Sentenza del 25/07/2017 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento imposte - Avvisi di accertamento emessi dal Comune - Sottoscrizione del capo dell'Ufficio - Necessita - Sottoscrizione di funzionario delegato - Ammissibile - Condizioni - Esistenza della delega - Onere della prova a carico dell'amministrazione, in caso di contestazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito che l’avviso di accertamento non era stato sottoscritto dal capo dell’Ufficio, ma da un funzionario diverso. In tale situazione, la sottoscrizione è valida solo se il funzionario aveva il potere di firmare in virtù di una delega oppure per effetto dell’esercizio di un potere sostitutivo. Poiché l’eccezione è stata specificamente sollevata, spettava al Comune dimostrare l’esistenza e la validità della delega o del potere sostitutivo.
La decisione
La sentenza afferma che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio oppure da un funzionario delegato. La sottoscrizione delegata è ammissibile, ma, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente, l’Amministrazione deve provare l’esistenza della delega o del potere sostitutivo. In mancanza di tale prova, l’atto può essere considerato illegittimo per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto competente. Sulla base del principio richiamato, l’esito è favorevole al ricorrente, salvo che il Comune dimostri validamente la delega.
Norme richiamate
Principio sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento comunali
L’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio oppure da un funzionario delegato.
La firma di un funzionario diverso dal capo dell’Ufficio non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, purché esista una delega o un potere sostitutivo validamente conferito.
Cassazione, sentenza n. 14626/2000
In caso di contestazione della sottoscrizione, l’Amministrazione deve dimostrare che il soggetto firmatario era legittimato a sottoscrivere l’atto.
Cassazione, sentenza n. 6836/1994
La legittimazione del funzionario che sottoscrive l’avviso deve risultare da una delega o dall’esercizio di un potere sostitutivo, la cui esistenza può essere richiesta e verificata in giudizio.
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sentenza n. 618/2002
Nel caso di impugnazione di un avviso TARSU con eccezione specifica sulla sottoscrizione, grava sul Comune l’onere di provare la legittimazione del funzionario firmatario.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio competente oppure da un funzionario munito di valida delega.
- La firma di un funzionario diverso dal capo dell’Ufficio è contestabile, ma la contestazione deve essere specifica e riferita alla mancanza di delega o di potere sostitutivo.
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario, spetta all’Amministrazione dimostrare l’esistenza, la validità e l’ambito della delega.
- Se l’Amministrazione non fornisce tale prova, l’avviso può essere annullato per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto competente.
- La mera assenza della firma del capo dell’Ufficio non è sufficiente, da sola, a invalidare l’atto: occorre verificare se il firmatario fosse validamente delegato.
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