Sentenza n. 2679/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del premio per il rinvenimento del relitto romano denominato “Marausa II”, con impugnazione incidentale della circolare ministeriale interpretativa n. 29 del 18 giugno 2021 e di direttive dipartimentali del 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (scopritore fortuito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha riferito di avere scoperto casualmente il 13 luglio 2020, durante un’immersione in apnea a Marausa Lido, parti di un relitto e anfore; nella stessa giornata ha denunciato il ritrovamento e ha contribuito alla conservazione dei reperti. Il relitto, poi identificato come nave mercantile romana del III-IV secolo d.C. e denominato “Marausa II”, è stato successivamente recuperato e musealizzato. Il 24 giugno 2021 il ricorrente ha chiesto il premio previsto dall’art. 92, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004. La Soprintendenza del Mare ha respinto l’istanza, negando la natura fortuita del rinvenimento. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 90-93 del Codice dei beni culturali ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di istruttoria: le circostanze richiamate dall’amministrazione non dimostravano che la scoperta fosse prevedibile o frutto di ricerca intenzionale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., delle garanzie partecipative, del diritto di difesa e del legittimo affidamento, per mancata comunicazione dei motivi ostativi. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, sostenendo che l’impugnazione della circolare ministeriale generale avrebbe attratto la controversia al TAR Lazio; nel merito hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: la circolare ministeriale impugnata è meramente interpretativa, priva di efficacia esterna e non vincolante, sicché la sua impugnazione non determina l’attrazione della competenza al TAR Lazio. Nel merito, ha accolto il primo motivo: la presenza di alcune lastre litiche, di incerta datazione e non riconosciuto valore archeologico, non aveva dato luogo a ricerche e non rendeva prevedibile il relitto; gli studi sulla struttura portuale romana riguardavano il diverso sito del relitto “Marausa I”, distante circa 500 metri. Le successive segnalazioni del ricorrente non provavano l’intenzionalità del primo rinvenimento, mentre la divergenza delle coordinate era compatibile con la casualità della scoperta. Il diniego risultava quindi affetto da travisamento dei fatti ed erronea valutazione dell’istruttoria. Ha accolto anche il secondo motivo: l’istanza era stata respinta senza la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990; non era applicabile la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, poiché gli elementi dedotti e prodotti dimostravano che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito. Il TAR ha annullato il diniego e, in conformazione, ha imposto all’amministrazione competente di riattivare prontamente il procedimento e concluderlo tenendo conto del carattere fortuito della scoperta. Non ha attribuito direttamente il premio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
Da ciò deriva che l’impugnazione delle circolari meramente interpretative, emesse da una autorità centrale, non è idonea a determinare alcuno spostamento di competenza territoriale in favore del T.A.R. Lazio per ragioni di connessione ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a..
La connessione con una circolare di autorità centrale non sposta la competenza territoriale al TAR Lazio quando la circolare sia meramente interpretativa e priva di efficacia esterna.
art. 90, comma 1, d.lgs. 42/2004
Nel caso di specie non è in discussione l’adempimento degli obblighi di tempestiva denuncia (entro le ventiquattro ore dalla scoperta) e di conservazione temporanea delle cose ritrovate, ma piuttosto la natura fortuita, od occasionale che dir si voglia, della scoperta.
La denuncia tempestiva e la conservazione temporanea costituiscono obblighi distinti dal requisito della fortuità della scoperta; quest’ultimo richiede una valutazione autonoma.
art. 92, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Le superiori considerazioni dimostrano la sussistenza del vizio di eccesso di potere per travisamento delle circostanze fattuali ed erroneità manifesta nella valutazione delle risultanze istruttorie poste a base dell’impugnata nota di diniego, avuto particolare riguardo all’accertamento del requisito della “accidentalità” della scoperta di cui agli artt. 90 e 92, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004.
Il premio è riconoscibile allo scopritore fortuito che abbia adempiuto agli obblighi dell’art. 90; la fortuità va valutata verificando se il ritrovamento sia avvenuto occasionalmente, fuori da una ricerca diretta al rinvenimento di beni della specie scoperta.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione dell’art. 10 bis, L. 241/1990, non essendo stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di premio presentata dal privato.
Nel procedimento avviato su istanza per il riconoscimento del premio, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento, consentendo al richiedente di partecipare prima del diniego.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Né potrebbe soccorrere in questo caso l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché le argomentazioni spese a sostegno del primo motivo di ricorso e la documentazione prodotta in corso di causa dimostrano a posteriori l’utilità che avrebbe avuto l’apporto partecipativo del privato in vista di un possibile diverso esito del procedimento.
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non è un vizio non invalidante quando risulta che l’apporto partecipativo avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento.
Massime di principio
- Ai fini del premio previsto dall’art. 92, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, la scoperta è fortuita quando avviene occasionalmente e fuori da un programma di ricerca diretto al rinvenimento di beni della specie poi trovata. La mera collocazione del bene in un’area nella quale siano state segnalate tracce di incerta natura o datazione non basta, da sola, a escludere la fortuità, se non risulta che tali tracce abbiano dato luogo a ricerche pertinenti o rendessero concretamente prevedibile il ritrovamento.
- La valutazione della fortuità deve riferirsi alla specifica scoperta per cui è richiesto il premio: segnalazioni di ulteriori reperti effettuate successivamente non dimostrano, da sole, che il primo rinvenimento fosse intenzionale o prevedibile.
- Una circolare ministeriale meramente interpretativa, priva di efficacia esterna e non vincolante, non determina, se impugnata insieme all’atto applicativo, lo spostamento della competenza territoriale al TAR Lazio per connessione con un atto di autorità centrale.
- Nel procedimento avviato su istanza di parte, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; la violazione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, quando l’apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
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