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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8032/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Liguria che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell'IVA all'importazione sullo yacht "Force Blue" (intestato formalmente ad Autumn Sailing Ltd). Briatore contestava, tra l'altro, l'individuazione della soggettività passiva in capo a lui come reale proprietario, la qualificazione dell'uso dello yacht (diporto vs attività commerciale di noleggio) ai fini dell'agevolazione IVA, la quantificazione della base imponibile, la mancata considerazione dell'estinzione dell'obbligazione doganale per confisca, la violazione del contraddittorio preventivo e il divieto del ne bis in idem rispetto a pronunce penali favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Briatore e il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Dogane; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Autumn Sailing Ltd, De Fusco e Tarquini. In sintesi la Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di cassazione: la CTR aveva motivato adeguatamente la propria autonoma valutazione delle risultanze penali (non vincolanti nel giudizio tributario), aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'esenzione IVA per le importazioni qualificate come attività commerciale data la prevalente destinazione d'uso diporto del bene, aveva correttamente individuato il reale destinatario/importatore (Briatore) sulla base di elementi indiziari, aveva legittimamente fatto ricorso al valore assicurativo per la determinazione del valore in dogana dopo adeguata valutazione, e ha escluso che la confisca estinguesse l'IVA già esigibile; inoltre ha affermato che il ne bis in idem penale non impedisce l'azione impositiva tributaria.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 8-bis (comma 1, lett. a))

    Disciplina le operazioni assimilate alle esportazioni (non imponibilità IVA) per navi/imbarcazioni destinate ad attività commerciali; la Corte ha escluso l'applicazione dell'agevolazione perché lo yacht era destinato prevalentemente all'uso diporto del reale proprietario

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 1

    Stabilisce che l'IVA si applica alle importazioni da chiunque effettuate; la Corte ne ricava che l'obbligazione grava sull'importatore come reale destinatario della merce

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 4 (comma 5)

    Riguarda l'utilizzo da parte del socio/proprietario: la Corte rileva che l'uso esclusivo non esclude in assoluto la commercialità, ma nel caso concreto l'uso prevalentemente privato ha negato l'attività commerciale stabile

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 13

    Regole generali sulla determinazione della base imponibile; la Corte osserva che per l'IVA all'importazione si applica la disciplina doganale speciale (art. 69) e non l'art. 13

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 69

    Stabilisce che la base imponibile IVA all'importazione è il valore in dogana; la Corte ha ritenuto legittimo discostarsi dal prezzo contrattuale verso il valore assicurativo ritenuto più aderente al valore economico reale

  • d.P.R. n. 633/1972 art. 70 (comma 1)

    Rinvio alle norme doganali per aspetti procedurali e sanzionatori; la Corte ricorda che l'IVA all'importazione è disciplinata autonomamente e non è un diritto di confine ai fini doganali

  • Reg. (CE) n. 2913/1992 (CDC) art. 202

    Norme doganali citate dall'Amministrazione per sostenere corresponsabilità; la Corte, recependo orientamenti UE, esclude che le norme doganali estendano automaticamente l'obbligo IVA ad altri soggetti

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) art. 124 (comma 1, lett. e))

    Prevede effetti dell'estinzione dell'obbligazione doganale per sequestro/confisca; la Corte osserva che tale estinzione non opera automaticamente con riferimento all'IVA all'importazione una volta divenuta esigibile

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) art. 77 § 3

    menzionato indirettamente tramite giurisprudenza UE

    Disciplina responsabilità del dichiarante per l'obbligazione doganale; la Corte ricorda la sentenza CJUE che limita l'ambito di tale responsabilità all'obbligazione doganale, non estendendola automaticamente all'IVA

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA) artt. 85-86

    Definiscono che per le importazioni la base imponibile è il valore in dogana; la Corte le richiama per confermare l'applicazione del valore doganale alla base imponibile IVA

  • Direttiva 2006/112/CE art. 201

    Riferimento alla disciplina nazionale per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA all'importazione; Corte UE/italiana interpretano che lo Stato membro designa l'importatore come soggetto obbligato

  • Giurisprudenza CJUE e Cassazione

    più sentenze citate in motivazione (es. C-714/20; Cass. n. 21659/2021; altre)

    Richiamate per affermare che la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario e che la responsabilità per IVA all'importazione resta dell'importatore salvo norma esplicita di solidarietà

Massime di principio

  • La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica vincolante nel giudizio tributario: il giudice tributario può valutare autonomamente le stesse risultanze penali e fondare l'imposizione su indizi e presunzioni ritenuti adeguati nel proprio ambito probatorio
  • Per l'IVA all'importazione il soggetto obbligato è in via generale l'importatore (reale destinatario del bene); la mera intestazione formale a una società non preclude l'individuazione del reale proprietario/importatore ove emergano elementi che dimostrino il beneficio effettivo dell'importazione
  • L'esenzione/agevolazione per imbarcazioni destinate ad attività commerciali richiede che l'uso commerciale sia effettivo e stabile: un uso prevalentemente diporto da parte del reale proprietario, con occasionali noleggi marginali, esclude l'agevolazione
  • La determinazione della base imponibile IVA all'importazione segue la disciplina doganale (valore in dogana); le autorità possono, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, ricorrere a criteri alternativi previsti dalle norme doganali (e verificare in contraddittorio)
  • La previsione di responsabilità solidale o della estensione dell'obbligazione ad altri soggetti non può essere desunta liberamente dalle norme doganali: in materia fiscale la solidarietà richiede una norma chiara e specifica
  • La confisca o il sequestro ai sensi del Codice Doganale dell'Unione non estingue automaticamente l'IVA già esigibile: l'eventuale estinzione dell'obbligazione doganale non produce automaticamente effetti estintivi sull'imposta IVA già divenuta esigibile
  • L'obbligo di contraddittorio preventivo implica che l'Amministrazione valuti le osservazioni del contribuente, ma non sempre richiede che nell'avviso di accertamento sia esposta puntualmente e analiticamente la valutazione di ciascuna osservazione, salvo gli specifici casi di nullità espressamente normati
  • Il principio del ne bis in idem penale non impedisce di regola l'azione impositiva tributaria: il recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione è finalizzato a soddisfare il credito fiscale e non costituisce una sanzione penale

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