Sentenza n. 9313/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - dell’esito della prova scritta della ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; e, in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale della Campania, elenco dei vincitori e atti relativi alla prova scritta del concorso per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alla valutazione del quesito n. 67
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata idonea non vincitrice con 21,5 punti, ha contestato il quesito n. 67 della prova, relativo ai soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide. Il quesito prevedeva come risposta dell’Amministrazione “Dai condomini assenti o dissenzienti”, mentre la ricorrente aveva scelto “Da tutti i condomini”, subendo la penalità di 0,1 punti e senza ottenere il punteggio positivo. Ha dedotto che il termine “invalide” fosse idoneo a ricomprendere anche le deliberazioni nulle, impugnabili da tutti i condomini o da chiunque vi avesse interesse, e che il quesito fosse quindi ambiguo, non trasparente e non coerente con l’art. 1137 c.c., anche perché non menzionava gli astenuti. Le amministrazioni hanno eccepito anche l’incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l’art. 13 c.p.a. secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria n. 13/2021. La procedura era stata bandita unitariamente a livello nazionale, i questionari erano stati predisposti centralmente e la procedura poteva produrre effetti sull’intero territorio nazionale, anche mediante la possibile formazione di un’unica graduatoria nazionale; sussisteva pertanto il rischio di contrasto tra giudicati dei diversi TAR regionali. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il quesito doveva essere letto nel contesto della disciplina dell’art. 1137 c.c. e presentava una sola risposta chiaramente corretta: i condomini assenti o dissenzienti. La nozione generale di invalidità non rendeva il quesito ambiguo, poiché il riferimento alla nullità delle deliberazioni e alla relativa legittimazione di chiunque vi avesse interesse introduceva una questione ulteriore rispetto all’ambito della domanda. Inoltre, la risposta “da tutti i condomini” non coincideva esattamente con la regola applicabile alle deliberazioni nulle, che possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse. Il giudice ha ritenuto legittimo l’utilizzo di quiz a risposta multipla quando una sola opzione sia chiaramente esatta e ha escluso violazioni dei principi di trasparenza e par condicio. Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
La competenza territoriale va individuata considerando l’unitarietà nazionale della procedura concorsuale, la predisposizione centralizzata dei questionari e la capacità degli atti di produrre effetti sull’intero territorio nazionale, anche al fine di evitare contrasti tra giudicati.
art. 7.5 del bando di concorso
La previsione della possibile formazione di un’unica graduatoria nazionale, con confluenza delle graduatorie regionali, conferma la sostanziale unitarietà della procedura.
art. 1137 c.c.
La disciplina delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali costituisce il riferimento normativo del quesito; la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti è stata ritenuta l’unica corretta nel contesto della domanda.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il ricorso risulti manifestamente infondato sulla base di un precedente omologo.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici con procedura unitaria nazionale, bando unico, quesiti predisposti centralmente e possibile formazione di una graduatoria nazionale, la competenza territoriale può radicarsi presso il TAR individuato in applicazione del criterio dell’unitarietà degli effetti, anche per prevenire il rischio di contrasto tra giudicati dei diversi tribunali regionali.
- I quiz a risposta multipla utilizzati nelle procedure selettive sono legittimi quando, considerando il tenore letterale della domanda, la disciplina normativa di riferimento e il contesto della selezione, risulti una sola risposta chiaramente corretta.
- La verifica della chiarezza di un quesito concorsuale deve essere compiuta in relazione allo specifico contesto della prova e alla disciplina cui il quesito ragionevolmente rinvia; non rilevano ricostruzioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori, estranee al significato ordinario della domanda e idonee soltanto a prospettare alternative non pertinenti.
- La formulazione del quesito non deve necessariamente riprodurre integralmente il testo della disposizione normativa, purché consenta al candidato preparato di individuare univocamente la risposta corretta e garantisca parità di trattamento e trasparenza della selezione.
- Nel valutare la legittimità di un quiz, il candidato deve scegliere la migliore tra le opzioni proposte, senza attribuire rilievo decisivo a interpretazioni estensive o a possibili distrattori quando il quesito, letto secondo logica e ragionevolezza, sia riconducibile a una specifica disciplina normativa.
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