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Circolare

Circolare numero 126 del 8-6-1999

Disposizioni inerenti alle novità apportate dal Decreto ministeriale 1 aprile 1999 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi. - Ulteriori disposizioni per le operazioni di compensazione delle indennità relative ai P.I.P da parte dei soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente. - Disposizioni per le aziende agricole che erogano le indennità previste per i PIP

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto ministeriale 1 aprile 1999 sulla compensazione dei crediti INPS tramite modello F24, con particolare riferimento ai crediti derivanti dalle denunce DM10/2. Per i crediti a decorrere dalle denunce con termine di presentazione dal mese di aprile 1999, la compensazione è possibile entro 12 mesi dalla scadenza della denuncia. Vengono inoltre richiamate le regole operative per la richiesta di rimborso o per la compensazione delle indennità relative ai Piani di inserimento professionale (P.I.P.), sia per le aziende con dipendenti sia per quelle agricole o prive di personale dipendente, con precisazioni su presentazione del DM10/2, apertura della posizione contributiva e gestione dei termini.

Novità sulla compensazione tramite modello F24 dei crediti INPS da DM10/2 e indennità P.I.P. dopo il DM 1 aprile 1999

Novità sulla compensazione tramite modello F24 dopo il DM 1 aprile 1999

La circolare illustra le modifiche operative introdotte dal decreto ministeriale 1 aprile 1999 in materia di compensazione dei crediti INPS tramite modello F24. Il documento si concentra soprattutto sui crediti derivanti dalle denunce DM10/2 e sulle modalità di gestione delle indennità relative ai Piani di inserimento professionale (P.I.P.), con indicazioni distinte per aziende con dipendenti, soggetti utilizzatori privi di personale dipendente e aziende agricole.

Compensazione dei crediti risultanti dai modelli DM10/2

Viene chiarito che i crediti INPS emergenti dalle denunce contributive DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza di presentazione della denuncia da cui il credito deriva, purché il contribuente non abbia richiesto il rimborso nella stessa denuncia tramite l’apposita casella.

Per le denunce il cui termine di presentazione scade dal mese di aprile 1999, la compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia. La circolare precisa che resta comunque ferma la possibilità di chiedere:

  • il rimborso totale o parziale della denuncia;
  • la compensazione con la procedura ordinaria.

Le denunce a credito devono essere presentate direttamente alla Sede INPS territorialmente competente entro le scadenze di legge. Inoltre, prima di procedere al rimborso delle denunce interessate, le Sedi devono richiedere la prevista dichiarazione di responsabilità.

Piani di inserimento professionale: utilizzatori senza personale dipendente

Richiamando la circolare n. 13 del 27 gennaio 1999, il documento ribadisce che i soggetti utilizzatori privi di personale dipendente, ai fini del rimborso o della compensazione con F24 delle indennità P.I.P., devono compilare mensilmente un modello DM10/2 e presentarlo alla Sede INPS competente entro il giorno 16 del mese di scadenza.

Per i DM10/2 con termine di presentazione successivo al 1 aprile 1999, la compensazione del credito risultante può avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione della denuncia. La circolare evidenzia inoltre che gli importi a credito relativi a più mensilità possono essere compensati nello stesso modello F24, utilizzando più righe della sezione INPS.

Piani di inserimento professionale: aziende agricole

La circolare precisa che l’art. 81, comma 8, della legge 448/98 si applica anche alle aziende che occupano manodopera agricola. Le aziende agricole che già denunciano i contributi tramite DM10/2 possono quindi conguagliare le indennità erogate per i P.I.P. secondo le modalità già indicate nella circolare n. 13 del 27.1.1999.

Anche per i soggetti utilizzatori che non abbiano una posizione aperta nel sistema DM è applicabile la stessa disciplina: le aziende agricole devono richiedere l’apertura di una posizione contributiva ai soli fini del conguaglio delle indennità, da contrassegnare con il codice autorizzazione "9M".

Termini di presentazione e regime sanzionatorio

Il modello DM10/2 deve essere presentato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata erogata l’indennità. Per le indennità già erogate nei mesi da gennaio 1999 ad aprile 1999, devono essere presentati modelli DM10/2 separati per ciascun mese di erogazione.

La circolare chiarisce che, trattandosi di adempimenti meramente amministrativi, il termine di presentazione deve essere considerato ordinatorio e non perentorio; pertanto non sono applicate sanzioni in caso di ritardo. Resta comunque rilevante l’esigenza di rispettare i tempi, poiché l’Istituto deve rendicontare trimestralmente i dati relativi alle indennità P.I.P. richieste dagli utilizzatori.

Indicazioni organizzative finali

Il documento conclude invitando le SAP ad attivare le necessarie sinergie per diffondere in modo capillare le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale e le relative istruzioni operative.

Punti principali

Compensazione dei crediti INPS da DM10/2 tramite F24

I crediti INPS che emergono dalle denunce contributive mod. DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui il credito risulta, a condizione che nella denuncia non sia stato richiesto il rimborso tramite l’apposita casella. Per le denunce il cui termine di presentazione scade dal mese di aprile 1999, la compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia.

Facoltà alternative di rimborso o compensazione

Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso totale o parziale della denuncia, oppure di utilizzare la procedura ordinaria di compensazione. La denuncia a credito dell’azienda deve essere presentata direttamente alla Sede INPS territorialmente competente entro le scadenze di legge.

Adempimenti delle Sedi INPS

In considerazione del termine più ampio per la compensazione previsto dal DM 1 aprile 1999, le Sedi, prima di procedere al rimborso delle denunce interessate, devono richiedere la dichiarazione di responsabilità prevista.

Piani di inserimento professionale: soggetti utilizzatori senza personale dipendente

Per gli utilizzatori non aventi personale dipendente, la circolare richiama quanto già disposto con la circolare n. 13 del 27 gennaio 1999: ai fini del rimborso o della compensazione con F24 delle indennità P.I.P. è necessario compilare mensilmente un DM10/2 e presentarlo entro il giorno 16 del mese di scadenza alla Sede INPS competente. Per i DM10/2 con termine di presentazione successivo al 1 aprile 1999, la compensazione del credito può avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione. Gli importi a credito di più mensilità possono essere compensati nello stesso F24, utilizzando più righe della sezione INPS.

Piani di inserimento professionale: aziende agricole

L’art. 81, comma 8, della legge 448/98 si applica anche alle aziende che occupano manodopera agricola. Le aziende agricole che già denunciano i contributi tramite DM10/2 possono conguagliare le indennità P.I.P. secondo le modalità della circolare n. 13 del 27.1.1999. Anche i soggetti utilizzatori privi di posizione aperta nel sistema DM devono poter effettuare il conguaglio: le aziende agricole devono quindi richiedere l’apertura di una posizione contributiva ai soli fini del conguaglio, contrassegnata dal codice autorizzazione "9M".

Termini, periodicità e regime sanzionatorio per i P.I.P.

Il DM10/2 va presentato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione dell’indennità. Se le indennità sono già state erogate per i mesi da gennaio 1999 ad aprile 1999, devono essere presentati DM10/2 distinti per ciascun mese di erogazione. La circolare precisa che, trattandosi di adempimenti meramente amministrativi, il termine di presentazione è ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che non sono applicate sanzioni in caso di tardiva presentazione. Resta però l’esigenza di rispettare i tempi per consentire la rendicontazione trimestrale dei dati da parte dell’Istituto.

Richiamo operativo alle Sedi periferiche

La circolare invita le SAP ad attivare le necessarie sinergie per assicurare la più ampia diffusione delle nuove regole introdotte dal decreto ministeriale.

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