Circolare numero 122 del 1-6-1999
nuovi criteri di valutazione delle situazioni per la concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sui criteri di concessione degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 236/1993 quando le assunzioni avvengano nell'ambito di operazioni societarie. Conferma i limiti introdotti dalla legge n. 451/1994, ma recepisce un nuovo orientamento ministeriale che consente i benefici solo al ricorrere di specifiche condizioni: licenziamento conseguente a operazioni societarie, accordo sindacale a tutela dell'occupazione, continuità dell'attività produttiva per almeno 12 mesi oltre il periodo agevolato e assenza delle cause ostative relative a collegamento/controllo o assetti proprietari coincidenti. La circolare disciplina inoltre decorrenza, gestione dei ricorsi e modalità operative di codifica e compilazione del DM10/2, oltre alla regolarizzazione dei periodi pregressi.
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori in mobilità e cassaintegrati in caso di operazioni societarie
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori in mobilità e cassaintegrati in operazioni societarie
La circolare riesamina il regime degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 236/1993 quando le assunzioni avvengano nell'ambito di operazioni societarie. L'intervento si colloca nel solco della precedente circolare n. 239 del 1/8/1994, ma recepisce le direttive ministeriali del 28/4/1999 e dell'11/5/1999, che hanno introdotto criteri più aderenti alla ratio di favorire il reimpiego dei lavoratori, pur mantenendo il presidio contro abusi e operazioni elusive.
Quadro normativo e ratio dell'intervento
La disciplina di riferimento è quella degli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236. La circolare ricorda che la legge n. 451/1994 ha introdotto limitazioni alla fruizione dei benefici nei casi in cui il nuovo datore di lavoro presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità, ovvero sia con essa in rapporto di collegamento o controllo. In passato, in presenza di operazioni societarie e di rapporti di lavoro sostanzialmente continui tra imprese formalmente diverse, l'Istituto aveva escluso il beneficio, con conseguente aumento del contenzioso amministrativo e giudiziale.
Il Ministero del lavoro ha riesaminato la materia, rilevando che l'orientamento restrittivo poteva risultare non pienamente coerente con la finalità legislativa di favorire il reinserimento occupazionale. Le direttive del 1999 hanno quindi fissato nuovi criteri applicativi, destinati a trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente regolate, mentre restano ferme le istruzioni della circolare n. 239/1994 per i casi non disciplinati diversamente.
Condizioni per la concessione dei benefici nelle assunzioni da mobilità
Per le assunzioni di lavoratori in mobilità a tempo indeterminato, i benefici di cui all'art. 25, comma 9, e all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 possono essere riconosciuti solo se risultano congiuntamente soddisfatte alcune condizioni:
- i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall'impresa a seguito di operazioni societarie;
- nel contesto di tali operazioni deve esistere uno specifico accordo sindacale tra le parti interessate, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- il datore di lavoro subentrante deve garantire la continuità dell'attività produttiva per almeno ulteriori 12 mesi oltre il periodo di fruizione del beneficio previsto dalla legge, decorrenti dalla data di assunzione dalle liste di mobilità;
- i contratti stipulati devono essere coerenti con l'esigenza di assicurare stabilità occupazionale per almeno 12 mesi successivi alla fine del periodo agevolato;
- il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella causa ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991.
La circolare ribadisce, in sostanza, che il beneficio è ammesso quando l'operazione societaria sia genuinamente finalizzata alla prosecuzione dell'attività e alla tutela dell'occupazione, e non quando sia utilizzata per conseguire strumentalmente sgravi contributivi.
Assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità
Per le assunzioni a termine, qualora ricorrano le condizioni relative all'operazione societaria, all'accordo sindacale e all'assenza delle cause ostative, trova applicazione la disciplina dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991. La direttiva ministeriale, chiarita successivamente, conferma che il richiamo iniziale al comma 2 dell'art. 8 comporta l'estensione dei benefici anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato e non soltanto a quelli a tempo indeterminato.
Estensione ai cassaintegrati ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993
Le stesse indicazioni vengono estese anche alle assunzioni di lavoratori cassaintegrati disciplinate dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. In tale ambito, i benefici spettano ai datori di lavoro subentranti purché ricorrano le condizioni sopra richiamate e purché non si applichi la causa ostativa prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 451/1994.
Decorrenza, ricorsi e pratiche pendenti
I nuovi criteri operativi si applicano:
- dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 per le assunzioni dalle liste di mobilità;
- dall'entrata in vigore del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, poi reiterato e confluito nella legge n. 236/1993, per le assunzioni di cassaintegrati.
Per i ricorsi già trasmessi alla Direzione generale, la decisione spetta al Comitato amministratore del F.P.L.D.; le pratiche ancora in trattazione devono essere definite direttamente dalle sedi territoriali applicando i nuovi criteri ministeriali.
Codifica delle posizioni e gestione contributiva
Le posizioni contributive dei datori di lavoro che hanno titolo alle agevolazioni devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "5Q". Qualora si fruisca anche degli ulteriori benefici previsti dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 o dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, vanno attribuiti, in aggiunta a "5Q", i seguenti codici:
- "5T" per il beneficio ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991;
- "8T" per il beneficio ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2, i datori di lavoro devono:
- esporre i dati dei lavoratori interessati nel quadro B-C, utilizzando i codici tipo contribuzione ordinariamente previsti;
- indicare nel quadro D l'importo della riduzione contributiva con il codice corrispondente alla riduzione richiesta;
- utilizzare, per il beneficio ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991, i codici tipo contribuzione "75", "76", "77";
- utilizzare, per il beneficio ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993, il codice tipo contribuzione "86";
- indicare nel quadro D il codice "L180" per le riduzioni contributive collegate ai benefici richiamati;
- utilizzare il codice "L400" per il conguaglio del contributo di cui all'art. 8, comma 4, legge n. 223/1991;
- utilizzare il codice "L600" per il conguaglio dell'ulteriore contributo di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 236/1993.
La circolare precisa inoltre che la riduzione contributiva spetta esclusivamente sulla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota del lavoratore resta integralmente dovuta.
Regolarizzazione di periodi pregressi
Per la fruizione dei benefici relativi a periodi già trascorsi, i datori di lavoro aventi titolo devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva tramite modello DM10/V. Questo consente di recuperare gli sgravi spettanti in coerenza con i nuovi criteri ministeriali anche per le situazioni pregresse che rientrino nelle condizioni ora chiarite.
Punti principali
Oggetto e superamento del precedente orientamento
La circolare richiama le istruzioni della n. 239 del 1/8/1994 sulle agevolazioni contributive per lavoratori in mobilità e cassaintegrati e prende atto del contenzioso generato dall'interpretazione restrittiva adottata in materia di operazioni societarie. A seguito delle direttive ministeriali del 28/4/1999 e dell'11/5/1999, viene confermato il principio di esclusione dei benefici nei casi vietati dalla legge n. 451/1994, ma sono forniti nuovi criteri interpretativi più aderenti alla finalità di reinserimento lavorativo perseguita dalla normativa.
Condizioni per gli sgravi nelle assunzioni da mobilità
Per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, i benefici di cui all'art. 25, comma 9, e all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 sono riconoscibili solo se: i lavoratori sono stati licenziati a seguito di operazioni societarie; tra le parti coinvolte esiste un accordo sindacale volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali; il datore subentrante garantisce la continuità dell'attività produttiva per almeno 12 mesi oltre la durata del beneficio; il datore non rientra nelle ipotesi ostative dell'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991.
Assunzioni a termine di lavoratori in mobilità
Nel caso di assunzioni a tempo determinato, se ricorrono le condizioni relative all'origine del licenziamento, all'accordo sindacale e all'assenza delle cause ostative, trova applicazione la disciplina dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Cassaintegrati e art. 4, comma 3, legge n. 236/1993
Le direttive ministeriali vengono estese anche alle assunzioni dei cassaintegrati previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. In questo caso i benefici spettano ai datori di lavoro subentranti che, oltre a rispettare le condizioni indicate per le operazioni societarie e la continuità occupazionale, non rientrino nelle previsioni ostative dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 451/1994.
Decorrenza e gestione delle pratiche
I nuovi criteri si applicano retroattivamente dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 per le assunzioni dalle liste di mobilità e dall'entrata in vigore del decreto-legge 8/10/1992 n. 398, poi convertito nella legge n. 236/1993, per le assunzioni di cassaintegrati. I ricorsi già trasmessi alla Direzione generale saranno decisi dal Comitato amministratore del F.P.L.D., mentre le pratiche ancora in istruttoria devono essere definite direttamente dalle sedi applicando i nuovi criteri.
Codifica contributiva e modalità operative DM10/2
Le posizioni dei datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "5Q". Se spettano anche gli ulteriori benefici di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 o all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, devono essere attribuiti, rispettivamente, i codici "5T" e "8T". Nella compilazione del DM10/2, i dati dei lavoratori interessati vanno esposti nel quadro B-C con i codici tipo contribuzione "75", "76", "77" per il beneficio ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 e "86" per il beneficio ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993; nel quadro D va indicato l'importo della riduzione con i codici "L180" per le riduzioni collegate ai benefici indicati e, per i conguagli, il codice "L400" per l'art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 e il codice "L600" per l'art. 4, comma 3, legge n. 236/1993.
Ripartizione della riduzione e regolarizzazioni
Viene precisato che la riduzione contributiva spettante riguarda esclusivamente la quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota del lavoratore resta interamente dovuta. Per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive mediante modello DM10/V.
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