Cassazione Penale, Sentenza n. 39233/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata retrodatazione della seconda ordinanza di custodia cautelare (21/04/2023, eseguita 29/05/2023) alla precedente misura emessa e eseguita nel 2019 (06/09/2019 e 23/09/2019). D'Avino sosteneva che i gravi indizi relativi ai reati di traffico di stupefacenti e alla partecipazione all'associazione armata fossero già tutti acquisiti nel 2019 tramite intercettazioni e riprese audiovisive e che la pubblica accusa avesse frazionato artificiosamente il quadro indiziario, determinando il superamento del termine di fase (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.) e violando gli artt. 297, comma 3, e 125, comma 3, c.p.p. La difesa lamentava inoltre motivazione apparente dell'ordinanza impugnata e violazioni procedurali connesse alla comunicazione degli atti investigativi tra polizia giudiziaria e pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di "desumibilità dagli atti" richiede non la mera conoscibilità storica dei fatti, ma un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un apprezzamento prognostico sufficientemente meditato e completo per richiedere una misura cautelare. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che la completa raccolta degli elementi probatori relativi all'associazione di narcotraffico nel territorio dei "quartieri spagnoli" si sia perfezionata negli anni successivi (2020 e 2021), e che quindi non sussistesse la retrodatazione dei termini. Ha inoltre osservato che la difesa non ha specificato adeguatamente quali elementi indiziari presenti nel 2019 sarebbero stati già idonei a giustificare la seconda misura. Infine, rilevato che, anche ove parte degli elementi fosse antecedente, la retrodatazione non opera quando la condotta associativa sia proseguita dopo la prima ordinanza. Per questi motivi il ricorso è infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata quale titolo dell'impugnazione (appello ex art. 310 c.p.p.); non oggetto di interpretazione particolare nel provvedimento.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
riferimento alle regole di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte interpreta la nozione di "desumibilità dagli atti" come richiedente un compendio probatorio idoneo a far formulare al PM un apprezzamento meditato; non è sufficiente la mera conoscibilità di fatti isolati.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nella censura difensiva connessa alla legittimità delle misure cautelari; la Corte non ha ritenuto che la norma sia stata violata, avendo i giudici di merito valutato sussistente la necessaria maturazione indiziaria successiva.
art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale contestata (associazione armata di narcotraffico / traffico di stupefacenti); la Corte si limita a ricostruire la tipologia di reato oggetto delle misure cautelari, senza entrare nel merito della prova penale definitiva.
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
norma relativa ai termini di custodia cautelare e alla fase; la difesa invocava il superamento del termine di fase per effetto della mancata retrodatazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per le ragioni di desumibilità e persistenza della condotta associativa.
art. 267, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa sul dovere del pubblico ministero di presenziare alle operazioni di intercettazione; la Corte discute l'importanza del ruolo del PM, ma conclude che non risulta dimostrato che il PM fosse già in possesso del compendio probatorio rilevante nel 2019.
art. 268, comma 2-bis e comma 4, cod. proc. pen.
richiamate in relazione agli obblighi di vigilanza del PM sulla redazione dei verbali di intercettazione e alla trasmissione al PM dei verbali dalla polizia giudiziaria; la Corte osserva tali regole ma ritiene che, comunque, la completezza dell'accertamento associativo sia avvenuta successivamente.
art. 273 cod. proc. pen.
menzionata nella discussione difensiva circa il momento di "desumibilità" degli elementi: la Corte ribadisce la giurisprudenza secondo cui non è sufficiente la mera notizia del fatto, occorre un compendio tale da consentire al PM una valutazione prognostica della gravità indiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La "desumibilità dagli atti" per retrodatare una misura cautelare non coincide con la semplice conoscibilità storica di eventi: occorre un compendio probatorio documentale o dichiarativo che permetta al pubblico ministero un apprezzamento meditato e prognostico della gravità degli indizi.
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare la difesa deve indicare in modo preciso e motivato quali specifici elementi già acquisiti rendevano possibile, al momento della prima misura, la richiesta di una successiva misura cautelare; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La mancata comunicazione o i ritardi tra polizia giudiziaria e pubblico ministero sono rilevanti solo se dimostrabile che il pubblico ministero era già in possesso del compendio probatorio richiesto e ha comunque ritardato arbitrariamente l'adozione della misura; altrimenti la responsabilità non può essere automaticamente imputata all'ufficio inquirente.
- Quando il provvedimento successivo riguarda un reato associativo e la partecipazione all'associazione si è protratta dopo la prima ordinanza, la retrodatazione non trova applicazione: la continuità della condotta ostacola la conversione dei termini in senso favorevole all'imputato.
- In sede cautelare i giudici hanno ampia discrezionalità valutativa, ma le loro motivazioni devono rispettare i canoni della logicità e richiedere che la difesa spieghi puntualmente il nesso temporale e probatorio tra i diversi elementi investigativi.
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