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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20914/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato sostenendo vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe risposto alla presunta contraddizione tra la deposizione del Direttore amministrativo Aldo Senatore (che indicava lo Sciarrotta come unico responsabile del maneggio e del versamento del denaro) e quella del teste Filippo Sesto (che descriveva distinte di versamento autonome per ogni operatore, custodia in cassaforte e assenza di controlli giornalieri), per cui l'istruttoria non avrebbe consentito di ricondurre gli ammanchi all'imputato; inoltre la presunta ammissione di responsabilità sarebbe stata inesistente o condizionata (offerta di sanare l'ammanco solo se fosse stata dimostrata la responsabilità).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e ha confermato la valutazione di merito: la motivazione della sentenza di appello (letta congiuntamente a quella di primo grado) è ritenuta solida e immune da censure. I giudici hanno ritenuto decisiva la deposizione del teste Sesto, che aveva effettuato verifiche individuali sui registri di cassa e riscontrato uno scostamento solo nel giornale di cassa dello Sciarrotta, identificandolo quale autore delle appropriazioni. Le presunte discrepanze tra le deposizioni non intaccano il nucleo probatorio; la disponibilità condizionata a restituire le somme è irrilevante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è disposta la rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, perché la sua partecipazione è stata ritenuta non sufficientemente attiva.

Norme richiamate

  • art. 154-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 154 ter, disp.att. cod.proc.p

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità; nessuna valutazione di merito aggiuntiva, solo formalità esecutive

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul diritto della parte civile alle spese in cassazione)

    Sez.4, n.36535 del 15/9/2021; Sez.3, n.27987 del 24/3/2021; Sez.5, n.30743 del 26/3/2019; Sez.5, n.31983 del 14/3/2019

    La liquidazione delle spese processuali alla parte civile in sede di legittimità richiede che la parte civile abbia compiuto un'attività effettiva e utile (anche tramite memorie) volta a contrastare il ricorso: il mero deposito di una nota spese senza un apporto sostanziale non giustifica la condanna alle spese in favore della parte civile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una libera rilettura del merito o una rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve riguardare vizî di motivazione formali o profili di diritto, non la mera riconsiderazione della prova.
  • Contraddizioni parziali tra testimonianze non inficiano automaticamente la decisione se sussiste un quadro probatorio complessivo coerente e una prova individuale dirimente (es. verifica sui registri che individua lo scostamento a carico di un singolo operatore).
  • Le ammissioni o dichiarazioni di disponibilità a restituire somme, se condizionate o non chiare, sono irrilevanti rispetto alla prova della responsabilità penale quando esistono elementi probatori diretti che individuano l'autore del reato.
  • Nel giudizio trattato in forma cartolare la partecipazione della parte (anche della parte civile) avviene tramite memorie: per ottenere la liquidazione delle spese in cassazione la parte civile deve aver fornito un contributo effettivo alla decisione mediante attività difensiva scritta.
  • Se il motivo di ricorso si limita a mettere in luce contraddizioni o disparate valutazioni probatorie già valutate dal giudice di merito, la Corte di Cassazione tende a dichiararlo inammissibile quando la motivazione complessiva appare logica e coerente.

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