Circolare numero 128 del 9-6-1999
La competenza a decidere sulle domande di dilazione e’ stata affidata ai Comitati Crediti istituiti presso le Sedi Regionali relativamente a debiti fino a un miliardo di lire in conto capitale e per un massimo di ventiquattro rate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per snellire l’iter delle richieste di rateazione, viene attribuita in via sperimentale al Comitato Crediti presso le Sedi regionali la competenza sulle dilazioni fino a 1 miliardo di lire di sorte capitale, con massimo 24 rate mensili e parere sull’eventuale estensione a 36 rate. Restano al Consiglio di Amministrazione le rateazioni superiori a tale soglia. La circolare disciplina anche le modalità operative per istruttoria, termini di trasmissione e definizione, l’ampliamento della possibilità di concedere dilazioni anche per evasioni contributive e gli obblighi di reporting trimestrale. Vengono inoltre richiamate le regole sulle somme iscritte a ruolo e la futura implementazione di una procedura informatizzata.
Decentramento al Comitato Crediti delle rateazioni dei debiti contributivi
Decentramento delle rateazioni dei debiti contributivi
La circolare definisce il nuovo assetto, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 1999, per la gestione delle richieste di rateazione dei debiti contributivi. L’obiettivo dichiarato è snellire l’iter procedurale, trasferendo al Comitato Crediti, istituito presso le Sedi regionali, la competenza sulle domande di importo contenuto e mantenendo al Consiglio di Amministrazione le richieste di valore più elevato.
Ambito di competenza del Comitato Crediti
Il Comitato Crediti è competente per:
- decidere le rateazioni di debiti contributivi non superiori a L. 1.000.000.000 di sorte capitale;
- concedere dilazioni fino a un massimo di 24 rate mensili;
- esprimere il parere sulla possibilità di estendere la rateazione fino a 36 rate.
Le rateazioni superiori a L. 1.000.000.000 restano di competenza del Consiglio di Amministrazione. La competenza è attribuita in via sperimentale fino al 31.12.1999.
Composizione del Comitato
Il Comitato Crediti deve essere composto dal Direttore Regionale, dal Responsabile Finanza e Contabilità, dal Coordinatore Legale Regionale e dal Dirigente incaricato del coordinamento delle Agenzie di produzione. Nella delibera richiamata si fa anche riferimento, in relazione alla piena attuazione della delibera n. 799/98, al Direttore della Sede Provinciale e all’eliminazione delle Sedi subprovinciali.
Criteri di concessione e modifiche alla disciplina precedente
La circolare richiama i criteri già fissati dalle deliberazioni n. 288 dell’11 aprile 1995, n. 1202 del 23 luglio 1996 e n. 356 dell’11 marzo 1997. In particolare, in conseguenza del D.Lgs. n. 46/1999, viene modificato il punto 8 della delibera n. 356/1997 per consentire la deliberazione favorevole anche delle domande di dilazione relative ad evasioni contributive.
Resta fermo, per quanto non diversamente disposto, il criterio generale di valutazione dell’efficacia della concessione al fine di agevolare il recupero dei crediti dell’INPS. Sono inoltre richiamate le condizioni già previste per le aziende creditrici verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni e, nei casi di debito sorto nel corso di una precedente dilazione, la necessità di fideiussione bancaria o equivalente.
Procedura istruttoria e termini
Il Direttore della Sede competente deve svolgere l’istruttoria secondo i criteri richiamati e trasmettere l’istanza di rateazione al Comitato Crediti, corredata dal proprio parere non vincolante, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Il Comitato deve pronunciarsi nei 15 giorni successivi.
Dopo la decisione del Comitato, la Sede competente deve predisporre il piano di ammortamento definitivo. Se la decisione del Comitato è difforme dal parere del Direttore di Sede, la delibera deve riportarne le relative annotazioni o motivazioni. I provvedimenti adottati dal Comitato sono definitivi.
Trasmissioni alla Direzione Centrale
Con effetto immediato, le Sedi periferiche devono trasmettere alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive esclusivamente:
- le domande di rateazione di importo superiore a L. 1.000.000.000 di sorte capitale;
- le domande per le quali sia stata richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la dilazione fino a 36 rate, quando il Comitato abbia concesso 24 rate e abbia espresso parere favorevole al prolungamento.
Per le domande di 36 rate si ritiene opportuno trasmettere anche i casi in cui il parere sul prolungamento sia sfavorevole, ovvero la dilazione sia stata accolta per un numero inferiore a 24 rate o respinta, poiché il Ministero intende acquisire preventivamente il parere dell’Istituto prima di autorizzare la dilazione.
In caso di autorizzazione ministeriale e successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale trasmetterà i relativi esiti come già avviene ordinariamente.
Gestione delle pratiche pendenti e automazione
La circolare segnala che, per effetto immediato della delibera, verranno restituite al più presto tutte le rateazioni giacenti di importo inferiore a L. 1.000.000.000. Viene inoltre precisato che le rateazioni già decise dal Consiglio di Amministrazione sono state tutte definite mediante gli esiti già trasmessi.
In un successivo messaggio saranno impartite le istruzioni tecnico-operative per consentire alle Sedi di definire in via automatizzata il piano di ammortamento.
Reporting trimestrale e natura sperimentale del regime
Il Comitato Crediti deve comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive l’andamento delle rateazioni; la Direzione Centrale riferirà poi al Consiglio di Amministrazione. La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30.9.1999.
Poiché la competenza è sperimentale per tutto il 1999, sulla base dell’andamento delle dilazioni e delle valutazioni consiliari sarà successivamente deciso se rendere stabile il nuovo regime.
Dilazioni e iscrizione a ruolo esattoriale
La circolare richiama l’art. 13, comma 3, della legge n. 488/1998, secondo cui la cessione e cartolarizzazione dei crediti non incidono sulle attribuzioni dell’INPS in materia di rateazioni e dilazioni, anche con riferimento ai crediti ceduti e iscritti a ruolo.
Richiama inoltre gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 46/1999, secondo cui per le entrate tributarie diverse dallo Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa secondo le singole disposizioni applicabili e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Nuova procedura informatizzata
Infine, viene anticipata la predisposizione di una nuova procedura informatizzata per le istanze di dilazione riguardanti tutte le gestioni, comprese quelle non ancora informatizzate. La Direzione si riserva di impartire ulteriori disposizioni, sia per l’iscrizione a ruolo delle aziende alle quali sia stato notificato il piano di ammortamento, sia per le richieste presentate in presenza di cartella esattoriale.
Punti principali
Decentramento della competenza sulle rateazioni
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 165 del 25 maggio 1999, dispone in via sperimentale fino al 31 dicembre 1999 il decentramento al Comitato Crediti, istituito presso le Sedi regionali, dell’istruttoria e decisione delle domande di rateazione per debiti contributivi fino a L. 1.000.000.000 di sorte capitale. Al Comitato è attribuita la possibilità di concedere fino a 24 rate mensili e di esprimere il parere sull’ulteriore dilazione fino a 36 rate. Le rateazioni di importo superiore restano di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Composizione del Comitato Crediti
Il Comitato Crediti deve essere regolarmente costituito con la presenza del Direttore Regionale, del Responsabile Finanza e Contabilità, del Coordinatore Legale Regionale e del Dirigente incaricato del coordinamento delle Agenzie di produzione; nella formulazione della delibera è richiamata anche l’ipotesi del Direttore della Sede Provinciale a completa attuazione della delibera n. 799/98 e con eliminazione delle Sedi subprovinciali.
Criteri applicabili e ampliamento alle evasioni contributive
A seguito del D.Lgs. n. 46/1999, che consente la richiesta di rateazione anche per le partite iscritte a ruolo indipendentemente dal fatto che siano riferite a omissioni o evasioni, viene modificato il punto 8 della delibera n. 356 dell’11 marzo 1997. È quindi possibile deliberare favorevolmente anche sulle domande di dilazione relative ad evasioni contributive, restando fermi, per quanto non diversamente disposto, i criteri della delibera n. 288 dell’11 aprile 1995.
Procedura operativa e termini
Il Direttore della Sede competente deve istruire le domande secondo i criteri delle deliberazioni n. 288/1995, n. 1202/1996 e n. 356/1997 e trasmettere l’istanza, con parere non vincolante, al Comitato Crediti entro 15 giorni dalla ricezione. Il Comitato definisce la domanda nei 15 giorni successivi. Ricevuta la delibera, la Sede competente emette il piano di ammortamento definitivo. Se la decisione del Comitato difforma dal parere del Direttore, la delibera deve contenere le relative annotazioni o motivazioni. I provvedimenti del Comitato sono definitivi.
Trasmissione alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive
In applicazione immediata della delibera, le Sedi periferiche devono trasmettere alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive solo: le domande di rateazione con importo di sorte capitale superiore a L. 1.000.000.000; le domande per le quali sia stata chiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la rateazione fino a 36 rate, quando il Comitato abbia concesso 24 rate e formulato parere favorevole sul prolungamento. Per le domande di dilazione in 36 rate è opportuno trasmettere anche quelle con parere sfavorevole sul prolungamento, nonché quelle accolte per meno di 24 rate o respinte, poiché il Ministero intende acquisire preventivamente il parere dell’Istituto.
Rapporti con il Ministero del Lavoro e successiva ratifica
Quando il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale autorizza la dilazione in 36 rate e questa sia successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale trasmette i relativi esiti come avviene ordinariamente.
Domande in attesa e futura gestione informatizzata
La circolare segnala che, per effetto immediato della delibera, verranno presto restituite tutte le rateazioni giacenti inferiori a L. 1.000.000.000. Le rateazioni già decise dal Consiglio di Amministrazione risultano già definite tramite gli esiti trasmessi. È inoltre annunciata una successiva comunicazione con le disposizioni tecnico-operative per consentire alle Sedi di definire in modo automatizzato il piano di ammortamento.
Attività di reporting e sperimentalità del nuovo assetto
Il Comitato Crediti deve comunicare trimestralmente l’andamento delle rateazioni alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, che riferisce al Consiglio di Amministrazione. Poiché la competenza è sperimentale fino a tutto il 1999, in base ai risultati e alle valutazioni del Consiglio sarà poi deciso se stabilizzare il nuovo regime. La prima relazione trimestrale deve essere trasmessa entro il 30 settembre 1999.
Rateazioni e iscrizione a ruolo esattoriale
La circolare richiama l’art. 13, comma 3, della legge n. 488/1998, secondo cui la cessione e cartolarizzazione dei crediti non pregiudicano le attribuzioni dell’INPS in materia di concessione di rateazioni e dilazioni, anche per crediti ceduti e iscritti a ruolo. Richiama inoltre gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevedono per le entrate tributarie diverse dallo Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo secondo le singole norme regolatrici, purché la richiesta sia presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Nuova procedura per le istanze di dilazione
Viene anticipata la predisposizione di una nuova procedura informatizzata per le istanze di dilazione relative a tutte le gestioni, comprese quelle attualmente non informatizzate. La Direzione si riserva di impartire tempestivamente ulteriori istruzioni sia per l’iscrizione a ruolo delle ditte a cui è stato notificato il piano di ammortamento, sia per le domande presentate in presenza di cartella esattoriale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 46/1999.
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