Corte di giustizia, Sentenza C-779/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario). — Impugnazione – Azione esterna – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra – Accordo relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo – Atto di conclusione – Violazioni fatte valere del diritto internazionale a causa dell’applicabilità del secondo accordo al territorio del Sahara occidentale – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Legittimazione ad agire – Requisito in base al quale il ricorrente deve essere, in taluni casi, direttamente ed individualmente interessato dal provvedimento controverso – Principio dell’effetto relativo dei trattati – Principio di autodeterminazione – Territori non autonomi – Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite – Potere discrezionale del Consiglio dell’Unione europea – Diritto internazionale consuetudinario – Principi generali del diritto dell’Unione – Consenso del popolo di un territorio non autonomo avente diritto all’autodeterminazione in quanto soggetto terzo rispetto ad un accordo internazionale. — Cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha respinto le impugnazioni proposte da Commissione e Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2019/217 relativa alla conclusione dell'accordo UE-Marocco sui prodotti agricoli e della pesca applicato anche al Sahara occidentale. La Corte ha confermato che il Fronte Polisario è ricevibile e che la decisione incide direttamente e individualmente sulla posizione del popolo saharawi. Ha però corretto parte della motivazione del Tribunale sulla forma del consenso, chiarendo che esso può essere anche presunto, ma nel caso concreto non risultava acquisito; ha quindi mantenuto gli effetti della decisione per dodici mesi.
Impugnazioni contro l'annullamento della decisione del Consiglio di conclusione dell'accordo UE-Marocco che estende ai prodotti del Sahara occidentale le preferenze tariffarie: legittimazione del Fronte Polisario, consenso del popolo saharawi e compatibilità con il diritto internazionale
La questione giuridica
Se il Fronte Polisario fosse legittimato ad agire contro la decisione 2019/217; se fosse direttamente e individualmente interessato da tale decisione; se il Tribunale avesse correttamente ritenuto che il Consiglio non potesse concludere l'accordo senza il consenso del popolo del Sahara occidentale; e se il diritto internazionale consuetudinario, in particolare il principio di autodeterminazione e quello dell'effetto relativo dei trattati, fosse invocabile per sindacare la validità della decisione di conclusione dell'accordo.
Principio di diritto
La Corte respinge le impugnazioni e conferma l'annullamento della decisione 2019/217, ma mantiene i suoi effetti per dodici mesi per ragioni di certezza del diritto. Essa afferma che il Fronte Polisario ha capacità di stare in giudizio e che è direttamente e individualmente interessato dalla decisione, poiché rappresenta, ai fini del giudizio, il popolo del Sahara occidentale titolare del diritto all'autodeterminazione. La Corte precisa inoltre che, quando l'Unione conclude un accordo internazionale applicabile a un territorio non autonomo in cui si estendono le preferenze tariffarie, il consenso del popolo titolare del diritto all'autodeterminazione è necessario; tuttavia, nel caso di specie, le consultazioni svolte non consentivano di presumere tale consenso perché l'accordo non conferiva un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile al popolo saharawi con adeguate garanzie e meccanismi di controllo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 207 TFUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 3, paragrafo 5, TUE
- Articolo 21, paragrafo 1, TUE
- Articolo 21, paragrafo 2, TUE
- Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (articoli 3, 29, 34, 35, 36)
- Accordo euromediterraneo UE-Marocco del 1996, in particolare articoli 1, 16 e 94
- Accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 relativo ai protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione
- Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio
- Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Risoluzione 2229 (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Risoluzione 34/37 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Risoluzione 35/19 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
- Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sahara occidentale, incluse le risoluzioni 380 (1975) e 2703 (2023)
Impugnazioni contro la decisione di conclusione dell'accordo UE-Marocco applicabile al Sahara occidentale
La sentenza riguarda due impugnazioni, proposte rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio, contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione (UE) 2019/217 di conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. L'accordo modificava i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione UE-Marocco e estendeva, di fatto, le preferenze tariffarie ai prodotti originari del Sahara occidentale.
Contesto fattuale e internazionale
La Corte ricostruisce il quadro del Sahara occidentale come territorio non autonomo ai sensi dell'articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite, inserito nell'elenco ONU dei territori non autonomi e oggetto di un processo di decolonizzazione non concluso. Richiama il parere consultivo della CIG del 1975, le risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza, nonché il ruolo del Fronte Polisario come movimento di liberazione e interlocutore nel processo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Il Fronte Polisario aveva impugnato la decisione 2019/217 dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo aveva respinto le eccezioni di irricevibilità e aveva annullato la decisione ritenendo, in sostanza, che il Consiglio non avesse correttamente applicato i requisiti derivanti dal principio di autodeterminazione e dal principio dell'effetto relativo dei trattati, in particolare quanto al consenso del popolo del Sahara occidentale. Il Tribunale aveva inoltre mantenuto gli effetti dell'atto annullato.
Capacità di stare in giudizio del Fronte Polisario
La Corte conferma che il Fronte Polisario possiede una capacità di stare in giudizio sufficiente ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Sottolinea che la nozione di "persona giuridica" non va interpretata restrittivamente e che l'entità può essere ammessa quando dispone di una sufficiente esistenza giuridica internazionale, partecipa al processo politico internazionale pertinente e intrattiene relazioni giuridiche a livello internazionale. Il fatto che non sia una persona giuridica secondo il diritto interno di uno Stato membro è irrilevante.
Interesse diretto e individuale
La Corte approva la conclusione del Tribunale secondo cui il Fronte Polisario è direttamente e individualmente interessato dalla decisione. La decisione di conclusione dell'accordo produce effetti giuridici nell'ordinamento dell'Unione e, nel caso concreto, incide sulla situazione giuridica del popolo del Sahara occidentale, titolare del diritto all'autodeterminazione. L'inclusione espressa del Sahara occidentale nella sfera di applicazione dell'accordo distingue tale popolo da ogni altra persona o entità e giustifica la legittimazione del Fronte Polisario a rappresentarlo ai fini del ricorso.
Invocabilità del diritto internazionale
La Corte afferma che il giudice dell'Unione può sindacare, in sede di ricorso di annullamento, la compatibilità di un accordo internazionale concluso dall'Unione con le norme di diritto internazionale che vincolano l'Unione. Di conseguenza, il principio di autodeterminazione e quello dell'effetto relativo dei trattati possono essere invocati per contestare la validità della decisione di conclusione dell'accordo. Viene quindi respinto l'argomento secondo cui il controllo sarebbe limitato ai soli errori manifesti di valutazione.
Consenso del popolo del Sahara occidentale
La Corte conferma che, poiché l'accordo era destinato ad applicarsi sul territorio del Sahara occidentale, il consenso del popolo titolare del diritto all'autodeterminazione costituiva una condizione per la validità della decisione. Tuttavia, corregge il Tribunale su un punto: il diritto internazionale non esige una forma particolare di consenso e, in determinate circostanze, il consenso può essere presunto.
La Corte precisa che il consenso può presumersi solo se:
- l'accordo non crea obblighi per il popolo interessato;
- l'accordo conferisce al popolo un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile, commisurato allo sfruttamento delle risorse naturali;
- tale beneficio è accompagnato da garanzie di sviluppo sostenibile;
- è previsto un meccanismo di controllo periodico dell'effettività dei vantaggi.
Nel caso concreto, la Corte rileva che tali condizioni non ricorrevano: l'accordo non prevedeva un beneficio del genere per il popolo saharawi e dunque il consenso non poteva essere presunto. Le consultazioni effettuate dalla Commissione e dal SEAE riguardavano le "popolazioni interessate" e non il "popolo" titolare del diritto all'autodeterminazione, e quindi non bastavano a soddisfare il requisito internazionale rilevante.
Esito delle impugnazioni e mantenimento degli effetti
Pur respingendo le impugnazioni, la Corte corregge in parte la motivazione del Tribunale ma conferma il dispositivo di annullamento della decisione 2019/217. Per evitare conseguenze negative gravi sull'azione esterna dell'Unione e sulla certezza del diritto degli impegni internazionali, dispone il mantenimento degli effetti della decisione annullata per dodici mesi dalla pronuncia della sentenza.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il popolo di un territorio non autonomo è un soggetto terzo rispetto agli accordi che incidono sul suo diritto all'autodeterminazione;
- il consenso di tale popolo è necessario quando un accordo UE-terzo si applica al territorio non autonomo interessato;
- il consenso può essere presunto solo in presenza di vantaggi sostanziali e verificabili per il popolo e di adeguate garanzie e controlli;
- il diritto internazionale consuetudinario può essere invocato per sindacare la validità degli atti dell'Unione nella conclusione di accordi internazionali.
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