Corte di giustizia, Sentenza C-446/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024. — Maximilian Schrems contro Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente – Pubblicità personalizzata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio della limitazione della finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Principio della minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Dati relativi all’orientamento sessuale – Dati personali resi pubblici dall’interessato. — Causa C-446/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha precisato che il trattamento massivo e indifferenziato dei dati degli utenti di un social network per finalità di advertising profilato non è compatibile con il principio di minimizzazione dei dati. Ha inoltre escluso che una pubblica dichiarazione dell’interessato sul proprio orientamento sessuale elimini la protezione accordata ai dati sensibili o consenta di trattare ulteriori dati analoghi per pubblicità mirata. La pronuncia rafforza i limiti del modello pubblicitario basato sulla profilazione estesa degli utenti.
Tutela dei dati personali su social network: limiti al trattamento esteso dei dati per pubblicità mirata e irrilevanza della pubblica dichiarazione dell’interessato su un dato sensibile per autorizzare ulteriori trattamenti di dati analoghi.
La questione giuridica
Se, nel contesto di un social network online, il principio di minimizzazione dei dati consenta di aggregare, analizzare e trattare senza limiti temporali e senza distinzione tutti i dati personali disponibili per finalità di pubblicità mirata; e se la circostanza che l’interessato abbia reso pubblicamente noto il proprio orientamento sessuale consenta al gestore della piattaforma di trattare altri dati relativi a tale orientamento, anche raccolti da terzi e fuori dalla piattaforma, per pubblicità personalizzata.
Principio di diritto
Il RGPD osta a che una piattaforma di social network raccolga, aggreghi, analizzi ed elabori per pubblicità mirata, senza limite temporale e senza distinzione per tipologia, tutti i dati personali disponibili sull’interessato, perché ciò viola il principio di minimizzazione dei dati e integra un’ingerenza sproporzionata nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati. Inoltre, il fatto che una persona abbia reso pubblico in una tavola rotonda il proprio orientamento sessuale non autorizza il gestore della piattaforma a trattare altri dati relativi a tale orientamento, anche se ottenuti da terzi e fuori dalla piattaforma, per finalità di pubblicità personalizzata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 8
- Articolo 16, paragrafo 1, TFUE
Pubblicità mirata su social network, minimizzazione dei dati e dati sensibili
La Corte di giustizia, nella causa C-446/21, ha esaminato un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) nell’ambito di una controversia tra Maximilian Schrems e Meta Platforms Ireland Ltd relativa al trattamento dei dati personali su Facebook per finalità di pubblicità personalizzata.
Fatti e procedimento principale
Il giudice del rinvio ha descritto un modello di business fondato sulla pubblicità online mirata, basata sulla creazione di profili dettagliati degli utenti e sull’uso di dati raccolti sia all’interno sia all’esterno del social network tramite cookies, social plugins e pixels. Il sig. Schrems contestava la liceità del trattamento, sostenendo che il consenso raccolto tramite le condizioni generali non fosse valido e che Meta trattasse anche dati sensibili, in particolare relativi all’orientamento sessuale e alle convinzioni politiche.
Questioni pregiudiziali mantenute dalla Corte
Dopo la sentenza Meta Platforms e a. (C-252/21), il giudice del rinvio ha ritirato la prima e la terza questione. Sono rimaste:
- la seconda, relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD e al principio di minimizzazione dei dati;
- la quarta, relativa all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), RGPD e all’eventuale effetto di una dichiarazione pubblica dell’interessato sul proprio orientamento sessuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 9, 13 e 25 del RGPD, oltre ai considerando 1, 4, 39, 42, 43, 50 e 51. Vengono inoltre evocati gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16, paragrafo 1, TFUE.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione: minimizzazione dei dati
La Corte ricorda che i principi dell’articolo 5 RGPD si applicano cumulativamente e che il principio di minimizzazione impone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. In applicazione anche dell’articolo 25, paragrafo 2, il titolare deve trattare per impostazione predefinita solo i dati necessari per ciascuna specifica finalità.
La Corte afferma che un trattamento come quello descritto dal giudice nazionale, che riguarda dati raccolti su Facebook e fuori da Facebook, anche tramite tracciamento su siti e app terzi, è particolarmente esteso e ha un notevole impatto sulla sfera privata dell’utente. Per questa ragione:
- la conservazione illimitata dei dati per finalità pubblicitarie è sproporzionata;
- l’utilizzo indifferenziato di tutti i dati personali disponibili, senza distinzione per natura o sensibilità, non è proporzionato;
- il giudice nazionale deve comunque verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi rilevanti, la ragionevolezza del periodo di conservazione.
Ragionamento della Corte sulla quarta questione: dati manifestamente resi pubblici
La Corte precisa che l’articolo 9, paragrafo 1, RGPD vieta in linea di principio il trattamento di categorie particolari di dati personali, tra cui quelli relativi all’orientamento sessuale. L’eccezione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è di stretta interpretazione e richiede che l’interessato abbia reso il dato "manifestamente pubblico" con un atto esplicito e positivo.
Nel caso concreto, la dichiarazione resa in una tavola rotonda aperta al pubblico potrebbe, in astratto, integrare una divulgazione manifesta del dato relativo all’orientamento sessuale, ma ciò non implica che:
- tutti gli altri dati relativi allo stesso orientamento escano dalla protezione dell’articolo 9, paragrafo 1;
- la piattaforma sia autorizzata a trattare ulteriori dati sensibili analoghi, anche se raccolti da terzi o fuori dalla piattaforma;
- la pubblica dichiarazione valga come consenso al trattamento ex articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD osta al trattamento indifferenziato e senza limiti temporali di tutti i dati personali disponibili per pubblicità mirata;
- l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), RGPD non consente di trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale dell’interessato, raccolti anche da terzi e fuori dalla piattaforma, solo perché egli abbia pubblicamente parlato del proprio orientamento sessuale.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma che i social network non possono fondare la pubblicità comportamentale su una raccolta e profilazione generalizzata dei dati degli utenti. Per gli operatori, ciò impone una verifica rigorosa di proporzionalità, necessità e limitazione delle finalità, nonché una gestione molto prudente dei dati sensibili e delle eventuali informazioni rese pubbliche dall’utente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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