Corte di giustizia, Sentenza C-507/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024. — A contro Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Trattamento illecito dei dati – Violazione del diritto alla protezione dei dati personali – Nozione di “danno” – Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse – Ammissibilità – Principio di effettività – Valutazione della forma e del livello del risarcimento – Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del titolare del trattamento. — Causa C-507/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce ulteriormente la portata del diritto al risarcimento previsto dall'articolo 82 RGPD. Ribadisce che la violazione del regolamento, da sola, non equivale a un danno risarcibile, e che l'interessato deve provare un pregiudizio effettivo e il nesso causale. La Corte ammette che le scuse possano essere una forma di riparazione, se idonee a compensare integralmente il danno, ma esclude che l'atteggiamento o le ragioni del titolare possano ridurre il risarcimento sotto la soglia della piena compensazione.
Interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 1, RGPD: nozione di danno, ammissibilità delle scuse come forma di risarcimento e irrilevanza dell'atteggiamento/motivazione del titolare del trattamento nella quantificazione del risarcimento
La questione giuridica
Nel contesto di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, la Corte è chiamata a stabilire: 1) se il solo trattamento illecito dei dati personali, in quanto violazione del RGPD, possa integrare di per sé un "danno" ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1; 2) se la presentazione di scuse possa costituire, da sola, un risarcimento adeguato del danno immateriale, specie quando il ripristino della situazione precedente sia impossibile; 3) se, nel determinare forma e livello del risarcimento, possano rilevare l'atteggiamento e la motivazione del titolare del trattamento, così da giustificare un risarcimento inferiore al danno concretamente subito.
Principio di diritto
L'articolo 82, paragrafo 1, RGPD richiede cumulativamente una violazione del regolamento, un danno materiale o immateriale effettivamente subito e un nesso causale tra i due, sicché la sola violazione non basta a fondare il risarcimento; tuttavia, il diritto dell'Unione non osta a che il diritto nazionale preveda le scuse come forma di riparazione del danno immateriale, purché essa consenta una compensazione integrale del pregiudizio concretamente subito. Inoltre, nella liquidazione del risarcimento ex articolo 82 non possono essere presi in considerazione l'atteggiamento o la motivazione del titolare del trattamento per ridurre l'importo sotto il livello della piena compensazione, perché tali elementi appartengono alla logica sanzionatoria dell'articolo 83 e non alla funzione meramente compensativa dell'articolo 82.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 1, paragrafo 2, RGPD
- Articolo 4, punti 1, 7 e 12, RGPD
- Articolo 6, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 82, paragrafi 1 e 2, RGPD
- Articolo 83, paragrafo 2, RGPD
- Articolo 84, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 8, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Danno immateriale da trattamento illecito di dati personali e risarcimento ex articolo 82 RGPD
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Augstākā tiesa (Senāts), nell'ambito di una controversia tra un giornalista lettone e il centro nazionale per la tutela dei consumatori, relativa alla diffusione non autorizzata di un video contenente un'imitazione del ricorrente. Il giudice nazionale chiede alla Corte come debba essere interpretato l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla nozione di danno immateriale e alle modalità di riparazione.
Fatti e procedimento principale
Il PTAC aveva diffuso su diversi siti Internet un filmato realizzato nell'ambito di una campagna informativa sui rischi dell'acquisto di veicoli usati; nel video compariva un personaggio che imitava il ricorrente, senza il suo consenso. Nonostante l'opposizione dell'interessato, il filmato era rimasto online. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il comportamento del PTAC, ordinando la cessazione della diffusione, la pubblicazione di scuse pubbliche e il pagamento di EUR 100 per danno immateriale. In appello, la Corte amministrativa regionale aveva confermato l'illiceità del trattamento e l'ordine di scuse, ma aveva negato il risarcimento pecuniario, ritenendo non grave la violazione e valorizzando il fatto che l'ente avesse agito per finalità di interesse pubblico e per un'errata interpretazione di norme complesse.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda in sostanza:
- se la sola violazione del RGPD possa costituire di per sé un danno ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1;
- se, quando non sia possibile ripristinare la situazione precedente, la presentazione di scuse possa essere l'unica forma di risarcimento del danno immateriale;
- se, nel determinare la misura del risarcimento, possano essere considerate le circostanze soggettive del titolare del trattamento, come la finalità di interesse pubblico, l'assenza di dolo o le difficoltà interpretative.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, tra l'altro, il RGPD, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 2, che tutela i diritti e le libertà fondamentali, con specifico riferimento alla protezione dei dati personali;
- articolo 4, punti 1, 7 e 12, che definiscono, rispettivamente, dato personale, titolare del trattamento e violazione dei dati personali;
- articolo 6, paragrafo 1, sulla liceità del trattamento;
- articolo 82, paragrafi 1 e 2, sul diritto al risarcimento e sulla responsabilità;
- articolo 83, paragrafo 2, sui criteri per le sanzioni amministrative pecuniarie;
- articolo 84, paragrafo 1, sulle altre sanzioni. Sono inoltre richiamati i considerando 1, 75, 85, 146 e 148 del RGPD e l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Prima questione: la sola violazione del RGPD non basta
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza: il diritto al risarcimento ex articolo 82, paragrafo 1, presuppone cumulativamente tre condizioni, e cioè una violazione del RGPD, un danno subito e un nesso causale tra la violazione e il danno. Ne consegue che la mera violazione delle disposizioni del regolamento non è sufficiente a costituire, di per sé, un "danno" risarcibile. La Corte esclude quindi che il solo trattamento illecito possa automaticamente integrare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, anche se tale diritto fondamentale è garantito dalla Carta e dal RGPD.
Seconda questione: scuse come forma di risarcimento
La Corte osserva che il RGPD non disciplina le modalità di quantificazione del risarcimento, che restano di competenza dell'ordinamento nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Poiché l'articolo 82 ha funzione esclusivamente compensativa, il risarcimento deve essere pieno ed effettivo, ma non punitivo. In tale quadro, la Corte ammette che la presentazione di scuse possa costituire una forma di risarcimento, anche esclusiva, del danno immateriale, qualora il diritto nazionale lo preveda e purché tale misura sia idonea a compensare integralmente il pregiudizio concretamente subito. Questo vale anche quando il ripristino della situazione anteriore non sia possibile.
Terza questione: irrilevanza dell'atteggiamento e della motivazione del titolare
La Corte distingue nettamente tra la logica compensativa dell'articolo 82 e la logica sanzionatoria dell'articolo 83. I criteri relativi alla natura, gravità, durata, dolo o colpa, nonché alle circostanze attenuanti o aggravanti, rilevano per le sanzioni amministrative pecuniarie, non per il risarcimento del danno. Di conseguenza, l'atteggiamento e la motivazione del titolare del trattamento non possono essere presi in considerazione per ridurre il risarcimento al di sotto della piena compensazione del danno concretamente subito. Solo il danno effettivo dell'interessato rileva ai fini della liquidazione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una violazione del RGPD non è di per sé sufficiente a costituire un danno ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1;
- la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato del danno immateriale, purché consenta la piena compensazione del pregiudizio;
- l'atteggiamento e la motivazione del titolare del trattamento non possono essere utilizzati per ridurre il risarcimento rispetto al danno concretamente subito.
Principi affermati
La decisione conferma che il risarcimento ex articolo 82 RGPD è uno strumento di tutela risarcitoria, non sanzionatoria. Per ottenere il ristoro, l'interessato deve dimostrare un danno effettivo; al contempo, gli Stati membri possono prevedere forme non pecuniarie di riparazione, come le scuse, se idonee a ristabilire integralmente l'equilibrio leso. Restano invece estranei alla quantificazione del danno i profili soggettivi del comportamento del titolare, che appartengono alla disciplina delle sanzioni amministrative.
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