Sentenza del 25/07/2017 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IVA relativo all'anno 2003, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la determinazione del valore normale dell'operazione di permuta mediante il ricorso ai valori OMI e ha sostenuto che l'accertamento ai fini dell'imposta di registro, notificato ai venditori dell'area edificabile ma non a lui, non potesse essergli opposto. L'operazione riguardava la cessione di un'area edificabile, in parte compensata mediante la cessione di quattro immobili di nuova costruzione, per i quali non erano state emesse fatture né effettuate le registrazioni IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello del contribuente e confermato la sentenza della CTP di Nuoro. Ha ritenuto motivato l'avviso di accertamento e ha rilevato che il motivo relativo alla mancata assistenza di un difensore nella fase amministrativa era stato abbandonato e doveva considerarsi rinunciato. Quanto al merito, ha stabilito che l'accertamento non si fondava esclusivamente sui valori OMI, ma su una pluralità di elementi: l'omessa fatturazione e registrazione dell'operazione, l'evidente sproporzione tra il valore dichiarato e il valore degli immobili permutati, il prezzo di costruzione al metro cubo non contestato, la specificità dei dati OMI e la mancata contestazione del maggior valore da parte dei venditori. L'appello incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986
Ha costituito la base normativa dell'accertamento del maggior valore dell'area edificabile ai fini dell'imposta di registro nei confronti dei venditori.
Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
Consente l'accertamento IVA in presenza di elementi da cui desumere operazioni imponibili non fatturate o non registrate.
Art. 23, D.P.R. n. 633/1972
Impone la registrazione delle fatture emesse nel registro delle vendite; la mancata registrazione dell'operazione ha contribuito a legittimare l'accertamento induttivo.
Art. 11, D.P.R. n. 633/1972
Nelle operazioni permutative, ciascuna cessione deve essere assoggettata all'imposta secondo il relativo regime e il valore della prestazione può essere determinato in base al valore normale.
Art. 40, D.P.R. n. 131/1986
Rileva per il trattamento fiscale delle operazioni permutative, distinguendo l'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA alle diverse prestazioni.
Art. 35, comma 3, D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006
La presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale basata sui valori OMI è stata eliminata con effetto retroattivo in quanto non conforme al diritto dell'Unione europea.
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 24, comma 5, legge n. 88/2009
Dopo l'eliminazione della presunzione legale fondata sui valori OMI, lo scostamento dai valori OMI non è sufficiente da solo: occorrono ulteriori presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Artt. 53, 54 e 55, D.P.R. n. 633/1972
Consentono, in caso di omessa fatturazione, registrazione o dichiarazione di operazioni imponibili, il ricorso a un accertamento induttivo fondato anche su elementi presuntivi.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono fondare autonomamente la prova della pretesa fiscale quando derivano da fatti noti e risultano gravi, precise e concordanti.
Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Il motivo non riproposto specificamente in appello si considera abbandonato e forma oggetto di giudicato interno.
Art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
È stato invocato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità della domanda priva di specifici motivi, ma l'appello incidentale è rimasto assorbito.
Massime di principio
- I valori OMI, considerati isolatamente, non costituiscono prova sufficiente del maggior valore imponibile: devono essere accompagnati da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
- In presenza di omessa fatturazione e omessa registrazione di un'operazione imponibile, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo e utilizzare anche presunzioni, purché adeguatamente motivate.
- Una sproporzione macroscopica tra il valore dichiarato e il valore economico effettivo dell'operazione, insieme ad altri indizi come prezzi di costruzione, caratteristiche degli immobili e condotta delle parti, può rendere legittimo l'accertamento.
- L'accertamento ai fini dell'imposta di registro notificato ai venditori non vincola automaticamente il soggetto IVA acquirente, ma la mancata impugnazione da parte dei venditori può essere valutata come elemento indiziario concorrente.
- Il contribuente che contesta il metodo estimativo deve confrontarsi concretamente con gli elementi utilizzati dall'Ufficio e fornire una prova contraria specifica; la mera contestazione astratta dei valori OMI può non essere sufficiente.
- I motivi non riproposti espressamente nell'atto di appello si considerano rinunciati e non possono essere esaminati dal giudice di secondo grado.
- Se l'operazione imponibile non è stata fatturata né registrata, l'annullamento integrale dell'accertamento è difficilmente ottenibile; al più può essere contestata e rideterminata la quantificazione del valore imponibile.
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