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Sentenza

Sentenza del 25/07/2017 n. 791 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Processo - Atti impugnabili - Omessa notificazione dell'atto presupposto - Impugnabilità dell'atto consecuenziale o dell'atto presupposto - Scelta - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato il 3 febbraio 2016 per il mancato pagamento dell’ICI relativa agli anni 2009-2013. Ha dedotto, principalmente, l’omessa notificazione della cartella di pagamento posta a fondamento del pignoramento, l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo, la mancata notificazione della preventiva intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e il difetto di motivazione dell’atto, privo dell’indicazione dell’ente impositore e delle modalità di impugnazione.

La decisione

La Commissione Tributaria ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo ammissibile l’impugnazione del pignoramento davanti al giudice tributario quando i vizi derivano dall’omessa notificazione degli atti presupposti. Ha ritenuto che il ricorrente potesse impugnare l’atto consequenziale, ossia il pignoramento, contestando la mancata notifica della cartella, nonché impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto. Poiché la resistente non ha fornito tempestivamente la prova della notificazione della cartella e la successiva produzione telematica è stata dichiarata inammissibile, il ricorso è stato accolto. La domanda di risarcimento danni è stata ritenuta appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    La nullità può essere fatta valere impugnando solo l’atto consequenziale notificato, contestando l’omessa notifica dell’atto presupposto, oppure cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato.

    Il contribuente può scegliere di impugnare l’atto successivo, come il pignoramento, anche quando l’atto presupposto, come la cartella, non gli sia stato notificato. Può inoltre contestare direttamente i vizi propri dell’atto presupposto per mettere radicalmente in discussione la pretesa tributaria.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le controversie relative alla legittimità degli atti della riscossione tributaria rientrano nella giurisdizione tributaria, mentre la domanda autonoma di risarcimento dei danni appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    Il contribuente può contestare il pignoramento quando non risulti notificata la preventiva intimazione ad adempiere, ove necessaria.

  • Art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni tecniche previste dalla normativa attuativa.

    Il deposito telematico degli atti è ammesso solo nei giudizi e nei territori in cui il processo tributario telematico è già operativo secondo la decorrenza stabilita dai decreti attuativi.

  • Artt. 7 e 17 dello Statuto del contribuente

    Gli atti tributari devono consentire al contribuente di conoscere la pretesa, l’ente impositore e le modalità per proporre ricorso.

  • Art. 3 della Legge n. 241/1990

    Gli atti amministrativi devono essere adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • Art. 59 del D.P.R. n. 602/1973

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria, ma la relativa domanda è stata ritenuta estranea alla giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Quando un atto della riscossione, come un pignoramento, presuppone una cartella o altro atto che non è stato notificato, il contribuente può impugnare direttamente l’atto consequenziale e far valere l’omessa notifica dell’atto presupposto.
  • L’omessa notificazione dell’atto presupposto costituisce un vizio procedurale che può determinare la nullità dell’atto consequenziale, salvo che l’ente della riscossione dimostri validamente l’avvenuta notifica.
  • L’impugnazione di un atto esecutivo tributario per vizi derivanti dalla mancata o invalida notifica degli atti presupposti deve essere proposta davanti al giudice tributario.
  • L’onere di provare la regolare notificazione della cartella o degli altri atti presupposti grava sull’amministrazione o sul concessionario che intende procedere alla riscossione.
  • La prova documentale depositata tardivamente o con modalità telematiche non ancora applicabili al giudizio può essere dichiarata inammissibile e non può sanare l’assenza di prova della notifica.
  • Le domande autonome di risarcimento dei danni derivanti dall’attività del concessionario, in quanto relative a diritti soggettivi distinti dal rapporto tributario, devono essere proposte davanti al giudice ordinario.

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