Sentenza del 25/07/2017 n. 1805 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Soggetti passivi - Persona fisica incapace per insufficienza mentale - Non può essere ritenuto un soggetto passivo d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come soggetto passivo IRPEF una persona fisica affetta da insufficienza mentale con disturbi comportamentali. Dai certificati medici risultava una patologica compromissione della capacità percettiva, previsionale, analitica, critica e di giudizio, nonché delle facoltà di discernimento e di determinazione della volontà. A suo nome era stata presentata una dichiarazione dei redditi per il 2001 relativa a un'attività d'impresa edilizia, senza che fossero versate le imposte. Tuttavia, il soggetto era stato utilizzato da terzi come intestatario apparente dell'attività, senza una reale capacità di comprenderne o determinarne gli effetti.
La decisione
La sentenza ha escluso che la persona, in ragione della grave e documentata incapacità mentale, potesse essere considerata soggetto passivo d'imposta per i redditi formalmente riferiti all'attività edilizia. La mera intestazione dell'attività e della dichiarazione dei redditi non è stata ritenuta sufficiente a imputarle l'obbligazione tributaria, poiché mancava una concreta capacità di autodeterminazione e di gestione dell'attività. Ne consegue l'esclusione della pretesa fiscale nei suoi confronti, ferma restando l'eventuale responsabilità dei soggetti che avevano utilizzato il suo nome.
Massime di principio
- La capacità di essere soggetto passivo d'imposta non dovrebbe essere desunta esclusivamente dall'intestazione formale di un'attività o dalla presentazione di una dichiarazione, quando sia provata una grave incapacità psichica preesistente e incompatibile con la reale gestione dell'attività.
- In presenza di un'incapacità mentale documentata, occorre verificare chi abbia effettivamente esercitato l'attività, preso le decisioni e percepito i relativi redditi; la realtà sostanziale può prevalere sull'apparenza formale.
- La patologia deve essere provata con elementi concreti, come certificazioni mediche e altri riscontri idonei a dimostrare la compromissione delle facoltà di discernimento e autodeterminazione.
- L'incapacità del soggetto formalmente intestatario non elimina necessariamente l'obbligazione tributaria in assoluto: può rendersi necessario individuare il soggetto terzo che ha realmente svolto l'attività o utilizzato fraudolentemente l'identità altrui.
- La soluzione dipende dalle circostanze del caso concreto e non deriva dalla sola presenza di una diagnosi medica; è necessario dimostrare il collegamento tra la patologia, l'impossibilità di gestione dell'attività e l'assenza di effettiva disponibilità dei redditi.
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