Corte di giustizia, Sentenza C-237/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024. — Mylan IRE Healthcare Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 141/2000 – Medicinali orfani – Articoli 3 e 8 – Nozione di “beneficio significativo” – Nozione di “clinicamente superiore” – Regolamento (CE) n. 847/2000 – Articolo 3 – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Tobramycin VVB – Periodo di esclusiva di mercato del medicinale Tobi Podhaler, contenente il principio attivo tobramicina – Deroga a tale esclusiva di mercato. — Causa C-237/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Mylan contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di autorizzare il Tobramycin VVB, nonostante l’esclusiva di mercato del Tobi Podhaler. Viene chiarito che la "superiorità clinica" ai fini della deroga all’esclusiva dei medicinali orfani può risultare da uno solo dei criteri previsti dalla normativa di applicazione. La Corte conferma anche che la motivazione del Tribunale sulla maggiore sicurezza per una parte considerevole della popolazione target era sufficiente e che alcune contestazioni miravano solo a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
Impugnazione sul significato di "clinicamente superiore" ai fini della deroga all’esclusiva di mercato dei medicinali orfani e sulla sufficienza della motivazione della Commissione nella concessione dell’AIC del Tobramycin VVB.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nell’interpretare la nozione di "clinicamente superiore" di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 141/2000, ritenendo che sia sufficiente soddisfare uno solo dei criteri previsti dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 847/2000, e se avesse inoltre motivato in modo sufficiente la conclusione secondo cui il Tobramycin VVB era più sicuro del Tobi Podhaler per una frazione considerevole della popolazione target.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la nozione di "clinicamente superiore" di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 141/2000, come definita dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 847/2000, è costruita su criteri alternativi e non cumulativi: è sufficiente dimostrare uno solo tra maggiore efficacia, maggiore sicurezza per una frazione considerevole della popolazione target o, in casi eccezionali, sensibile contributo alla diagnosi o cura. È quindi legittimo valutare la maggiore sicurezza con riferimento al sottoinsieme di popolazione interessato, senza richiedere un bilancio globale rischi/benefici dell’intera popolazione target. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e che le censure della ricorrente sulla ponderazione delle prove tendessero in realtà a una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di impugnazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 141/2000
- Regolamento (CE) n. 847/2000
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Direttiva 2001/83/CE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione sulla nozione di "clinicamente superiore" nei medicinali orfani
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Mylan IRE Healthcare Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di concedere l’AIC del medicinale Tobramycin VVB, nonostante l’esclusiva di mercato di cui beneficiava il Tobi Podhaler. La controversia si inserisce nel sistema dei medicinali orfani disciplinato dal regolamento n. 141/2000 e dal regolamento di applicazione n. 847/2000.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 1999 era stata concessa un’AIC al Tobi, contenente tobramicina, per il trattamento dell’infezione polmonare nei pazienti affetti da fibrosi cistica. Nel 2003 il medicinale Tobramycin (polvere per inalazione) aveva ottenuto la designazione di medicinale orfano sulla base del beneficio significativo rispetto alle terapie esistenti, incluso il Tobi. Successivamente, nel 2011, la Commissione aveva concesso l’AIC del Tobi Podhaler, che aveva beneficiato dell’esclusiva di mercato decennale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 141/2000.
Nel 2014 VVB UAB aveva chiesto l’AIC per Tobramycin VVB, medicinale simile al Tobi Podhaler e con le stesse indicazioni terapeutiche, chiedendo una deroga all’esclusiva di mercato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 141/2000. Il CHMP dell’EMA aveva espresso parere scientifico favorevole, ritenendo il medicinale clinicamente superiore per una parte considerevole della popolazione target, in ragione della maggiore sicurezza. Sulla base di tale parere, la Commissione aveva adottato la decisione controversa del 4 aprile 2016.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Novartis Europharm, poi sostituita da Mylan per effetto del trasferimento dell’AIC del Tobi Podhaler, aveva impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale, deducendo principalmente una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 141/2000 e un difetto di diligenza. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, affermando in particolare che le nozioni di "beneficio significativo" e di "clinicamente superiore" sono distinte ma si fondano sugli stessi criteri di valutazione; che tali criteri non sono cumulativi; e che, nel caso concreto, la Commissione non aveva commesso errore manifesto nel ritenere che Tobramycin VVB fosse clinicamente superiore al Tobi Podhaler per una frazione considerevole della popolazione target.
Questioni sottoposte alla Corte
In sede di impugnazione, Mylan articolava due motivi principali:
- errore di diritto nell’interpretazione della nozione di "clinicamente superiore" di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 141/2000;
- difetto di motivazione della conclusione secondo cui Tobi e Tobramycin VVB erano più sicuri del Tobi Podhaler per una frazione considerevole della popolazione target.
La Commissione sosteneva l’irricevibilità del primo motivo, ritenendo che fosse una mera reiterazione delle censure già dedotte in primo grado.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 141/2000, in particolare gli articoli 1, 3 e 8;
- il regolamento (CE) n. 847/2000, in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, lettera d);
- il regolamento (CE) n. 726/2004, come base dell’AIC del Tobi Podhaler;
- la direttiva 2001/83/CE, richiamata nel contesto della decisione controversa;
- l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e le disposizioni del regolamento di procedura sulla ricevibilità e sulle spese.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità: un’impugnazione non può limitarsi a riprodurre i motivi di primo grado, ma è ricevibile quando contesta l’interpretazione giuridica adottata dal Tribunale.
Nel merito, la Corte afferma che il testo dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 847/2000 è chiaro: la superiorità clinica può essere dimostrata in base a uno solo dei criteri elencati, poiché essi sono collegati dalla congiunzione "oppure". Ne consegue che non è necessario un apprezzamento globale di tutti i criteri né un bilancio complessivo rischi/benefici per l’intera popolazione target.
La Corte distingue inoltre correttamente tra:
- la nozione di "beneficio significativo", rilevante per la designazione di medicinale orfano e legata, nel caso del contributo sensibile alla cura del paziente, a una valutazione globale di efficacia, sicurezza e rapporto rischi/benefici;
- la nozione di "clinicamente superiore", rilevante per la deroga all’esclusiva di mercato e valutabile anche con riferimento a un sottoinsieme della popolazione target.
Pertanto, è legittimo concludere che un medicinale sia clinicamente superiore per una frazione considerevole della popolazione se, per tale sottogruppo, presenta una maggiore sicurezza rispetto al medicinale orfano già autorizzato.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
La Corte ricorda che la motivazione della sentenza del Tribunale può essere anche implicita, purché consenta alle parti di comprendere le ragioni della decisione e alla Corte di esercitare il controllo di legittimità.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva indicato che gli studi presi in considerazione mostravano una maggiore incidenza di tosse nei pazienti trattati con Tobi Podhaler rispetto a quelli trattati con Tobi o Tobramycin VVB, e che tale effetto avverso interessava una frazione considerevole della popolazione target. Il Tribunale aveva anche spiegato perché non fosse decisivo il solo dato del tasso di interruzione della terapia pari al 3,9%, ritenendo che l’intolleranza potesse riguardare anche pazienti che non avevano interrotto il trattamento.
La Corte osserva che le contestazioni di Mylan sulla pertinenza di altri dati clinici tendevano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove, attività riservata al Tribunale e non sindacabile in impugnazione salvo snaturamento, non dedotto nel caso di specie.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conseguentemente, Mylan è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione, dalla VVB e dall’EMA.
Principio affermato
La superiorità clinica di un medicinale simile a un medicinale orfano può essere dimostrata anche solo sulla base di uno dei criteri alternativi previsti dalla normativa di applicazione, senza necessità di una valutazione globale di tutti i criteri o dell’intera popolazione target. La maggiore sicurezza può essere accertata con riferimento a una frazione considerevole della popolazione interessata, ed è sufficiente una motivazione che renda comprensibili le ragioni della valutazione scientifica, restando inammissibile in impugnazione la mera contestazione del merito dell’apprezzamento probatorio.
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