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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20547/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per l'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati rispetto alla valutazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato dalla Corte d'appello per il reato di evasione. In cassazione il ricorrente ha contestato la sentenza di condanna deducendo, in particolare, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. La Corte rileva però che i motivi sono generici e manifestamente infondati perché si pongono in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva negato le attenuanti generiche valorizzando sia i precedenti penali dell'imputato, indicativi di una persistente inclinazione al disprezzo delle prescrizioni dell'autorità, sia le concrete modalità del fatto: l'imputato era stato sorpreso, in violazione delle prescrizioni di permanenza domiciliare, in orario notturno alle ore 04:44, dopo essere rientrato in domicilio a seguito di una precedente uscita per recarsi in ospedale per la somministrazione di farmaci.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il fatto contestato è qualificato come evasione dalla misura/prescrizione di permanenza domiciliare; la Corte non entra nel merito del reato ma considera la condanna già pronunciata in appello.

  • art. 337 c.p.

    È richiamato solo come indice, nel certificato penale, di precedenti reati ispirati al disprezzo per le prescrizioni dell'autorità, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 416 c.p.

    È richiamato solo come precedente penale indicativo della personalità dell'imputato e del suo rapporto con le prescrizioni dell'autorità, ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o manifestamente infondate avverso la motivazione con cui il giudice di merito abbia negato le circostanze attenuanti generiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto, oltre che dai precedenti penali dell'imputato, anche dalle concrete modalità della condotta, quando queste denotino una particolare disinvoltura nella violazione delle prescrizioni imposte.
  • La valutazione di merito sulla prevalenza o meno delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non può essere sostituita da una mera diversa lettura dei dati valorizzati dal giudice di appello.
  • La presenza di precedenti penali omogenei o comunque espressivi di disprezzo per l'autorità può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se la motivazione dia conto in modo non illogico del complessivo quadro personalologico e fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiRecidiva

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