Ordinanza n. 1318/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Napoli di revoca del nulla osta rilasciato in data 13.03.2025 a Giugliano Carmine su istanza prodotta in data 21.03.2024; - di ogni atto consequenziale e/o presupposto a quello impugnato con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 13 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'amministrazione aveva ritenuto mancanti ab origine i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del nulla osta, in ragione dell'inesistenza del rapporto di lavoro. Il ricorrente non ha allegato elementi idonei a contrastare tale valutazione e ha invocato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenuto tuttavia precluso dalla mancanza originaria dei requisiti e dall'inesistenza del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito allegazioni per contestare efficacemente la valutazione prefettizia circa la mancanza ab origine dei requisiti necessari al rilascio del nulla osta. Ha inoltre ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione apparisse precluso dall'inesistenza del rapporto di lavoro e dalla mancanza originaria dei requisiti normativi, richiamando alcune pronunce del Consiglio di Stato. Non è stata ravvisata, ai fini cautelari, la necessità di una sospensione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il ricorrente non allega elementi idonei a contrastare la valutazione amministrativa secondo cui mancavano ab origine i requisiti normativi per il rilascio del nulla osta.
- L'inesistenza del rapporto di lavoro e la mancanza originaria dei requisiti richiesti per il nulla osta possono precludere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La tutela cautelare contro la revoca di un nulla osta deve essere negata quando, alla luce degli elementi dedotti, non emerge una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure rivolte al provvedimento prefettizio.
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