Sentenza del 25/07/2017 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento imposte - Redditi da capitale - Investimenti in paesi "black list - Art. 12. D.L. 78/2009 - Irretroattività - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo, in particolare, che l'art. 12 del D.L. 78/2009 non potesse applicarsi retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. La norma introduce infatti una presunzione legale relativa secondo cui, salvo prova contraria, le somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata sono considerate redditi sottratti a imposizione, e prevede inoltre il raddoppio dei termini per l'accertamento. Il contribuente ha dedotto anche l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per intervenuta decadenza del potere accertativo. La sentenza ha stabilito che l'art. 12 del D.L. 78/2009 ha natura sostanziale, e non meramente procedimentale, poiché impone al contribuente un onere probatorio che non era previsto dalla legislazione vigente nel periodo originario. In assenza di un'espressa previsione di retroattività, la presunzione non può applicarsi ai periodi d'imposta precedenti, ma opera soltanto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, non poteva essere utilizzata per estendere retroattivamente i termini di accertamento e l'accertamento è risultato tardivo.
Norme richiamate
Art. 12 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78
Le somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono, salvo prova contraria, costituite da redditi sottratti a imposizione.
La disposizione introduce una presunzione legale relativa e prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento. La sentenza la qualifica come norma sostanziale, non procedimentale, perché impone un nuovo onere probatorio al contribuente; pertanto, in assenza di un'espressa previsione, non può avere efficacia retroattiva.
Principio generale di irretroattività delle norme sostanziali
Una norma che incide sulla posizione sostanziale del contribuente e introduce nuovi oneri o presunzioni non può applicarsi a fatti o periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione legislativa di retroattività.
Decadenza dal potere di accertamento
L'Amministrazione finanziaria deve esercitare il potere accertativo entro i termini previsti dalla legge. Un raddoppio dei termini fondato su una norma sostanziale non applicabile retroattivamente non può impedire il verificarsi della decadenza.
Massime di principio
- Quando una nuova norma fiscale introduce una presunzione sfavorevole o un nuovo onere della prova, essa tende ad avere natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente in assenza di un'espressa previsione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente a periodi d'imposta anteriori se dipende da una disposizione sostanziale non vigente all'epoca dei fatti.
- Per verificare la tempestività di un accertamento occorre individuare la disciplina vigente per il periodo d'imposta interessato e calcolare la scadenza senza applicare retroattivamente regole più sfavorevoli.
- In presenza di una presunzione legale relativa, il contribuente può superarla fornendo prova contraria; tuttavia, non può essere penalizzato per non aver predisposto tale prova quando, al momento dei fatti, l'ordinamento non prevedeva quello specifico onere.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento comporta l'illegittimità dell'accertamento tardivo, anche se l'Amministrazione ritiene sostanzialmente imponibili le somme contestate.
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