Corte di giustizia, Sentenza C-541/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Repubblica di Lituania e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Primo pacchetto di misure sulla mobilità (“Pacchetto mobilità”) – Regolamento (UE) 2020/1054 – Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali – Interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e settimanali – Organizzazione dell’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare ogni tre o quattro settimane, a seconda dei casi, al loro luogo di residenza o alla sede di attività del datore di lavoro per iniziare o effettuare il loro periodo di riposo settimanale regolare o compensativo – Divieto di riposo settimanale regolare o compensativo a bordo del veicolo – Termine per l’installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione (V2) – Data di entrata in vigore – Regolamento (UE) 2020/1055 – Condizioni relative al requisito di stabilimento – Obbligo relativo al ritorno dei veicoli alla sede di attività nello Stato membro di stabilimento – Obbligo relativo al numero di veicoli e di conducenti che hanno normalmente come base la sede di attività nello Stato membro di stabilimento – Cabotaggio – Periodo di attesa di quattro giorni per il cabotaggio – Deroga relativa al cabotaggio nel quadro di operazioni di trasporto combinato – Direttiva (UE) 2020/1057 – Norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada – Termine di recepimento – Mercato interno – Regime specifico applicabile alla libera prestazione dei servizi di trasporto – Politica comune dei trasporti – Articoli 91 e 94 TFUE – Libertà fondamentali – Principio di proporzionalità – Valutazione d’impatto – Principi della parità di trattamento e di non discriminazione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Tutela dell’ambiente – Articolo 11 TFUE – Consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni. — Cause riunite C-541/20 – C-555/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, riunite numerose cause promosse da Stati membri contro il pacchetto mobilità, ha annullato solo una parte del regolamento 2020/1055: l’obbligo di ritorno dei veicoli alla sede di attività ogni otto settimane. Ha invece respinto le censure contro le regole sui riposi e sui tachigrafi del regolamento 2020/1054, contro il periodo di attesa e le altre misure sul cabotaggio del regolamento 2020/1055, e contro la direttiva 2020/1057 sul distacco dei conducenti. Il punto centrale della decisione è che il legislatore dell’Unione non aveva prodotto dati sufficienti a dimostrare la proporzionalità dell’obbligo di ritorno dei veicoli, mentre per le altre misure ha operato un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra protezione sociale, concorrenza leale, sicurezza stradale e mercato interno.
Annullamento parziale del regolamento 2020/1055 sul requisito di stabilimento: illegittimo l’obbligo di ritorno dei veicoli ogni otto settimane, mentre sono respinti gli altri ricorsi del pacchetto mobilità
La questione giuridica
Nei ricorsi diretti contro gli atti del primo pacchetto mobilità, la Corte è stata chiamata a stabilire se fossero illegittime: (i) le nuove regole sui riposi dei conducenti e sul tachigrafo del regolamento 2020/1054; (ii) il nuovo requisito di stabilimento e le restrizioni al cabotaggio del regolamento 2020/1055; (iii) le norme speciali sul distacco dei conducenti della direttiva 2020/1057. Le principali censure riguardavano proporzionalità, certezza del diritto, parità di trattamento/non discriminazione, corretta base giuridica, libertà fondamentali, tutela dell’ambiente, obblighi di consultazione e, per la direttiva, la coerenza con la direttiva 96/71/CE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il legislatore dell’Unione, nel regolamento 2020/1055, non ha sufficientemente dimostrato di aver valutato la proporzionalità dell’obbligo imposto alle imprese di trasporto di far rientrare i veicoli nella sede di attività nello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane; per questo motivo ha annullato l’articolo 1, punto 3, nella parte in cui inserisce l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1071/2009. Per il resto, la Corte ha respinto tutte le altre censure: ha ritenuto legittime le nuove regole sui riposi dei conducenti e sui tachigrafi, il divieto di riposo settimanale regolare o compensativo a bordo del veicolo, il periodo di attesa per il cabotaggio, la facoltà degli Stati membri di limitare l’uso abusivo del trasporto combinato e, in linea generale, la disciplina speciale del distacco dei conducenti, affermando che tali misure rientrano nell’ampio margine discrezionale del legislatore della politica comune dei trasporti e non sono manifestamente sproporzionate né discriminatorie.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 90 TFUE
- Articolo 91 TFUE
- Articolo 94 TFUE
- Articolo 95 TFUE
- Articolo 11 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 58 TFUE
- Articolo 91, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 91, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 151 TFUE
- Articolo 191 TFUE
- Articolo 208, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 297, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 96/71/CE
- Direttiva 2014/67/UE
- Direttiva 2018/957
- Direttiva (UE) 2020/1057
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Regolamento (UE) n. 165/2014
- Regolamento (UE) 2020/1054
- Regolamento (UE) 2020/1055
- Direttiva 92/106/CEE
- Regolamento (CE) n. 1071/2009
- Regolamento (CE) n. 1072/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228
- Accordo interistituzionale 'Legiferare meglio' del 13 aprile 2016
- Regolamento (UE) 2018/842
- Direttiva (UE) 2016/2284
- Direttiva 2008/50/CE
- Regolamento (UE) 2021/1119
- Accordo di Parigi
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
- Protocollo di Kyoto
- Accordo AETR
Pacchetto mobilità: annullamento parziale del regolamento 2020/1055
La pronuncia riguarda una serie di ricorsi di annullamento proposti da diversi Stati membri contro tre atti del primo pacchetto mobilità: il regolamento (UE) 2020/1054, il regolamento (UE) 2020/1055 e la direttiva (UE) 2020/1057. La Corte, riunite le cause, ha esaminato separatamente le censure relative a orario di guida e riposo, stabilimento/cabotaggio e distacco dei conducenti nel trasporto su strada.
Contesto normativo e oggetto dei ricorsi
Gli atti impugnati intervengono su un settore già disciplinato dal regolamento n. 561/2006 sui tempi di guida e riposo, dal regolamento n. 165/2014 sui tachigrafi, dal regolamento n. 1071/2009 sul requisito di stabilimento, dal regolamento n. 1072/2009 sul cabotaggio e dalla direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. Gli Stati ricorrenti contestavano soprattutto l’introduzione del divieto di riposo settimanale regolare o compensativo a bordo del veicolo, l’obbligo di ritorno dei veicoli alla sede di attività nello Stato di stabilimento, il periodo di attesa di quattro giorni per il cabotaggio e la nuova disciplina settoriale del distacco dei conducenti.
Regolamento 2020/1054: riposi dei conducenti e tachigrafi
La Corte ha respinto le censure contro il divieto di riposo settimanale regolare o compensativo a bordo del veicolo e contro l’obbligo per le imprese di organizzare il ritorno del conducente alla sede di attività o al luogo di residenza ogni tre o quattro settimane. Ha interpretato l’obbligo come rivolto alle imprese, non ai conducenti, e ha affermato che la misura lascia al lavoratore la libertà di scegliere dove fruire del riposo. Ha inoltre ritenuto che il legislatore avesse sufficienti dati per valutare la proporzionalità del divieto di riposo a bordo e che la misura non eccedesse quanto necessario per migliorare condizioni di lavoro e sicurezza stradale.
Regolamento 2020/1054: tachigrafi intelligenti V2
Per l’anticipo della scadenza per installare i tachigrafi intelligenti di seconda generazione, la Corte ha respinto le censure dell’Ungheria. Ha considerato che il legislatore disponeva di studi e dati economici sufficienti, anche se non inseriti in una nuova valutazione d’impatto, e che il termine previsto non violava né la certezza del diritto né il legittimo affidamento.
Regolamento 2020/1054: decisione sulle censure ambientali e di mercato
Le doglianze basate su libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, concorrenza, tutela dell’ambiente e articoli 91 e 94 TFUE sono state respinte. La Corte ha ribadito che, nel settore dei trasporti, la libera prestazione dei servizi è disciplinata dall’articolo 58 TFUE e che il legislatore dell’Unione gode di un ampio margine di discrezionalità nella politica comune dei trasporti. Ha anche escluso che le misure contestate producessero effetti ambientali tali da violare l’articolo 11 TFUE o gli impegni internazionali dell’Unione.
Regolamento 2020/1055: annullamento dell’obbligo di ritorno dei veicoli
Il punto decisivo della sentenza riguarda l’articolo 1, punto 3, del regolamento 2020/1055, nella parte in cui inserisce nell’articolo 5 del regolamento n. 1071/2009 l’obbligo di organizzare il ritorno dei veicoli alla sede di attività nello Stato membro di stabilimento entro otto settimane. La Corte ha ritenuto che il Parlamento e il Consiglio non avessero dimostrato di aver esercitato in modo effettivo il loro potere discrezionale sulla base di dati chiari e sufficienti: la documentazione richiamata non riguardava direttamente quella misura oppure non consentiva di valutarne adeguatamente gli effetti economici, sociali e ambientali. Per questo motivo, ha annullato tale disposizione.
Regolamento 2020/1055: periodo di attesa nel cabotaggio e cabotaggio combinato
La Corte ha invece respinto le censure contro il periodo di attesa di quattro giorni introdotto per il cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante. Ha ritenuto che la misura fosse idonea a contrastare pratiche di cabotaggio sistematico e a preservare il carattere temporaneo del cabotaggio, senza risultare manifestamente sproporzionata. Ha escluso violazioni della parità di trattamento, della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi, dell’articolo 91, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 94 TFUE e delle norme ambientali. Analogamente, ha respinto la censura contro la deroga per il trasporto combinato prevista dall’articolo 2, punto 5, lettera b), ritenendo che la misura mirasse a evitare l’abuso dell’esenzione del trasporto combinato e fosse sostenuta da dati istruttori sufficienti.
Direttiva 2020/1057: disciplina speciale del distacco dei conducenti
La Corte ha ritenuto legittima la direttiva 2020/1057, che introduce una disciplina settoriale per il distacco dei conducenti nel trasporto su strada distinguendo tra trasporto bilaterale, cross-trade, transito, trasporto combinato e cabotaggio. Ha affermato che il legislatore ha perseguito un equilibrio tra protezione sociale dei conducenti, concorrenza leale e libertà di prestazione dei servizi di trasporto, basandosi sul criterio del collegamento sufficiente con lo Stato membro ospitante. Le censure per violazione della direttiva 96/71/CE, della proporzionalità, del principio di non discriminazione, degli articoli 91 e 94 TFUE, delle libertà fondamentali e dell’articolo 11 TFUE sono state respinte.
Direttiva 2020/1057: trasporto bilaterale, cross-trade, transito e trasporto combinato
Secondo la Corte, il trasporto bilaterale è strettamente legato allo Stato membro di stabilimento e quindi può essere escluso dal regime di distacco; il transito non presenta un collegamento sufficiente con lo Stato attraversato; il cabotaggio, al contrario, comporta un collegamento sufficiente con lo Stato ospitante e quindi il distacco si applica; il trasporto combinato segue una logica analoga, con esenzione limitata ai soli tragitti stradali che, considerati singolarmente, sono operazioni bilaterali. Questa ricostruzione è stata considerata coerente con la giurisprudenza precedente, in particolare con la sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging.
Termine di recepimento della direttiva 2020/1057
La Corte ha infine respinto il ricorso della Polonia contro il termine di recepimento di 18 mesi fissato dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2020/1057. Ha giudicato che il termine era conforme al principio di certezza del diritto e proporzionato, anche alla luce del punto 42 dell’accordo interistituzionale 'Legiferare meglio', e che l’articolo 94 TFUE non era pertinente, poiché la disposizione non disciplina prezzi o condizioni di trasporto ma solo i criteri di applicazione delle norme sul distacco.
Esito finale
La Corte ha annullato soltanto la disposizione del regolamento 2020/1055 relativa al ritorno dei veicoli ogni otto settimane alla sede di attività nello Stato membro di stabilimento. Tutto il resto del pacchetto mobilità è stato confermato, inclusa la disciplina sui riposi dei conducenti, il divieto di riposo settimanale a bordo, il regime del tachigrafo V2, il periodo di attesa per il cabotaggio, la facoltà sugli abusi nel trasporto combinato e la direttiva 2020/1057 sul distacco dei conducenti.
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