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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50116/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 23/06/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 25/10/2017, ha condannato Marchetti per: a) detenzione illegale di arma comune da sparo (artt. 2 e 7 legge 2/10/1967 n.895) per aver detenuto due fucili cal.12 occultati in un fienile di pertinenza dell'abitazione in suo uso; b) ricettazione (art. 648 c.p.) perché avrebbe acquistato o ricevuto le armi di provenienza sconosciuta. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ricondotto le armi a lui principalmente sulla base delle dichiarazioni del proprietario dell'area e delle munizioni rinvenute in casa, omettendo valutare che le armi erano in luogo distante e accessibile a terzi; errore nel ritenere la provenienza sconosciuta nonostante le armi avessero numeri di matricola; mancata e insufficiente motivazione circa l'aggravante della recidiva (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo: ha confermato che la detenzione abusiva (capo a) era adeguatamente motivata sulla base del luogo di rinvenimento (fienile di pertinenza), delle modalità di occultamento e del ritrovamento di cartucce compatibili in casa. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione chiara e distinta con riferimento alla ricettazione (art. 648 c.p.), limitandosi a richiamarla in sede di dosimetria; pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al capo di ricettazione e ha rinviato per nuovo giudizio su tale capo e per la nuova determinazione della pena complessiva. Il terzo motivo (recidiva) è stato ritenuto assorbito dall'annullamento parziale e dovrà essere eventualmente riesaminato in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2 e 7)

    Applicata al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; la Corte ha ritenuto sussistente la detenzione per la stabile relazione materiale tra imputato e armi desumibile dalle modalità di occultamento e dal contesto del rinvenimento

  • art. 648 cod. pen.

    Riferita al reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che per affermare la ricettazione occorra motivazione chiara sulla provenienza sconosciuta dell'oggetto e che la sentenza di appello non ha esplicitato adeguatamente le ragioni che avrebbero giustificato la condanna per questo reato

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la recidiva come circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla recidiva assorbito dall'annullamento parziale e rinviato alla valutazione del giudice del rinvio

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Citato nel passaggio sulla possibilità per le parti di depositare atti: la Corte osserva che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, salvo che non si configuri una specifica sanzione normativa

Massime di principio

  • La detenzione abusiva di arma si può desumere dalla relazione stabile tra soggetto e arma: modalità di occultamento e luogo di rinvenimento pertinenti all'abitazione o a locali in uso all'imputato sono elementi forti a favore dell' attribuzione della detenzione.
  • La semplice possibilità che terzi abbiano accesso al luogo di rinvenimento non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità dell'occupante: il giudice valuta complessivamente elementi come la collocazione, lo stato di occultamento e la presenza di munizioni compatibili nell'abitazione.
  • Per la ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario che il giudice motivi esplicitamente e distintamente la ragione per cui la provenienza dell'oggetto è ritenuta sconosciuta e la condotta dell'imputato integrativa del reato; la mancanza di motivazione specifica sul punto comporta annullamento parziale con rinvio.
  • L'esistenza di numeri di matricola sulle armi non esclude automaticamente la ricettazione: occorre accertare se la provenienza sia effettivamente rintracciabile mediante indagini e motivare il risultato delle stesse.
  • Le doglianze difensive che propongono ricostruzioni alternative dei fatti non sono sufficienti a invalidare la valutazione del giudice di merito se quest'ultimo ha motivato in modo congruo e logico le proprie scelte probatorie.
  • L'omessa menzione o valutazione di documenti o memorie difensive non determina automaticamente nullità, ma può rilevare ai fini della congruità della motivazione; il difensore deve indicare con precisione in che modo l'atto avrebbe inciso sul giudizio.
  • Se la Cassazione annulla una parte della sentenza per vizi di motivazione, il processo viene rinviato al giudice competente per nuovo esame limitato ai profili annullati, con possibilità di riformulare anche la determinazione della pena complessiva.

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