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Sentenza

Sentenza del 25/07/2017 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Cartelle di pagamento - Notificazioni - Procedura di cui all'art. 60 DPR 600/1973 - Irreperibilità assoluta - Applicabilità anche alle ipotesi di irreperibilità relativa - Esclusione - Condizioni per applicabilità di tale procedura - Ricerche del soggetto notificatore risultanti dagli atti o indicate in relata - Occorre - Assenza temporanea - Procedura di cui all'art. 140 c.p.c. - Necessita - Mancanza - Nullità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la mancata conoscenza delle cartelle sottostanti all’estratto di ruolo, sostenendo che fossero state notificate mediante la procedura prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR 600/1973, applicabile ai casi di irreperibilità assoluta. Tale procedura, tuttavia, presuppone che il notificatore abbia svolto adeguate ricerche e abbia accertato un’irreperibilità definitiva del destinatario. Dagli atti non risultava che tali verifiche fossero state effettuate secondo i criteri previsti dall’art. 139 c.p.c.; al contrario, la documentazione indicava una possibile assenza soltanto temporanea della contribuente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto non corretta l’applicazione della procedura prevista per l’irreperibilità assoluta. In presenza di una mera irreperibilità relativa o temporanea, il notificatore avrebbe dovuto utilizzare la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., comprendente il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa. Poiché tale procedura non è stata eseguita, le notifiche delle cartelle sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973

    Procedura di notificazione per i soggetti assolutamente irreperibili

    La procedura è applicabile soltanto quando l’irreperibilità del destinatario sia effettivamente assoluta e definitiva, non quando vi sia una semplice assenza temporanea o una irreperibilità relativa. Il notificatore deve dare conto delle ricerche svolte o indicarle nella relata.

  • Art. 139 c.p.c.

    La norma disciplina le ricerche e le modalità ordinarie di notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e costituisce un riferimento per accertare se l’irreperibilità sia effettivamente definitiva.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di assenza temporanea o irreperibilità relativa, il notificatore deve seguire la procedura prevista per il destinatario non rinvenuto nel luogo di residenza, con deposito dell’atto, affissione dell’avviso e raccomandata informativa.

  • Cassazione, sentenza n. 11720/2016

    La Corte ha stabilito che la procedura dell’art. 60 del DPR 600/1973 per l’irreperibilità assoluta può essere utilizzata solo se dalla relata o dagli atti risultano ricerche idonee a dimostrare che l’irreperibilità è definitiva.

Massime di principio

  • La notifica mediante la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta non può essere utilizzata automaticamente quando il destinatario non viene trovato: occorre dimostrare che egli abbia definitivamente abbandonato il domicilio fiscale.
  • Il notificatore deve documentare nella relata le ricerche effettuate e gli elementi concreti dai quali risulta l’irreperibilità definitiva.
  • Quando l’assenza del destinatario appare temporanea o non è stata adeguatamente verificata, deve essere applicata la procedura dell’art. 140 c.p.c.
  • L’utilizzo della procedura errata determina la nullità della notifica delle cartelle, con conseguente possibilità per il contribuente di contestare la mancata conoscenza degli atti.
  • In casi analoghi è quindi essenziale esaminare la relata di notifica, le ricerche svolte dal notificatore, la situazione anagrafica e ogni elemento utile a distinguere l’irreperibilità assoluta da quella relativa.

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