Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione: Nacca sosteneva di essere stato detenuto piu a lungo rispetto alla pena definitiva perche la continuazione tra due episodi di tentata estorsione era stata riconosciuta solo successivamente (sentenze del 15/3/2011 e del 2/11/2015). La detenzione effettiva fu di 6 anni e 28 giorni mentre la pena complessiva definitiva risultava di 5 anni, 2 mesi e 28 giorni, con eccedenza di 10 mesi e 28 giorni. La Corte d'appello di Napoli respinse l'istanza ritenendo che il richiedente avesse concorso a causare la maggiore detenzione non avendo fornito, né in fase cautelare né nel giudizio di cognizione, elementi per ridimensionare la sua responsabilità, e facendo rilievo anche sulla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione. Nacca impugnò sostenendo che le scelte difensive e la rinuncia ai motivi di appello non costituiscono colpa grave imputabile, che la continuazione era stata richiesta in sede di GUP e che la valutazione della Corte d'appello circa la misura della detenzione era illogica.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. La Corte suprema ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente ricostruito i tempi e le vicende processuali che hanno portato al riconoscimento della continuazione, né abbia motivato in modo specifico l'esistenza di condotte del ricorrente configurabili come dolo o colpa grave causalmente connesse alla protrazione della detenzione. Ha precisato che elementi riferibili all'organizzazione del calcolo della pena non sono imputabili al detenuto e che inefficienze della difesa non sono automaticamente riconducibili alla colpa grave dell'imputato. La causa è stata quindi rimessa per nuova valutazione e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'articolo, nella parte che subordinava automaticamente il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.219/2008; oggi la riparazione e' ammessa anche ove vi sia condanna definitiva, salvo che il richiedente non abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
Corte Costituzionale, sentenza n.219/2008
Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della parte dell'art. 314 c.p.p. che condizionava il diritto alla riparazione al proscioglimento, affermando che la protrazione della custodia cautelare puo giustificare l'indennizzo anche in presenza di condanna definitiva, salvo che la detenzione sia derivata da condotte gravemente colpose o dolose del detenuto.
art. 81 c.p.
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al ricalcolo della pena per cumulazione/continuazione; la Corte di legittimità osserva che la rideterminazione della pena per effetto di calcoli normativi non puo essere imputata al detenuto come causa ostativa del diritto alla riparazione.
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa e' inviolabile; atti difensivi come la rinuncia ai motivi di gravame o il mantenimento di una posizione di negazione non possono essere automaticamente trasformati in colpa grave del difensore o dellimputato ai fini della negazione dell'indennizzo.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione e' possibile anche se il soggetto e' poi condannato in via definitiva: il diritto all'indennizzo non e' piu' automaticamente escluso dalla condanna finale a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.219/2008.
- Il diritto all'indennizzo viene escluso solo se e nella misura in cui si accerti che il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave alla adozione o alla protrazione della custodia; la semplice scelta difensiva di negare i fatti o di rinunciare a motivi di gravame non costituisce automaticamente colpa grave.
- Il giudice della riparazione deve ricostruire puntualmente la sequenza temporale dei provvedimenti e la genesi del riconoscimento della continuazione (o di altri istituti che hanno inciso sulla pena) per verificare l'esistenza di un nesso causale tra condotte dell'imputato e la detenzione eccedente.
- Eventuali rilievi tecnici o criteri di calcolo adottati in sede di determinazione della pena (ad es. aumento ex art. 81 c.p. per cumulo/continuazione) non sono, di per sé, elementi attribuibili all'imputato e non giustificano la negazione dell'indennizzo se non e' provata una sua condotta gravemente colposa.
- Le inefficienze della difesa tecnica non sono automaticamente ascrivibili al detenuto; il giudice deve distinguere tra comportamenti imputabili all'imputato e fatti estranei riconducibili alla rappresentanza tecnica.
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