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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10379/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, resa in applicazione della pena concordata, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva recepito l'accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che le censure investivano, in sostanza, la determinazione della pena concordata e la sua motivazione, tema non deducibile in cassazione salvo il caso di pena determinata contra legem; tale ipotesi è stata esclusa perché il giudice di merito aveva correttamente recepito l'accordo tra le parti e calcolato la pena base, gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito nei limiti dell'intesa.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice di merito aveva accolto

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    indica i motivi dedotti in ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura

  • Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014

    precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che la censura sulla pena concordata non è proponibile in cassazione, salvo determinazione contra legem

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è deducibile la censura sulla congruità o determinazione della pena concordata, quando il giudice di merito l'abbia correttamente recepita.
  • La contestazione è ammissibile solo se la pena sia stata determinata contra legem; in mancanza di tale evenienza, il ricorso è inammissibile.
  • L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non consente di aggirare i limiti del controllo di legittimità sul patteggiamento quando le doglianze attengano sostanzialmente al trattamento sanzionatorio concordato.
  • Quando il giudice indica in modo coerente pena base, aumenti per continuazione e riduzione per il rito, la motivazione è sufficiente a escludere il vizio denunciato in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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