Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42251/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di convalida dell'arresto relativa all'art. 189 c.d.s. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale omissione e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Foggia affinché si pronunci espressamente sulla richiesta di convalida dell'arresto per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2022 del Tribunale di Foggia per omissione di pronuncia sulla specifica richiesta del PM di convalida dell'arresto relativamente ai reati di fuga e omissione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7, cod. strada), contestualmente al fermo convalidato solo in relazione al delitto di tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.). Il PM lamentava che il giudice si era limitato a provvedere sulla convalida del fermo per tentato omicidio senza pronunciarsi sulla distinta richiesta di convalida dell'arresto per i reati stradali conseguenti all'investimento e alla fuga del Lanza, che si era reso temporaneamente irreperibile.

Norme richiamate

  • art. 56, 575 cod. pen.

    Riferimento al reato per il quale il Tribunale aveva provveduto (tentato omicidio): la convalida del fermo era stata decisa rispetto a tale delitto

  • art. 189, commi 6 e 7, cod. strada

    Riferimento ai reati di fuga e di omissione di soccorso in occasione di incidente stradale; il PM aveva chiesto la convalida dell'arresto anche rispetto a tali fattispecie, ma il giudice non si è pronunciato, obbligando la Cassazione ad annullare e rinviare per una decisione sul punto

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a valutare misure cautelari o convalide deve pronunciarsi espressamente su tutte le richieste formulate dalla parte pubblica: l'omessa pronuncia su una richiesta configura motivo di annullamento e rinvio.
  • Quando il fatto-reato riguarda più ipotesi di reato (es. tentato omicidio e reati stradali connessi), il giudice deve valutare separatamente la legittimità dell'arresto/convalida per ciascuna fattispecie.
  • La fuga e l'omissione di soccorso (art. 189, commi 6-7 c.d.s.) possono giustificare la richiesta di convalida dell'arresto: se il PM chiede questa convalida e il giudice non si pronuncia, la parte pubblica può impugnare per ottenere il rinvio per decisione sul punto.
  • La Corte di Cassazione interviene per garantire che le pronunce di merito siano complete rispetto alle domande formulate: l'azione correttiva è l'annullamento parziale con rinvio quando manca la decisione su questioni determinate dalla parte che incide sulla legittimità delle misure cautelari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.