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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2581/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP con riferimento ai capi di imputazione: capo 1) (violazione art. 416-bis c.p.) per insussistenza della gravità indiziaria e capo 10) (violazione artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis.1 c.p.) per insussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione del tribunale del riesame nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 10), sostenendo contrasto con decisioni adottate in procedimenti incidentali nei confronti di coindagati.

La decisione

La Corte ha preliminarmente valutato la persistenza dell'interesse del ricorrente all'impugnazione, essendo egli rimesso in libertà. Ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che l'interesse a impugnare dopo la cessazione della misura esiste solo se la censura riguarda la sussistenza della gravità indiziaria e se tale interesse è concreto e attuale ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Il ricorrente non ha dimostrato di voler utilizzare la pronuncia in vista di una futura domanda di equa riparazione (art. 314 c.p.p., comma 2) né ha evidenziato un interesse pratico e attuale collegato in modo causale al provvedimento impugnato. Inoltre, il rilievo fatto riguardava presunte contraddittorietà o illogicità della motivazione rispetto a decisioni su coindagati e non la completa insussistenza degli indizi; tale prospettazione non giustifica automaticamente l'interesse di cui all'art. 405, co. 1-bis. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che reprimere l'associazione di tipo mafioso; qui al centro della valutazione della gravità indiziaria per il capo 1). La Corte ricorda che la contestazione della gravità indiziaria può giustificare interesse all'impugnazione anche dopo la cessazione della detenzione.

  • artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv. c.p.

    Norme penali richiamate nei capi di imputazione (concorso di persone, aumento di pena, circostanze aggravanti, ecc.); rilevanti per la configurazione del reato contestato al capo 10).

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari richiamata a titolo esemplificativo in ordine alle condizioni di applicabilità.

  • art. 280 c.p.p.

    Norma sul regime delle misure cautelari; la Corte la richiama nel quadro delle condizioni di applicabilità delle misure.

  • art. 568 c.p.p.

    Stabilisce il requisito dell'interesse per l'ammissibilità dell'impugnazione: l'interesse deve essere concreto, diretto e attuale fino alla decisione; applicato anche ai provvedimenti de libertate.

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che il ricorrente, per invocare interesse a fini di futura riparazione, deve manifestare concretamente l'intenzione di utilizzare la pronuncia in tal senso e accertare l'assenza delle cause ostative previste dal comma 4.

  • art. 405 c.p.p.

    Prevede che una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi da parte della Corte di Cassazione vincola il P.M. a richiedere l'archiviazione salvo nuovi elementi acquisiti. La Corte ha precisato però che ciò non determina automaticamente un interesse concreto e attuale all'impugnazione da parte dell'indagato.

Massime di principio

  • Dopo la remissione in libertà l'interesse a impugnare un provvedimento de libertate sussiste solo se si contesta la sussistenza della gravità indiziaria e se l'interesse è concreto, diretto e attuale fino alla decisione (art. 568 c.p.p.).
  • La mera discrepanza motivazionale rispetto a valutazioni rese in altri procedimenti (es. coindagati) non costituisce di per sé un interesse pratico e attuale a impugnare se non è dimostrato l'effetto pratico immediato della pronuncia richiesta.
  • Se l'impugnazione è diretta a creare un titolo per una futura domanda di equa riparazione (art. 314 c.p.p.), il ricorrente deve espressamente dichiarare l'intenzione di utilizzare la pronuncia e dimostrare l'assenza delle cause ostative; altrimenti l'interesse può essere considerato meramente teorico.
  • La previsione che una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi vincoli il P.M. (art. 405, co. 1-bis) non automaticamente giustifica l'interesse all'impugnazione, perché la decisione del P.M. è subordinata all'assenza di nuovi elementi probatori.
  • Rischio di dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese (e sanzione) se non si provano gli elementi soggettivi e pratici dell'interesse all'impugnazione; quindi le impugnazioni contro provvedimenti de libertate richiedono una rappresentazione puntuale dell'effettivo pregiudizio che si intende rimuovere.

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