Ordinanza n. 1065/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 02 (prot. n. 1806/2026 del 22/01/2026), emessa in data 22.01.2026 dal Comune di Piedimonte Matese (Ce), con la quale è stata ingiunta la rimozione di opere edili site in Piedimonte Matese (Ce) alla via San Rocco / Via Torano Coperto, distinte in catasto fabbricati al Foglio 500 – P.lle 1379 e 1380, e altri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere edili, ritenute eseguite senza titolo e in parte su area demaniale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo, ritenuto prima facie fondato, deduce l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, l'ordinanza contesta l'esecuzione senza titolo di un ampliamento del manufatto originario, ma non precisa la consistenza dell'abuso rispetto ai titoli edilizi rilasciati nel tempo per interventi di manutenzione e ristrutturazione. È inoltre contestato lo sconfinamento delle opere in area demaniale, senza che il Comune abbia fornito elementi idonei a individuare il limite della proprietà privata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto sussistente, prima facie, il fumus boni iuris in relazione alla carenza di istruttoria e di motivazione: l'ordine demolitorio deve descrivere con precisione lo stato legittimo dell'immobile e confrontarlo con lo stato attuale, indicando la consistenza delle opere abusive, anche per consentire al destinatario di difendersi o di procedere alla riduzione in pristino. La stessa precisione è necessaria per la contestazione dello sconfinamento su area demaniale, rispetto alla quale occorre indicare il limite della proprietà privata. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 29 luglio 2027. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale per la sospensione dell'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- Un'ordinanza di demolizione deve individuare con sufficiente precisione la consistenza dell'abuso, ponendo a confronto lo stato legittimo dell'immobile, ricostruito anche alla luce dei titoli edilizi rilasciati, con lo stato attuale dell'opera; una contestazione generica compromette il diritto di difesa e rende sussistente un vizio di carenza istruttoria e motivazionale.
- Quando l'ordine di demolizione contesta che opere abusive insistano su area demaniale, l'amministrazione deve fornire elementi istruttori e motivazionali idonei a individuare il confine tra proprietà privata e demanio; anche l'omessa determinazione di tale limite integra, in sede cautelare, un profilo di carenza di istruttoria e motivazione.
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