Cassazione Penale, Ordinanza n. 10379/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, resa in applicazione della pena concordata, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva recepito l'accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che le censure investivano, in sostanza, la determinazione della pena concordata e la sua motivazione, tema non deducibile in cassazione salvo il caso di pena determinata contra legem; tale ipotesi è stata esclusa perché il giudice di merito aveva correttamente recepito l'accordo tra le parti e calcolato la pena base, gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito nei limiti dell'intesa.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice di merito aveva accolto
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i motivi dedotti in ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione
invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio
base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014
precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che la censura sulla pena concordata non è proponibile in cassazione, salvo determinazione contra legem
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è deducibile la censura sulla congruità o determinazione della pena concordata, quando il giudice di merito l'abbia correttamente recepita.
- La contestazione è ammissibile solo se la pena sia stata determinata contra legem; in mancanza di tale evenienza, il ricorso è inammissibile.
- L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non consente di aggirare i limiti del controllo di legittimità sul patteggiamento quando le doglianze attengano sostanzialmente al trattamento sanzionatorio concordato.
- Quando il giudice indica in modo coerente pena base, aumenti per continuazione e riduzione per il rito, la motivazione è sufficiente a escludere il vizio denunciato in cassazione.
Come è indicizzato
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