Corte di giustizia, Sentenza C-778/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario). — [Come rettificato con ordinanza del 15 gennaio 2025] Impugnazione – Azione esterna – Accordi internazionali – Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco – Decisione relativa alla conclusione di tale accordo e del suo protocollo di attuazione – Violazioni del diritto internazionale fatte valere a causa dell’applicabilità di detto accordo alle acque adiacenti al Sahara occidentale – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Legittimazione ad agire – Requisito in base al quale il ricorrente deve essere, in taluni casi, direttamente ed individualmente interessato dal provvedimento controverso – Principio dell’effetto relativo dei trattati – Principio di autodeterminazione – Territori non autonomi – Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite – Potere discrezionale del Consiglio dell’Unione europea – Diritto internazionale consuetudinario – Principi generali del diritto dell’Unione – Consenso del popolo di un territorio non autonomo avente diritto all’autodeterminazione in quanto soggetto terzo rispetto ad un accordo internazionale. — Cause riunite C-778/21 P e C-798/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione respinge le impugnazioni della Commissione e del Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2019/441 sull’accordo di pesca UE-Marocco. La Corte conferma che il popolo del Sahara occidentale, rappresentato ai fini della causa dal Fronte Polisario, è titolare di diritti che possono essere incisi dall’accordo e che il suo consenso è necessario. Tuttavia precisa anche che il consenso può, in astratto, essere presunto solo in presenza di specifiche garanzie sostanziali, mancanti nel caso di specie.
Impugnazioni respinte: il consenso del popolo del Sahara occidentale è requisito necessario per la validità della decisione UE che approva l’accordo di pesca con il Marocco nella parte applicabile alle acque adiacenti al Sahara occidentale, ma nel caso concreto tale consenso non è stato accertato tramite le consultazioni svolte.
La questione giuridica
Se il Fronte Polisario fosse legittimato e processualmente abilitato a impugnare la decisione del Consiglio 2019/441; se fosse direttamente e individualmente interessato da tale decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; se il diritto internazionale consuetudinario, in particolare il principio di autodeterminazione e quello dell’effetto relativo dei trattati, imponesse il consenso del popolo del Sahara occidentale per la validità della decisione di conclusione dell’accordo di pesca; e se le consultazioni svolte da Commissione e SEAE potessero valere come acquisizione di tale consenso.
Principio di diritto
La Corte afferma che il Fronte Polisario è una persona giuridica, quindi può agire in annullamento dinanzi ai giudici dell’Unione, ed è direttamente e individualmente interessato dalla decisione che approva l’accordo di pesca nella parte in cui si applica alle acque adiacenti al Sahara occidentale. Inoltre, quando un accordo UE con il Marocco si estende a un territorio non autonomo rispetto al quale un popolo terzo è titolare del diritto all’autodeterminazione, il consenso di tale popolo è condizione di validità della decisione di conclusione; tale consenso può essere presunto solo se l’accordo non impone obblighi al popolo interessato e gli garantisce un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile, accompagnato da un meccanismo di controllo periodico. Nel caso concreto, l’accordo controverso non soddisfa tali condizioni, per cui il Tribunale aveva correttamente annullato la decisione del Consiglio.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 5, TUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969
- Articolo 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articolo 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articolo 35 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articolo 36 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Risoluzione III dell’Atto finale della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare
- Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco
- Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
- Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
- Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 764/2006
- Decisione 2012/497/UE
- Sentenza C‑104/16 P, Consiglio/Fronte Polisario
- Sentenza C‑266/16, Western Sahara Campaign UK
- Sentenza C‑872/19 P, Venezuela/Consiglio
- Sentenza C‑366/10, Air Transport Association of America
- Sentenza C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antille
- Sentenza C‑275/20, Commissione/Consiglio (Accordo con la Repubblica di Corea)
Impugnazioni contro la decisione di conclusione dell’accordo di pesca UE-Marocco
La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte dalla Commissione e dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere. Il contenzioso è legato all’applicazione dell’accordo alle acque adiacenti al Sahara occidentale, territorio non autonomo ai sensi della Carta delle Nazioni Unite.
Contesto fattuale e normativo
La Corte ricostruisce la lunga vicenda del Sahara occidentale, il suo status di territorio non autonomo e le risoluzioni ONU che ribadiscono il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi. Richiama inoltre il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1975, che escludeva l’esistenza di vincoli di sovranità territoriale tra il Sahara occidentale e il Regno del Marocco, e la giurisprudenza precedente della Corte di giustizia, in particolare:
- la sentenza Consiglio/Fronte Polisario (C‑104/16 P), sull’interpretazione dell’accordo di associazione UE-Marocco;
- la sentenza Western Sahara Campaign UK (C‑266/16), sull’accordo di pesca del 2006.
Ricevibilità: capacità di stare in giudizio del Fronte Polisario
La Corte conferma che il Fronte Polisario ha capacità di stare in giudizio ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Pur non essendo una persona giuridica nazionale in senso classico, esso presenta un’esistenza giuridica sufficiente: è un movimento di liberazione che partecipa ai negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite, è interlocutore privilegiato nel processo sul futuro del Sahara occidentale e intrattiene relazioni giuridiche internazionali. La nozione di "persona giuridica" ai fini del ricorso di annullamento non va letta in modo restrittivo.
Ricevibilità: interesse diretto e individuale
La Corte conferma anche che il Fronte Polisario è direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata. Il criterio della incidenza diretta è soddisfatto perché la decisione produce effetti giuridici immediati sulla situazione del popolo del Sahara occidentale e non lascia margini discrezionali rilevanti alle autorità incaricate dell’attuazione. È inoltre soddisfatta la condizione dell’interesse individuale, poiché il popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Fronte Polisario, è distinto da qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale in quanto titolare del diritto all’autodeterminazione in relazione a quel territorio.
Portata del controllo giurisdizionale e invocabilità del diritto internazionale
La Corte respinge l’argomento secondo cui il giudice dell’Unione dovrebbe limitarsi a un controllo esterno o meramente manifestamente erroneo. Ricorda invece che l’Unione deve esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto internazionale complessivamente considerato, e che in un ricorso di annullamento può essere verificata la compatibilità di un atto UE con norme internazionali vincolanti, anche in relazione al contenuto di un accordo internazionale concluso dall’Unione. Per questo il principio di autodeterminazione e quello dell’effetto relativo dei trattati possono essere invocati in giudizio.
Consenso del popolo del Sahara occidentale
La Corte conferma il principio secondo cui, se un accordo UE-Marocco si applica al Sahara occidentale o alle acque ad esso adiacenti, il popolo di quel territorio, in quanto soggetto terzo titolare del diritto all’autodeterminazione, deve acconsentire all’attuazione dell’accordo. Le consultazioni organizzate da Commissione e SEAE non sono però sufficienti a dimostrare tale consenso, perché hanno riguardato le "popolazioni interessate" e non il "popolo" del Sahara occidentale in quanto tale.
La Corte precisa inoltre che il consenso del popolo interessato può, in astratto, essere presunto solo se:
- l’accordo non crea obblighi a carico del popolo terzo;
- l’accordo gli assicura un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile, commisurato allo sfruttamento delle risorse naturali del territorio;
- tale beneficio è accompagnato da garanzie di sviluppo sostenibile;
- esiste un meccanismo di controllo periodico dell’effettività del vantaggio.
Nel caso concreto, tali condizioni non sono soddisfatte: l’accordo attribuisce diritti di pesca all’Unione e versa la contropartita finanziaria alle autorità marocchine, senza prevedere un beneficio diretto e verificabile per il popolo saharawi. Di conseguenza, non può presumersi il consenso del popolo del Sahara occidentale.
Dispositivo e spese
Le impugnazioni della Commissione e del Consiglio sono respinte integralmente. La Corte dichiara inoltre che non occorre pronunciarsi sulle domande di mantenimento degli effetti della decisione 2019/441, perché il protocollo di attuazione è nel frattempo scaduto. Le spese seguono la soccombenza: Commissione e Consiglio sopportano le proprie spese e quelle del Fronte Polisario; gli Stati membri e gli altri intervenienti sostengono le proprie.
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