono invece essere applicate direttamente dalla Sede su ogni rata da corrispondere. Tra le trattenute indicate figurano:

  • sostituzione Stato;
  • rivalsa in favore degli Enti locali;
  • recupero cautelativo;
  • quota dovuta ad altro contitolare;
  • assegno alimentare per i figli;
  • assegno divorzile;
  • trattenuta al fondo clero;
  • trattenuta previdenza marinara;
  • trattenute varie;
  • assegno alimentare al coniuge.

La necessità di effettuare tali trattenute viene evidenziata nel pannello di elaborazione del ripristino.

Aggiornamento dell’archivio locale

Per l’aggiornamento dell’archivio locale delle pensioni DS78, la circolare rinvia alle modalità già illustrate nel messaggio n. 23509 del 17 giugno 1998.

Programmi e documentazione tecnica

La disponibilità dei programmi viene comunicata con successivo messaggio. Il manuale operativo allegato alla circolare reca il livello di aggiornamento del 24 maggio 1999 e disciplina in dettaglio la gestione tecnica della procedura EL99.

Punti principali

Rilascio della nuova procedura EL99

La circolare annuncia la realizzazione della nuova procedura di eliminazione delle pensioni, che consente di gestire non solo la singola pensione ma tutti i rapporti pensionistici dello stesso soggetto in caso di eventi anagrafici. La procedura prevede anche la certificazione fiscale contestuale all’eliminazione, l’unificazione della certificazione nei casi di trasformazione della prestazione, la rettifica dei dati di eliminazione già effettuata e l’annullamento dell’eliminazione per errore senza dover liquidare una nuova pensione. Con il rilascio della funzione di annullamento cessano di avere validità le istruzioni contenute nei messaggi n. 26801 del 17 maggio 1996 e n. 24238 del 24 giugno 1998.

Ambito e limiti dell’annullamento dell’eliminazione

La nuova procedura consente l’annullamento dell’eliminazione solo per le pensioni rinnovate per l’anno in corso. Se invece occorre annullare un’eliminazione effettuata in un anno precedente e la pensione non risulta rinnovata nell’anno corrente, la Sede deve procedere alla liquidazione di una nuova prestazione, riportando i dati della pensione eliminata e ripristinata. La circolare sottolinea la delicatezza dell’operazione e raccomanda, una volta accertato l’errore, il pagamento tempestivo delle rate scadute per ridurre il disagio al pensionato.

Tracciamento e controlli

La procedura memorizza i dati analitici delle variazioni effettuate dalle Sedi, compreso l’identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento dell’eliminazione. Le Sedi Regionali devono effettuare controlli periodici sull’attività svolta dalle Sedi, così da presidiare correttamente l’uso della funzione.

Accesso alla procedura e abilitazioni

Il manuale operativo allegato indica che la procedura EL99 si attiva dal modulo base seguendo il percorso 07. Prestazioni pensionistiche, 09. Variazioni non monetarie pensioni, 08. Variazione dati pensione. L’abilitazione degli utenti è demandata all’Utente Master della Sede secondo le modalità del messaggio n. 9869 del 17 ottobre 1996. Gli utenti con codice livello '0' sono abilitati a tutte le funzioni, compresa la funzione 8 di annullamento; quelli con codice livello '1' a tutte le funzioni salvo la funzione 8, ma compresa la funzione 7 di variazione; gli utenti con codice diverso da '0' e '1' a tutte le funzioni con esclusione sia della funzione 8 sia della funzione 7.

Funzioni della procedura di eliminazione pensioni

Il menu della procedura consente di selezionare diverse causali: decesso del pensionato, nuove nozze del coniuge superstite, cessata invalidità o inabilità, trasformazione della pensione, altri motivi di eliminazione, revoca per motivi reddituali, variazione dei dati di eliminazione e ripristino di pensione eliminata. La circolare si concentra sulla funzione 8, relativa al ripristino della pensione eliminata per errore.

Ripristino della pensione: proposta e conferma

Selezionata la funzione 8, la procedura presenta un pannello per inserire categoria e certificato della pensione da ripristinare. Dopo i controlli sul database, viene mostrato un pannello di conferma con i dati identificativi del pensionato, la motivazione dell’eliminazione, la decorrenza contabile, la data dell’evento, la data di cessazione del diritto, la data di segnalazione e gli estremi dell’ultima rata e dell’ultima mensilità emesse. L’operatore può confermare con Invio oppure annullare con F3 se si tratta di un soggetto diverso, tornando al pannello iniziale per correggere i dati.

Esiti negativi e indisponibilità temporanea

Quando il ripristino non è possibile, la procedura visualizza il motivo ostativo. In tale ipotesi, se la pensione non può essere ripristinata, la Sede deve liquidare una nuova pensione. Se invece la funzione è temporaneamente indisponibile, la richiesta va ripresentata successivamente. La circolare specifica che il ripristino non è disponibile durante l’estrazione mensile dei pagamenti, di norma dal giorno 7 al giorno 15 di ogni mese, per evitare che il pagamento in corso di estrazione non vada a buon fine.

Effetti del ripristino e gestione delle rate arretrate

Una volta confermato il ripristino, la procedura indica la rata da cui il ripristino opera, cioè il mese dal quale il pagamento riprende con le modalità ordinarie. Vengono inoltre evidenziate le rate da corrispondere a cura della Sede, riferite alle mensilità non estratte nel periodo in cui la pensione risultava eliminata. Per queste rate la procedura determina l’importo mensile arrotondato alle lire 1.000, estrae i pagamenti localizzandoli all’ufficio pagatore di Sede 'RIP' e memorizza i dati negli archivi consultabili con AGENDA1, utilizzando un flusso identificato dalla data e ora del ripristino e dal suffisso 'BCI'. I dati vengono poi presi in carico con la procedura dei Pagamenti di Sede e le rate scadute devono essere corrisposte mediante la procedura Pagamenti vari.

Conguagli e trattenute

Sulle rate emesse in sede di ripristino la procedura non effettua conguagli a credito o a debito del pensionato. Eventuali conguagli, come arretrati definiti con la procedura ARTE o indebiti da recuperare, vengono operati a partire dalla rata da cui il ripristino produce effetti. Le trattenute da applicare su ciascuna mensilità devono invece essere effettuate direttamente dalla Sede su ogni rata da corrispondere. La circolare elenca, tra le trattenute interessate, sostituzione Stato, rivalsa per Enti locali, recupero cautelativo, quota dovuta ad altro contitolare, assegno alimentare per i figli, assegno divorzile, trattenuta al fondo clero, trattenuta previdenza marinara, trattenute varie e assegno alimentare al coniuge.

Aggiornamento archivio locale e rinvii

L’aggiornamento dell’archivio locale delle pensioni DS78 deve essere eseguito secondo le modalità già illustrate nel messaggio n. 23509 del 17 giugno 1998. Per la disponibilità dei programmi, la circolare rinvia a un messaggio successivo. Il manuale operativo allegato reca il livello di aggiornamento del 24 maggio 1999.

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