Sentenza del 19/12/2022 n. 37165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella esattoriale per: (i) omessa notifica dell'avviso di accertamento; (ii) inesistenza della notifica della cartella per mancata compilazione della relata e mancata sottoscrizione. In primo grado la CTP accolse il ricorso sui motivi ii e iii (relata/sottoscrizione), senza pronunciarsi sul primo. In appello l'Agenzia e l'Equitalia proposero gravame e la CTR accolse l'appello. In Cassazione la contribuente dedusse due motivi. Durante il giudizio la società aveva chiesto la definizione agevolata ex D.L. n.119/2018 e la sospensione; la Corte di legittimità, per errore, aveva dichiarato estinto il processo per mancata istanza di trattazione. La contribuente propose ricorso per revocazione ex art.391-bis c.p.c. denunciando errore di fatto (l'istanza di trattazione era invece depositata il 24/01/2020). La Corte ha accertato l'errore, revocato l'ordinanza, e, nel merito, ha valutato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento rilevando che l'avviso era stato inviato per posta ordinaria a un indirizzo diverso dalla residenza effettiva del legale rappresentante (precedente residenza), dove risultò consegna a terzo (fratello).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (art.391-bis c.p.c.), ha revocato la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio e, in sede rescindente, ha accolto il primo motivo di cassazione (nullità della notifica dell'avviso di accertamento), dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza d'appello, deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo della contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità e di revocazione (liquidate complessivamente in Euro 5.600,00 oltre Euro 400,00 per esborsi), con compensazione delle spese di merito.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione per errore materiale di fatto; applicato per annullare l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il giudizio in presenza di una istanza di trattazione effettivamente depositata.
D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 13
Prevede la definizione agevolata e la possibilità di estinzione del giudizio; la Corte aveva erroneamente dichiarato estinto il processo per assenza dell'istanza di trattazione richiamata da tale norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Consente l'impugnazione congiunta della cartella e degli atti presupposti non notificati; la Corte richiama che il contribuente può impugnare la cartella anche per vizi dell'avviso di accertamento non notificato o notificato invalidamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 60
Disciplina modalità alternative di notifica (messo comunale, messo speciale, invio in busta sigillata con avviso di ricevimento); la Corte distingue queste forme dalla notifica postale ordinaria regolata dalla L. n. 890/1982.
L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 14
Regolamentano la notifica tramite servizio postale; la Corte evidenzia che, se la notifica è stata eseguita mediante servizio postale ordinario, non si applicano talune formalità richieste per la notifica dell'ufficiale giudiziario e non è obbligatoria la relata come nell'art.149 c.p.c.
art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; la Corte precisa che tale presunzione può valere per notifiche postali al destinatario, ma non se l'atto è stato inviato a indirizzo diverso dalla residenza effettiva e perciò può determinare nullità.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha il dovere di decidere tutte le questioni poste; l'omessa pronuncia sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento costituisce vizio per mancata assoluzione dei doveri decisori.
artt. 148 e 156 c.p.c.
Riguardano gli effetti della nullità formale e la possibilità di sanatoria per l'idoneità della notifica; la Corte osserva che la questione di eventuale idoneità non richiedeva approfondimenti e che la nullità per notifica ad indirizzo diverso è effettiva.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione per violazione delle norme processuali; la Corte chiarisce che la censura attiene alla mancata statuizione (art.112 c.p.c.) più che a un mero vizio motivazionale.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiesto ai fini della corretta esposizione dei fatti nel ricorso per revocazione; la Corte ritiene che il ricorso conteneva gli elementi essenziali per la comprensione delle questioni.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere impugnata anche per vizi della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) ai sensi del D.Lgs. 546/1992, art.19: il contribuente non è obbligato ad affrontare il merito tributario quando contesta la nullità della notifica dell'atto presupposto.
- Se la notifica dell'avviso di accertamento è eseguita tramite servizio postale ordinario, non è richiesta la relata formale dell'ufficiale giudiziario: però l'invio ad un indirizzo diverso dalla residenza effettiva del destinatario può rendere la notifica nulla e la consegna a un terzo (anche familiare) non sempre supplisce all'irregolarità.
- L'omessa pronuncia del giudice su una questione decisiva (es. nullità della notifica dell'avviso) costituisce vizio rilevabile in Cassazione e può portare alla cassazione per mancata assoluzione dei doveri decisori.
- La revocazione per errore di fatto ex art.391-bis c.p.c. è praticabile quando la Corte di legittimità abbia deciso sulla base di un fatto errato o inesistente acquisito agli atti (qui: assenza di istanza di trattazione che invece era stata depositata).
- L'assenza della relata o di sottoscrizione non invalida necessariamente una notifica eseguita tramite posta ordinaria; va sempre verificata la forma effettivamente adottata e la corrispondenza dell'indirizzo utilizzato con la residenza o sede del destinatario.
- La scelta di impugnare contestualmente atti presupposti e atti consequenziali è una facoltà del contribuente volta a tutelare i propri diritti procedurali senza dover entrare nel merito della pretesa tributaria.
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