Circolare numero 123 del 3-6-1999
Esclusione dal diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti di famiglia dei lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i cittadini di Paesi extra UE e gli apolidi con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non hanno diritto ai trattamenti di disoccupazione né ai trattamenti di famiglia. Le Sedi devono verificare tale condizione per evitare erogazioni indebite, acquisendo la documentazione utile; per i trattamenti a conguaglio i datori di lavoro non devono corrispondere la prestazione. L’esclusione vale solo per il soggiorno stagionale e non per altri tipi di permesso, per i quali spettano le prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Inoltre, i periodi di rientro nel Paese di residenza, desumibili dai timbri sul passaporto, non sono indennizzabili ai fini della disoccupazione agricola e di quella con requisiti ridotti.
Esclusione dei lavoratori stranieri con permesso di soggiorno stagionale da disoccupazione e trattamenti di famiglia
Esclusione delle prestazioni per i lavoratori stranieri con permesso stagionale
La circolare interviene per chiarire il trattamento previdenziale e assistenziale dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il documento richiama la disciplina dell’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, coordinandola con le indicazioni già presenti nell’articolo 23 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e definisce con precisione l’ambito delle prestazioni spettanti e di quelle escluse.
Quadro normativo e prestazioni applicabili
L’articolo 25 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede che ai cittadini extra UE e agli apolidi si applichino soltanto le forme di previdenza e assistenza obbligatoria relative a:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
Per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la norma stabilisce invece un meccanismo sostitutivo: il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo pari all’importo dei contributi dovuti per tali istituti, secondo le condizioni e le modalità previste. Le somme così versate sono destinate a interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori indicati dall’articolo 45 e confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche migratorie.
Esclusione dei lavoratori con permesso di soggiorno stagionale
Sulla base di tale quadro, la circolare chiarisce che i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale non hanno diritto:
- ai trattamenti di disoccupazione, sia agricoli sia non agricoli;
- ai trattamenti di famiglia.
L’esclusione è quindi espressa e riguarda tutte le prestazioni di disoccupazione previste dalla normativa vigente, oltre agli assegni o trattamenti per il nucleo familiare.
Verifiche operative per le Sedi INPS e per i datori di lavoro
Per evitare indebite erogazioni, le Sedi devono verificare che i richiedenti non siano titolari di permesso di soggiorno stagionale quando si tratta di trattamenti di famiglia a pagamento diretto e di ogni altra prestazione di disoccupazione. A tale scopo devono acquisire la documentazione utile, come permesso di soggiorno e passaporto, e conservarne copia agli atti.
Per i trattamenti di famiglia a conguaglio, i datori di lavoro non devono corrispondere la prestazione, pur continuando a versare i contributi previsti.
Limiti dell’esclusione e diritto alle prestazioni per altri permessi
La circolare precisa che la disciplina di esclusione si applica soltanto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale. Non riguarda invece i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno di altro tipo, i quali hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti di famiglia previsti per il settore di appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche qualora abbiano conservato la residenza nel Paese di origine.
Periodi di rientro nel Paese di origine e computo delle giornate indennizzabili
Quando il lavoratore rientra nel Paese in cui ha conservato la residenza, i periodi di assenza risultanti dai timbri apposti sul passaporto devono essere considerati non indennizzabili. Ciò avviene perché, in tali periodi, non è possibile verificare lo stato di disoccupazione. La regola vale ai fini del computo delle giornate spettanti per la prestazione di disoccupazione agricola e per la disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che conferma quanto già previsto dall’articolo 23 della legge 6 marzo 1998, n. 40. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e per gli apolidi si applicano solo le forme di previdenza e assistenza obbligatoria relative a invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e maternità.
Contributi per assegno al nucleo familiare e disoccupazione involontaria
Per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro versa all’INPS un contributo sostitutivo pari all’importo dei contributi dovuti. Tali somme sono destinate a interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 286/1998 e affluiscono al Fondo nazionale per le politiche migratorie.
Esclusione dei titolari di permesso di soggiorno stagionale
I lavoratori stranieri, intesi come cittadini di Stati non UE e apolidi titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non hanno diritto ad alcun trattamento di disoccupazione, sia agricolo sia non agricolo, né ai trattamenti di famiglia previsti dalla normativa vigente.
Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro
Per i trattamenti di famiglia a pagamento diretto e per tutte le altre prestazioni di disoccupazione, le Sedi devono accertare che i richiedenti non siano titolari di permesso di soggiorno stagionale, acquisendo e copiando la documentazione utile, come permesso di soggiorno e passaporto. Per i trattamenti di famiglia a conguaglio, i datori di lavoro non devono corrispondere la prestazione, pur continuando a versare i relativi contributi.
Ambito soggettivo della esclusione
L’esclusione riguarda soltanto gli stranieri con permesso di soggiorno stagionale e non quelli titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. Questi ultimi hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti di famiglia previsti per il settore di appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche se mantengono la residenza nel Paese di origine.
Periodi di rientro nel Paese di residenza
Quando il lavoratore rientra nel Paese in cui ha conservato la residenza, i relativi periodi, individuabili dai timbri sul passaporto, non essendo verificabile lo stato di disoccupazione, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del calcolo delle giornate spettanti per la disoccupazione agricola e per la disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti.
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