Circolare numero 129 del 9-6-1999
Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Pensione di reversibilità. Matrimonio, durato meno di due anni, contratto dopo il collocamento in pensione da persona in età superiore a 72 anni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 110/1999, che ha dichiarato illegittima la norma che escludeva la pensione di reversibilità al coniuge del pensionato che avesse contratto matrimonio dopo i 72 anni e con matrimonio durato meno di due anni. Viene quindi riconosciuto il diritto alla prestazione per i coniugi superstiti interessati e impartite istruzioni per la definizione delle domande pendenti, delle nuove domande e delle domande già respinte, nel rispetto dei limiti di giudicato, decadenza e prescrizione. La circolare disciplina inoltre gli effetti sui casi in cui la pensione sia stata già liquidata ad altri superstiti, distinguendo tra prestazioni ancora in pagamento e prestazioni cessate al 1° maggio 1999, con criteri per ricostituzione, soppressione e pagamento di eventuali differenze arretrate.
Pensione di reversibilità al coniuge superstite dopo declaratoria di incostituzionalità della limitazione per matrimonio oltre i 72 anni
Pensione di reversibilità al coniuge superstite dopo la sentenza n. 110/1999
La circolare dà attuazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 110 del 24 marzo 1999 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 1999. La decisione elimina il limite che escludeva la pensione di reversibilità al coniuge superstite quando il matrimonio, contratto dal pensionato dopo i 72 anni, fosse durato meno di due anni.
Fondamento della decisione della Corte Costituzionale
La Corte ha ribadito orientamenti già espressi in precedenti pronunce, ritenendo irrazionali le norme che fanno derivare effetti previdenziali negativi dall’età avanzata dello sposo pensionato e dalla breve durata del matrimonio. Tali disposizioni incidono indirettamente sulla libertà matrimoniale e determinano una discriminazione non giustificata tra matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all’essenza del vincolo coniugale. La conclusione è che l’esclusione della reversibilità in tali casi viola l’art. 3 della Costituzione.
Conseguenze operative generali
A seguito della caducazione della norma, il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione e in età superiore a 72 anni ha diritto alla pensione di reversibilità anche se il matrimonio è durato meno di due anni. Le istruzioni della circolare si applicano alle domande pendenti, a quelle di futura presentazione e, su istanza degli interessati, alle domande già respinte in forza della norma poi dichiarata incostituzionale.
Domande pendenti, future e già respinte
Le domande pendenti e quelle future devono essere definite secondo i nuovi criteri introdotti dalla sentenza. Le domande già respinte possono essere riesaminate solo se non vi sia una sentenza negativa passata in giudicato e non sia decorso il termine per promuovere l’azione giudiziaria. La circolare richiama, per il tema della decadenza, i criteri già illustrati in precedenti documenti amministrativi e nei principi della giurisprudenza costituzionale.
Per le domande presentate prima del 24 agosto 1996, il termine è indicato in 5 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato. Per quelle presentate dal 24 maggio 1996 si applica invece il termine previsto dall’art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come richiamato in relazione all’entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.
Nuova domanda dopo decadenza o giudicato negativo
Resta fermo che, anche nei casi in cui operi una preclusione processuale o sostanziale per decorso del termine di azione o per sentenza negativa passata in giudicato, il coniuge superstite può presentare una nuova domanda di pensione ai superstiti. In tal caso la prestazione va riconosciuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa. I ratei arretrati sono liquidabili solo nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere dal mese successivo alla maturazione della decadenza del precedente provvedimento oppure dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza negativa, sempre nel rispetto del limite prescrizionale.
Effetti sui trattamenti già liquidati ad altri superstiti
La circolare affronta anche l’ipotesi in cui, in vigenza della precedente esclusione, la pensione di reversibilità sia stata attribuita ad altri superstiti, titolari di un diritto concorrente o incompatibile con quello del coniuge, come figli, genitori, fratelli o sorelle. In tali situazioni il riconoscimento del diritto del coniuge comporta la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata, con regole differenti a seconda della categoria di superstiti interessata e dello stato di pagamento della prestazione al 1° maggio 1999, individuato come data spartiacque in quanto primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.
Casi con figli minori, studenti o inabili
Quando la pensione indiretta o di reversibilità era stata liquidata a figli minori, studenti o inabili, il riconoscimento del coniuge superstite comporta la rideterminazione dell’importo secondo le aliquote di legge applicabili al coniuge e a ciascun figlio, richiamando l’art. 20 della legge n. 889/1971.
Se la prestazione era ancora in pagamento al 1° maggio 1999, la pensione va ricostituita con effetto dalla decorrenza originaria, includendo il coniuge tra i contitolari. Per il periodo anteriore al 1° maggio 1999, al coniuge spetta l’eventuale differenza tra l’importo della pensione ricostituita e quello effettivamente corrisposto ai figli, entro il limite della prescrizione decennale.
Se invece la pensione non era più in pagamento al 1° maggio 1999, la riliquidazione avviene sempre con effetto dalla decorrenza originaria, includendo il coniuge tra i contitolari. Per il periodo precedente la cessazione del diritto dei figli, al coniuge spetta la differenza tra la pensione riliquidata e quella corrisposta ai superstiti, sempre nei limiti della prescrizione decennale.
Casi con genitori, fratelli o sorelle
Nelle ipotesi in cui la pensione fosse stata liquidata a genitori, fratelli o sorelle, il diritto del coniuge superstite è qualificato come prevalente e incompatibile con quello dei precedenti beneficiari. La circolare sottolinea tuttavia che tali pensioni erano state legittimamente liquidate e che occorre quindi bilanciare il nuovo riconoscimento con la tutela dei diritti patrimoniali già maturati dagli altri superstiti.
Se la pensione era ancora in pagamento al 1° maggio 1999, la prestazione ai genitori o ai collaterali deve essere soppressa da tale data, con recupero di quanto indebitamente percepito dal 1° maggio 1999. Al coniuge superstite spetta la pensione dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o assicurato, oltre all’eventuale differenza per il periodo anteriore al 1° maggio 1999, nei limiti della prescrizione decennale.
Se la prestazione non era più in pagamento alla stessa data, la pensione deve essere attribuita al coniuge dal primo giorno del mese successivo al decesso, con corresponsione delle differenze tra quanto spettante al coniuge e quanto corrisposto agli altri superstiti per il periodo fino alla cessazione del loro diritto, sempre entro il limite della prescrizione decennale.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare traduce in istruzioni applicative la sentenza costituzionale che ha rimosso una discriminazione ritenuta irragionevole in materia di reversibilità. Il criterio guida è l’immediato riconoscimento del diritto del coniuge superstite, con adeguamento delle domande già pendenti o respinte e con disciplina puntuale degli effetti retroattivi e dei rapporti con eventuali altri superstiti già titolari della prestazione.
Punti principali
Effetto della sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 110 del 24 marzo 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità il coniuge del pensionato che avesse contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, quando il matrimonio fosse durato meno di due anni. Per effetto della decisione, tale preclusione cessa di operare e il coniuge superstite acquista diritto alla pensione di reversibilità anche se il matrimonio è stato contratto dopo la decorrenza della pensione e ha avuto durata inferiore a due anni.
Domande pendenti, future e già respinte
Devono essere definite secondo i nuovi criteri tutte le domande di pensione ai superstiti pendenti e quelle di futura presentazione. Vanno inoltre riesaminate, a richiesta degli interessati, le domande già respinte in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, purché non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato e non sia spirato il termine per l’azione giudiziaria. La circolare richiama i termini di decadenza già indicati nella circolare n. 189 del 3 ottobre 1996 e nei principi della sentenza n. 128 del 17 aprile 1996.
Termini di decadenza e nuova domanda
Per le domande presentate prima del 24 agosto 1996, il termine è pari a 5 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato. Per le domande presentate dal 24 maggio 1996, si applica il termine previsto dall’art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, richiamato in relazione all’entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414. Se operano la decadenza o il giudicato negativo, il coniuge superstite può presentare una nuova domanda; la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, con liquidazione dei ratei nei limiti della prescrizione decennale, dalla decorrenza utile successiva alla decadenza del precedente provvedimento o al passaggio in giudicato della sentenza negativa.
Pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti
La circolare affronta il caso, definito improbabile ma possibile, in cui durante la vigenza della precedente preclusione la pensione di reversibilità sia stata liquidata ad altri superstiti con diritto concorrente o incompatibile, come figli, genitori, fratelli o sorelle. In tali ipotesi il riconoscimento del diritto del coniuge superstite comporta la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata, secondo regole diverse a seconda della categoria di superstiti e dello stato del pagamento alla data del 1° maggio 1999.
Casi con figli minori, studenti o inabili
Se la pensione indiretta o di reversibilità era stata liquidata a figli minori, studenti o inabili, il riconoscimento del coniuge superstite impone la rideterminazione della prestazione applicando le aliquote dell’art. 20 della legge n. 889/1971 al coniuge e a ciascun figlio. Se la pensione era ancora in pagamento al 1° maggio 1999, va ricostituita con effetto dalla decorrenza originaria includendo il coniuge tra i contitolari; per il periodo anteriore al 1° maggio 1999 spetta al coniuge la differenza arretrata, nei limiti della prescrizione decennale. Se invece la prestazione non era più in pagamento a quella data, va riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria e il coniuge ha diritto alle eventuali differenze arretrate fino alla cessazione del diritto dei figli, sempre entro la prescrizione decennale.
Casi con genitori, fratelli o sorelle
Se la pensione era stata liquidata a genitori o collaterali, il diritto del coniuge superstite è considerato prevalente e incompatibile con quello degli altri superstiti. Quando la pensione era ancora in pagamento al 1° maggio 1999, la prestazione ai genitori o ai collaterali deve essere soppressa da tale data, con recupero di quanto indebitamente corrisposto dal 1° maggio 1999; al coniuge spetta la pensione dal primo giorno del mese successivo al decesso, oltre alla differenza arretrata per il periodo precedente, nei limiti della prescrizione decennale. Se la pensione non era più in pagamento al 1° maggio 1999, la prestazione al coniuge decorre comunque dal primo giorno del mese successivo al decesso, con pagamento delle differenze maturate fino alla cessazione del diritto dei genitori, fratelli o sorelle, sempre entro il limite prescrizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 giu 1999Circolare numero 127 del 9-6-1999
- Circolare · 9 giu 1999Circolare numero 128 del 9-6-1999
- Circolare · 8 giu 1999Circolare numero 126 del 8-6-1999
- Circolare · 10 giu 1999Circolare numero 130 del 10-6-1999
- Circolare · 7 giu 1999Circolare numero 125 del 7-6-1999
- Circolare · 4 giu 1999Circolare numero 124 del 4-6-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →