Sentenza n. 1652/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento della determina del Responsabile del SUAP prot. n. 0003853 del 26.6.2025 (successivamente conosciuta), con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente, nella parte in cui ha previsto la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, al fine di ridurne l’impatto paesaggistico; b-c-d-e-f) dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 3580 dell’11.6.2025, del parere della Soprintendenza speciale per il PNRR MIC|MIC_PNRR_UO6|10/06/2025|0016840-P del 10.6.2025, della proposta della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento MIC|MIC_SABAP-CE_UO40-|04/06/2025|0012626-P del 4.6.2025, del parere della Commissione locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 407, dec. 1, del 15.5.2025 e del parere del Responsabile del procedimento ambientale prot. n. 3060 del 15.5.2025, resi nell’ambito della conferenza di servizi, nella parte in cui hanno disposto la medesima prescrizione del camuffamento dell’impianto (atti solo adesso conosciuti e divenuti lesivi); g-h) della nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 4665 del 18.8.2025, tesa a ribadire l’autorizzazione paesaggistica con la anzidetta prescrizione e della presupposta proposta resa dalla Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento con la nota MIC|MIC_SABAP-CE_UO40-|01/08/2025-|0018052-P dell’1.8.2025; i) di 2 ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizione di camuffamento con un finto albero imposta nell'autorizzazione unica per l'installazione di un'infrastruttura di comunicazioni elettroniche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina del Responsabile del SUAP che ha concluso positivamente la conferenza di servizi e rilasciato l'autorizzazione unica per l'installazione di un'infrastruttura destinata a ospitare gli apparati di tre gestori di telefonia mobile, nella parte in cui ha subordinato l'intervento al camuffamento dell'impianto mediante un finto albero di essenza autoctona. Sono stati impugnati anche l'autorizzazione paesaggistica, i pareri e le proposte della Soprintendenza, il parere della Commissione locale per il paesaggio e gli ulteriori atti connessi, tutti nella parte relativa alla medesima prescrizione. Il primo motivo deduceva la violazione del bando PNRR nell'ambito del Piano Italia 5G, il difetto di istruttoria e di presupposti e l'invalidità derivata, sostenendo l'impossibilità tecnica di reperire sul mercato un finto albero idoneo a contenere gli apparati necessari per tre operatori e il conseguente rischio di perdita del finanziamento. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, contraddittorietà e illogicità, assumendo che la Soprintendenza avesse affermato genericamente l'esistenza di strutture idonee senza indicare produttori o precedenti applicativi e senza valutare adeguatamente la soluzione alternativa della tinteggiatura dell'impianto. Il terzo motivo deduceva la violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto interloquire con la società e concordare modalità alternative al camuffamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inoltre prospettato l'assenza di certificazioni CE per eventuali prodotti extraeuropei, la necessità di una procedura di omologazione e l'incompatibilità dei tempi di approvvigionamento o di gara con le scadenze PNRR; tali profili sono stati ritenuti nuovi, non dedotti nel ricorso né nel procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non provata l'assoluta impossibilità tecnica di eseguire la prescrizione. La relazione tecnica della ricorrente dimostrava soltanto l'assenza, sul mercato italiano, di prodotti idonei a ospitare gli apparati di tre gestori, ma non l'inesistenza di strutture analoghe sul mercato internazionale. La Soprintendenza aveva indicato le cosiddette "monopole tree towers", costituite da elementi artificiali che riproducono l'aspetto degli alberi, e l'amministrazione aveva sostenuto che tali prodotti erano reperibili sul mercato internazionale. La società non ha dimostrato né l'assenza delle necessarie certificazioni CE né l'effettiva necessità di una lunga procedura di omologazione; non è stata inoltre provata l'incompatibilità dei tempi di approvvigionamento con quelli del PNRR. Il Collegio ha valorizzato anche la mancata esecuzione degli incombenti istruttori, diretti ad acquisire almeno due preventivi di operatori, e ha ritenuto che la prescrizione fosse tecnicamente eseguibile, ove la ricorrente si fosse attivata tempestivamente. Il secondo motivo è stato respinto perché la Soprintendenza aveva fornito una motivazione sufficiente, indicando la tipologia di strutture ritenute idonee e spiegandone le caratteristiche. Non rientra nell'obbligo motivazionale dell'amministrazione l'individuazione puntuale dei produttori o dei casi concreti di utilizzo, attività riconducibile alla normale diligenza dell'operatore economico specializzato. La scelta del camuffamento, una volta esclusa la sua impossibilità, implica inoltre la preferenza per tale misura rispetto alla semplice tinteggiatura, senza necessità di una specifica ulteriore motivazione sull'alternativa proposta. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'obbligo di ricercare soluzioni alternative avrebbe presupposto l'effettiva non realizzabilità tecnica della prescrizione, circostanza non dimostrata. Le ulteriori difficoltà relative a certificazioni, omologazione, gara e tempi di fornitura non erano state sottoposte tempestivamente alla Soprintendenza durante il procedimento, sicché non poteva imputarsi all'amministrazione di non aver instaurato un confronto su tali profili. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Disciplinano il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'installazione dell'infrastruttura per comunicazioni elettroniche.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto quando l'amministrazione ha indicato la tipologia di soluzione tecnica disponibile e ne ha descritto le caratteristiche, senza dover individuare i singoli produttori o precedenti applicativi.
art. 97 Cost.
Il principio di buona amministrazione non impone all'amministrazione di ricercare soluzioni alternative quando l'impossibilità tecnica della prescrizione non sia stata provata e le ulteriori difficoltà non siano state tempestivamente rappresentate nel procedimento.
art. 73 c.p.a.
Le deduzioni nuove contenute in una memoria non notificata non possono introdurre nuovi motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La contestazione dell'impossibilità tecnica di adempiere a una prescrizione amministrativa richiede una prova concreta e specifica dell'assoluta ineseguibilità; la mera indisponibilità del prodotto sul mercato nazionale non dimostra l'inesistenza di soluzioni reperibili sul mercato internazionale.
- Quando l'amministrazione indica una soluzione tecnica astrattamente idonea e ne descrive le caratteristiche essenziali, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto; non è necessario che il provvedimento individui i singoli produttori, fornisca preventivi o richiami precedenti applicativi specifici.
- Le questioni tecniche e organizzative poste a fondamento dell'illegittimità dell'atto devono essere dedotte tempestivamente nel procedimento amministrativo, così da consentire all'amministrazione un effettivo contraddittorio e una valutazione delle eventuali alternative; non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria processuale non notificata.
- L'obbligo dell'amministrazione di valutare o concordare soluzioni alternative presuppone la dimostrazione dell'oggettiva impraticabilità della prescrizione originaria; in mancanza di tale dimostrazione, la scelta amministrativa di preferire una misura di mitigazione dell'impatto paesaggistico rispetto a una soluzione alternativa non è illegittima per omessa interlocuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →