Cassazione Civile, Ordinanza n. 19414/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi consortili richiesti per gli anni 1990-1999 in relazione a diversi immobili della Provincia di Piacenza: alcuni situati fuori dal centro abitato e altri ubicati nel centro urbano di Piacenza. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al rimborso per alcuni immobili, escludendolo per altri, sulla base dell’esistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica e di difesa idraulica. La Provincia ha proposto ricorso principale deducendo, da un lato, violazione delle norme sui contributi di bonifica e sul riparto di competenze tra consorzi e comuni, sostenendo che la raccolta e lo smaltimento delle acque rientrerebbero nei compiti comunali e che la contribuzione consortile determinerebbe una doppia imposizione; dall’altro, omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’inesistenza concreta dei benefici di scolo e difesa. Il Consorzio ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare il beneficio per gli immobili esclusi dalla contribuzione, mentre tale onere avrebbe dovuto gravare sulla Provincia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione di merito che, sulla base della consulenza tecnica e della valutazione del quadro probatorio, aveva distinto tra immobili per i quali il beneficio diretto e specifico non era dimostrato e immobili per i quali invece il beneficio era accertato, anche in ragione del vantaggio di scolo e di difesa idraulica nel centro urbano di Piacenza. La Corte ha ribadito che, in materia di contributi consortili, il beneficio può essere presunto in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica, ma resta sempre contestabile dal contribuente; nel caso concreto, la decisione di merito non aveva violato il riparto dell’onere probatorio e le censure tendevano in sostanza a rivalutare il merito e la consulenza tecnica, operazione non consentita in cassazione. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione delle norme sostanziali denunciate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per censurare un omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse stato invece esaminato e che la censura mirasse a una rivalutazione del merito.
artt. 10 ss. R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Regolano i contributi di bonifica; il contributo è dovuto in presenza di immobile nel comprensorio e di beneficio diretto e specifico.
art. 860 c.c.
Richiamato come base del principio per cui la contribuzione presuppone un vantaggio fondiario specifico per l’immobile.
art. 2697 c.c.
Regola il riparto dell’onere della prova; in materia di contributi di bonifica opera la presunzione di beneficio se vi sono perimetro di contribuenza e piano di classifica, salvo prova contraria del contribuente.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al giudice tributario di disapplicare il piano di classifica illegittimo e di avvalersi di poteri ufficiosi ove necessario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato per la declaratoria dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti soccombenti.
L. n. 228 del 2012
Richiamata quale legge modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
R.D. n. 368 del 1904
Richiamato nel ricorso quale normativa asseritamente violata in tema di acque e bonifica.
art. 23 Cost.
Richiamato nel ricorso quale parametro contro la pretesa di doppia imposizione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, l’obbligo contributivo presuppone che l’immobile sia incluso nel comprensorio o nel perimetro di contribuenza e che tragga dalle opere un beneficio diretto e specifico, strettamente inerente al fondo e idoneo a incrementarne il valore.
- Il beneficio richiesto ai fini della contribuzione non deve essere necessariamente individualizzato in modo esclusivo, ma può essere anche "generale" in senso tecnico; esso non coincide con un vantaggio meramente generico o riflesso, poiché deve comunque essere riferibile ai singoli fondi.
- La predisposizione di un perimetro di contribuenza e di un piano di classifica fa sorgere una presunzione di debenza del contributo; tuttavia tale presunzione può essere superata dal contribuente con specifica contestazione e prova contraria sulla mancanza del beneficio.
- Se il piano di classifica è specificamente contestato, torna applicabile la regola generale dell’art. 2697 c.c. e il Consorzio deve provare la sussistenza dei vantaggi fondiari posti a base della pretesa.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze tecniche di merito quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo puntuale sull’esistenza o meno del beneficio consortile.
- L’interdipendenza funzionale tra sistema fognario comunale e opere consortili non esclude, di per sé, la debenza dei contributi di bonifica ove le opere consortili abbiano comunque prodotto un vantaggio specifico agli immobili.
- Non sussiste una doppia imposizione rilevante solo perché coesistano rapporti economici distinti e autonomi relativi a servizi differenti, anche se funzionalmente collegati.
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