Circolare numero 125 del 7-6-1999
Con la presente circolare vengono ribadite ed ampliate le prime istruzioni già diramate dal Ministero del Lavoro, dall’INPDAP e da questo Istituto, per la trattazione delle domande di pensione e di prestazioni temporanee interessate all’applicazione del regolamento C.E. n.1606/98. La presente circolare è stata concordata con l’INPDAP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni operative per l’applicazione del regolamento CE n. 1606/98, che estende ai pubblici dipendenti la disciplina comunitaria sulla sicurezza sociale. Vengono chiariti i criteri di totalizzazione dei periodi assicurativi, il ruolo dell’INPDAP quale istituzione competente per le domande dei pubblici dipendenti, le regole per le carriere miste in Italia, le prestazioni temporanee (famiglia, disoccupazione, malattia e maternità), nonché le disposizioni transitorie e il limite di decorrenza dei diritti dal 1° novembre 1998. È inoltre precisato che il riscatto del lavoro all’estero non è applicabile nei casi in cui il periodo estero, svolto in uno Stato membro, sia totalizzabile ai sensi del regolamento.
Applicazione del regolamento CE n. 1606/98 ai pubblici dipendenti ai fini di pensioni e prestazioni temporanee
Applicazione del regolamento CE n. 1606/98 ai pubblici dipendenti
La circolare fornisce istruzioni operative per la gestione, in ambito INPS e INPDAP, delle domande di pensione e delle prestazioni temporanee interessate dall’estensione ai pubblici dipendenti del coordinamento comunitario in materia di sicurezza sociale. Il documento chiarisce in particolare il perimetro soggettivo e territoriale del regolamento, i criteri di totalizzazione dei periodi assicurativi, le regole per le carriere miste, le competenze amministrative e le disposizioni transitorie.
Ambito di applicazione e Stati coinvolti
Il regolamento CE n. 1606/98, entrato in vigore il 25 ottobre 1998, estende ai pubblici dipendenti che si spostano nell’Unione Europea l’applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 in materia di sicurezza sociale. La circolare indica che il regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea elencati nel testo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in quanto Stati dello Spazio Economico Europeo, l’estensione è subordinata all’approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE. In attesa di tale passaggio, le pratiche relative a questi Stati devono essere tenute in apposita evidenza.
Istituzione competente e flussi procedurali
Per l’Italia, l’istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l’INPDAP, Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, Uff. I - Settore pensioni internazionali, via Ballarin 42, 00142 Roma. A tale ufficio devono essere inviate le domande di prestazioni pensionistiche e temporanee di coloro che risultano iscritti unicamente a un regime italiano per pubblici dipendenti.
La circolare precisa che l’INPDAP è stato designato anche quale organismo di collegamento con le istituzioni estere per i pubblici dipendenti. In questa prima fase applicativa l’INPS garantisce collaborazione nella fase istruttoria; le sedi devono quindi fornire agli assicurati ogni utile chiarimento e trasferire tempestivamente all’INPDAP, con lettera inviata per conoscenza agli interessati, ai patronati o agli organismi esteri, le domande di competenza esclusiva dell’INPDAP. Eventuali ulteriori istruzioni operative saranno comunicate con messaggio separato.
Totalizzazione dei periodi assicurativi e prorata
La circolare evidenzia che il regolamento n. 1606/98 estende ai regimi speciali per pubblici dipendenti le regole comunitarie sulla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri e sul calcolo della pensione pro rata.
Regime generale
Per le pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1998, ai fini del diritto a carico del regime generale, sono utili anche i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri nei regimi speciali per pubblici dipendenti. Tuttavia, tali periodi esteri possono essere utilizzati una sola volta: o nel regime generale o nel regime speciale per pubblici dipendenti.
Se esiste anche una posizione assicurativa o pensionistica a carico del regime speciale italiano per pubblici dipendenti, prima di procedere alla totalizzazione dei periodi esteri occorre contattare l’INPDAP per concordare le misure da adottare.
Regime speciale per pubblici dipendenti
La totalizzazione e il calcolo in prorata si applicano anche nei confronti dei regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri, salvo la deroga prevista dagli articoli 43 bis, comma 2, e 51 bis, comma 2, del regolamento n. 1606/98. La deroga consente, in presenza di specifiche legislazioni nazionali, di non applicare la totalizzazione nel regime speciale quando la legge interna richieda che tutti i periodi siano maturati in uno o più regimi speciali pubblici dello stesso Stato.
In tali casi, se i periodi così considerati non sono sufficienti per il diritto a pensione nel regime speciale, essi devono essere presi in considerazione ai fini delle prestazioni del regime generale dello stesso Stato. La circolare segnala che il Ministero del Lavoro si è impegnato a individuare gli Stati interessati dalla deroga e a fornire istruzioni sull’eventuale utilizzazione, da parte italiana, dei periodi compiuti nei regimi speciali pubblici di tali Stati. Viene inoltre riportata l’indicazione degli organismi di collegamento tedeschi, secondo cui la Germania non totalizzerà i periodi esteri ai fini delle pensioni dei propri regimi speciali per pubblici dipendenti, ma li considererà nel regime generale.
La normativa italiana non rientra tra quelle oggetto della deroga, poiché per il diritto a prestazioni a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici possono essere presi in considerazione anche periodi di assicurazione non compiuti in tali regimi speciali. Il Ministero del Lavoro ha però precisato che i periodi esteri compiuti sotto regimi diversi da quelli speciali pubblici sono valorizzabili solo se assimilabili a periodi assicurativi per i quali esistono norme nazionali di coordinamento interno, come la legge n. 29/79.
In sintesi, ai fini del diritto a pensione a carico dei regimi speciali italiani per pubblici dipendenti sono totalizzabili:
- i periodi esteri compiuti in regimi speciali per pubblici dipendenti;
- i periodi esteri compiuti in regimi generali per attività che, se svolta in Italia, comporterebbe l’applicazione delle norme sul coordinamento interno.
Carriere miste in Italia
Le istruzioni di questo punto riguardano i lavoratori iscritti in Italia sia al regime generale sia a un regime speciale per dipendenti pubblici, nei casi in cui non si applichino le norme sul coordinamento interno come la legge n. 29/79 o la legge n. 322/58.
Per tali soggetti, l’accertamento del diritto a pensione in regime comunitario deve essere effettuato valutando se il diritto si perfezioni nell’uno o nell’altro regime con il cumulo della contribuzione estera, ricordando che i periodi esteri sono utilizzabili una sola volta.
Diritto perfezionato solo nel regime generale
Se il diritto si perfeziona solo nel regime generale, l’INPDAP provvede a trasferire i contributi all’INPS ai sensi della legge n. 322/58.
Diritto perfezionato solo nel regime speciale
Se il diritto si perfeziona solo nel regime speciale per dipendenti pubblici, i periodi del regime generale possono, a richiesta dell’interessato, dare luogo a pensione supplementare oppure essere ricongiunti nel regime speciale ai sensi della legge n. 29/79.
Nessun diritto nei due regimi
Se, pur con la totalizzazione dei periodi esteri, il diritto non è raggiunto in nessuno dei due regimi, la circolare distingue due ipotesi:
- se il diritto si perfezionerebbe creando un’unica posizione assicurativa italiana, si ritiene opportuno adottare d’ufficio la soluzione meno onerosa per l’interessato, applicando la legge n. 322/58;
- se il diritto non si perfeziona neppure unificando le posizioni italiane, l’interessato deve essere autorizzato alla prosecuzione volontaria nel regime in cui possiede i requisiti necessari (tre anni nei cinque anni precedenti la domanda). Se sono richiesti requisiti ridotti, ad esempio per lavori discontinui o part-time, l’autorizzazione può essere concessa dall’ultima gestione previdenziale di iscrizione.
Diritto in entrambi i regimi
Se la totalizzazione consente di perfezionare il diritto sia nel regime generale sia nel regime speciale, deve essere attribuito all’interessato il trattamento più favorevole, tenendo conto che i periodi esteri possono essere usati una sola volta. Per applicare questo criterio, INPS e INPDAP si scambiano i dati relativi alla misura della pensione calcolata in regime comunitario, al netto dell’eventuale integrazione al minimo. In base al confronto si applicano poi i criteri già previsti per i casi di diritto maturato solo nel regime generale o solo nel regime speciale.
Prestazioni orfanili
Il nuovo regolamento non modifica le disposizioni sulle prestazioni orfanili a carico dell’INPS. Le novità riguardano solo le prestazioni orfanili dei regimi speciali per dipendenti pubblici, che devono essere calcolate con il sistema del prorata previsto dal capitolo 3 del Titolo III del regolamento n. 1408.
Prestazioni temporanee
La circolare ribadisce che, per le prestazioni temporanee, l’istituzione competente è l’INPDAP, cui devono essere presentate le domande da parte di pubblici dipendenti o ex pubblici dipendenti, salvo le specificazioni seguenti.
Prestazioni familiari
Per le prestazioni di famiglia ai dipendenti pubblici e ai pensionati ex dipendenti pubblici, lo scambio dei formulari della serie E-400 è a cura dell’INPDAP. Le domande eventualmente ricevute dalle sedi INPS devono quindi essere trasmesse a tale ente.
Per il formulario E411 proveniente dall’estero relativo a una persona che ha svolto o svolge attività di pubblico dipendente all’estero, le sedi devono:
- compilare e inoltrare il formulario all’istituzione estera richiedente se rilevano il pagamento di prestazioni familiari a carico dell’INPS;
- se non risultano prestazioni INPS, inviare il formulario all’istituzione estera con l’indicazione che in Italia non vengono percepiti assegni, specificandone la motivazione, ad esempio assenza di assicurazione INPS o superamento dei limiti di reddito;
- se il soggetto ha svolto o svolge attività di pubblico dipendente in Italia, inviare il formulario E411 all’INPDAP per gli adempimenti di competenza, informando contestualmente l’istituzione estera.
Prestazioni di disoccupazione
Il regolamento estende ai pubblici dipendenti che circolano nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo le prestazioni di disoccupazione previste dalle sezioni 1 e 2 del capitolo VI del titolo III del regolamento n. 1408/71. Non si applica invece la sezione 3 del medesimo regolamento ai pubblici dipendenti: per essi non opera alcuna deroga al principio della lex loci laboris e le prestazioni sono sempre erogate dal Paese di ultima occupazione, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
La competenza per la compilazione del formulario E301 resta all’INPDAP. Se dall’estero perviene un formulario E301 relativo a un soggetto che ha svolto attività di pubblico dipendente all’estero ma che in precedenza ha lavorato in Italia nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, la sede INPS competente deve compilarlo e restituirlo all’istituzione estera per la totalizzazione dei periodi. Se i periodi italiani sono stati svolti esclusivamente come pubblico dipendente, il formulario va trasmesso all’INPDAP. Nei casi di carriera mista, con periodi pubblici e privati in Italia, le sedi devono inviare all’INPDAP il formulario E301 per la compilazione di competenza e compilare inoltre un separato modulo E301 per i periodi di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria, informando l’istituzione estera dell’invio all’INPDAP del secondo modulo.
Malattia e maternità
Per malattia e maternità non vi sono modifiche rispetto alla normativa vigente, poiché i dipendenti pubblici e il personale assimilato sono già coperti dal regime generale del Servizio Sanitario Nazionale e fruiscono delle prestazioni come qualsiasi altro residente. Rimangono di competenza delle sedi INPS le eventuali attestazioni di periodi di iscrizione all’INPS tramite formulario E104 e la certificazione della titolarità di pensioni a carico dell’Istituto tramite formulario E121. Negli altri casi, l’applicazione dei regolamenti comunitari per queste prestazioni a favore di pubblici dipendenti o ex pubblici dipendenti rientra nelle competenze dell’INPDAP.
Disposizioni transitorie e decorrenza
L’articolo 95 quater del regolamento n. 1408/71, introdotto per disciplinare l’applicazione del regolamento n. 1606/98, stabilisce che i diritti derivanti non possono decorrere da data anteriore al 25 ottobre 1998. La circolare precisa quindi che i criteri in essa contenuti si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1998.
Con effetto dalla stessa data, le situazioni già definite, sia con accoglimento sia con reiezione, possono essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata entro due anni dal 25 ottobre 1998. Se la richiesta di riesame è presentata oltre tale termine, i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Ai fini del riconoscimento devono essere considerati anche i periodi assicurativi e gli eventi anteriori al 25 ottobre 1998.
Riscatto del lavoro all’estero
In chiusura, la circolare richiama l’attenzione sulla disciplina del riscatto del lavoro all’estero prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 per i dipendenti pubblici. Dal momento di entrata in vigore del regolamento n. 1606/98, tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici oppure del regime generale.
La circolare rinvia, sul punto, anche a quanto chiarito nella circolare INPDAP n. 12 del 24 febbraio 1999.
Punti principali
Ambito di applicazione e Stati interessati
Il regolamento CE n. 1606/98, in vigore dal 25 ottobre 1998, si applica immediatamente agli Stati membri dell’Unione Europea elencati nella circolare. Per Islanda, Norvegia e Liechtenstein l’estensione è subordinata all’approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE; nelle more, le relative pratiche devono essere tenute in apposita evidenza.
Istituzioni competenti e ruolo dell’INPDAP
Per l’Italia l’istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l’INPDAP, Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, Uff. I - Settore pensioni internazionali. Le domande di prestazioni pensionistiche e temporanee dei soggetti iscritti unicamente a un regime italiano per pubblici dipendenti devono essere indirizzate all’INPDAP, che è anche organismo di collegamento con le istituzioni estere. L’INPS deve fornire collaborazione istruttoria e trasmettere tempestivamente all’INPDAP le domande di competenza esclusiva, informandone gli interessati e gli eventuali patronati o organismi esteri.
Totalizzazione dei periodi assicurativi nel regime generale
Dal 1° novembre 1998, ai fini del diritto a pensione a carico del regime generale, devono essere considerati utili anche i periodi compiuti in altri Stati membri in regimi speciali per pubblici dipendenti. Tali periodi possono però essere utilizzati una sola volta, nel regime generale oppure nel regime speciale per pubblici dipendenti. Quando esiste anche una posizione assicurativa o pensionistica nel regime speciale italiano, occorre concordare con l’INPDAP le misure da adottare prima di procedere alla totalizzazione.
Totalizzazione nei regimi speciali dei pubblici dipendenti
I principi comunitari di totalizzazione e prorata si applicano anche ai regimi speciali per dipendenti pubblici, salvo la deroga prevista dagli articoli 43 bis, comma 2, e 51 bis, comma 2, del regolamento n. 1606/98. In presenza di legislazioni nazionali che richiedano che tutti i periodi siano compiuti in regimi speciali pubblici dello stesso Stato, i periodi esteri possono non essere totalizzati in quel regime e, se insufficienti, vanno valutati per il regime generale dello stesso Stato. La circolare precisa inoltre che la normativa italiana non rientra tra quelle oggetto della deroga e che i periodi esteri non compresi in regimi speciali pubblici sono valorizzabili solo se assimilabili a periodi coordinati internamente (ad esempio ai sensi della legge n. 29/79).
Carriere miste in Italia e criteri di coordinamento
Per i lavoratori iscritti in Italia sia al regime generale sia a un regime speciale per pubblici dipendenti, e per i quali non operino le norme sul coordinamento interno, il diritto va verificato nell’uno o nell’altro regime con il cumulo della contribuzione estera, tenendo conto che i periodi esteri sono utilizzabili una sola volta. La circolare distingue quattro ipotesi: perfezionamento del diritto solo nel regime generale, solo nel regime speciale, in nessuno dei due regimi ma con possibile unificazione delle posizioni italiane, oppure in entrambi i regimi. In quest’ultimo caso va attribuito il trattamento più favorevole, scambiando tra INPS e INPDAP i dati relativi alla misura della pensione calcolata in regime comunitario.
Prestazioni orfanili
Per le prestazioni orfanili non ci sono modifiche per quanto riguarda l’INPS. Le novità riguardano solo le prestazioni orfanili a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici, che devono essere calcolate con il sistema del prorata previsto dal capitolo 3 del Titolo III del regolamento n. 1408.
Prestazioni temporanee: famiglia, disoccupazione, malattia e maternità
Per le prestazioni familiari la competenza è dell’INPDAP, cui devono essere inviate le domande e i formulari della serie E-400; sono fornite istruzioni specifiche per la gestione del formulario E411 quando provenga dall’estero. Per la disoccupazione, il regolamento estende ai pubblici dipendenti le prestazioni previste dalle sezioni 1 e 2 del capitolo VI del titolo III del regolamento n. 1408/71, ma non la disciplina della sezione 3: per i pubblici dipendenti vige quindi il principio della lex loci laboris, e la competenza per il formulario E301 resta all’INPDAP, salvo i casi in cui vi siano periodi italiani nel regime generale, che sono trattati dall’INPS. Per malattia e maternità non vi sono modifiche sostanziali, poiché i dipendenti pubblici e assimilati sono già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; restano però le competenze INPS per le attestazioni E104 ed E121, mentre negli altri casi interviene l’INPDAP.
Disposizioni transitorie, riesame delle domande e decorrenza dei diritti
In base all’articolo 95 quater del regolamento n. 1408/71, introdotto per l’attuazione del regolamento n. 1606/98, i diritti non possono decorrere prima del 25 ottobre 1998. I criteri della circolare si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1998. Le situazioni già definite possono essere riesaminate su domanda dell’interessato entro due anni dal 25 ottobre 1998; oltre tale termine, i diritti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Ai fini del riconoscimento devono essere considerati anche i periodi assicurativi e gli eventi anteriori al 25 ottobre 1998.
Riscatto del lavoro all’estero
Dal momento di entrata in vigore del regolamento n. 1606/98, il riscatto del lavoro all’estero previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 184/1997 per i dipendenti pubblici non è applicabile quando il lavoro sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del regolamento, sia per il diritto a pensione italiana nel regime speciale dei pubblici dipendenti sia nel regime generale.
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